Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15106 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
сее 62562 REPUBBLICA ITALIANA G N TV - 9861/b/97 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NOIZVE ID O SEZIONE TË151 06 LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat 0.3€531/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente 30637Dott. Massimo ODDO Consigliere Cr o Rel. Consigliere Rep. Dott. EP FALCONE Consigliere Ud. 12/02/03 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Dott. Sergio DEL CORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 62562 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 3 domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFFICIO REGISTRO LIVORNO, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
2003 417
contro
-1- ME PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato BARBATO ADRIANO, che 10 difende, giusta delega ia margine;
- controricorrente avverso la sentenza n. 68/97 della Commissione depositata iltributaria regionale di FIRENZE, 02/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. EP FALCONE;
udito, per il resistente, l'Avvocato BARBATO che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo LE EP ha acquistato in Livorno, chiedendo ed ottenendo le agevolazione previste per la prima casa, una porzione di un fabbricato avente accesso su via Salvini n.17, fabbricato su cui incidevano alcuni manufatti, nonchè un annesso giardino avente accesso da via Borsi. Sul giardino insistevano due strutture di un solo vano ciascuna. Successivamente, l'Ute ha accertato che uno dei vani posti sul giardino era utilizzabile come autorimessa ed ha ritenuto che i vani con ingresso indipendente su via Salvini, anch'essi utilizzabili a garage, erano da considerare in eccedenza rispetto ai vani di pertinenza dell'appartamento, e non erano soggetti ad aliquota agevolata. II LE ha, quindi, impugnato l'avviso di liquidazione, e la Commissione di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che il locale compreso nel giardino non poteva avere la destinazione a garage non essendo esso accessibile dall'esterno. La Commissione Regionale ha respinto l'appello dell'ufficio sostenendo che l'accesso nel giardino delle autovetture altererebbe la funzione pertinenziale di esso e perché la legge n. 118/85 non contiene limitazioni al numero dei locali destinati a pertinenze. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze. Il contribuente ha resistito con controricorso e con memoria. Motivi della decisione Il ricorrente con l'unico motivo ha dedotto violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.2, comma 1, 1.n.118/85, che ha convertito il d.l. n. 12/85), omessa, contraddittoria e/o ȧ insufficiente motivazione in quanto la CTR ha omesso di verificare se, con riferimento al tipo di appartamento acquistato, i locali individuati e descritti nell'avviso di liquidazione fossero effettivamente pertinenze e tali dovessero essere considerati secondo la prassi ormai consolidata. Ha aggiunto che il comma 1 del citato articolo 2 della 1.n. 118/85 va interpretato sul presupposto che le agevolazioni devono essere riconosciute in caso di aree ad alta tensione abitativa, e che di norma un appartamento (del valore dichiarato di lire 170.000.000, destinato a uso di abitazione e privo quindi di caratteristiche di lusso) non dispone di tre locali garage, che dovrebbero ospitare conseguentemente tre autovetture. Il contribuente ha contrastato questa impostazione, ha ribadito che la norma non contiene limitazioni e che il locale di cui si discute non può essere utilizzato come autorimessa per dimensioni, forma ed ubicazione. Ritiene la Corte che il ricorso va accolto poiché la sentenza impugnata non ha esaminato in particolare le caratteristiche dei tre locali di cui nella fattispecie si discute, al fine di valutare la possibilità di applicare o meno, ed in che limiti, la normativa contenuta nel comma 1 dell'art. 2 del d.l. n. 18/85, conv. in 1. n. 118/85. + E' sicuramente vero che la norma non contiene limitazioni quantitative sul piano delle pertinenze, ma è altrettanto vero che la norma in esame fa esplicito riferimento, ai fini del G VINYLATINL S N -S TIV A L IS 'N 9861/b/9% S IV JA riconoscimento delle agevolazioni, all'acquisto di ease estilátel Zachbitqi lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 27 agosto 1969". La CTR, nelle poche righe destinate alla motivazione, ha affrontato soltanto il problema della accessibilità dall'esterno del garage posto nel giardino, ed ha omesso totalmente di operare una valutazione complessiva del bene acquistato, esaminato in tutte le sue componenti principali ed accessorie, al fine di stabilire in che limiti la presenza delle tre pertinenze, alla luce della normativa regolamentare sopra citata, fa permanere le caratteristiche per cui si ha diritto alle agevolazioni. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR della Toscana anche per le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della CTR della Toscana. Così deciso in Roma il 12.2.2003 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. EP Falgone Dr. Francesco Cristarella Orestano писано Отеле Опит ка N O CANCELLIERE I dott. Luigi Riñano CAS n a H DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 OTT 2003 oggi, IL CANCELLERE C1 dott Angi Riano