Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5892
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'identificazione della fattispecie del trasferimento del lavoratore, di cui all'art. 2103 cod. civ., è necessario che vi siano i seguenti elementi: a) un mutamento definitivo del luogo di adempimento della prestazione lavorativa dedotta nel rapporto; b) due unità produttive: quella di provenienza e quella di destinazione. In questo ambito, così come agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente licenziato, per "unità produttiva" deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che - eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un'unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa.

Commentario1

  • 1Unità produttiva
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5892
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5892
Data del deposito : 14 giugno 1999

Testo completo