Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Ai fini dell'identificazione della fattispecie del trasferimento del lavoratore, di cui all'art. 2103 cod. civ., è necessario che vi siano i seguenti elementi: a) un mutamento definitivo del luogo di adempimento della prestazione lavorativa dedotta nel rapporto; b) due unità produttive: quella di provenienza e quella di destinazione. In questo ambito, così come agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente licenziato, per "unità produttiva" deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che - eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un'unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa.
Commentario • 1
- 1. Unità produttivaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5892 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FRETTE S.P.A. - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 27, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO VENETO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. IL MAGNIFICO 110, presso lo studio dell'avvocato BERNARDO SERRAO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9072/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/6/96 R.G.N. 36954/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/1/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato SERRAO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con lettera del 18 febbraio 1983, la signora VA LE, commessa presso il negozio della soc. FR s.p.a. in Roma, via Nazionale n. 84, fu trasferita - con decorrenza dal 15 Marzo 1993 - alla filiale di Catania dalla società datrice di lavoro al fine di riequilibrare l'organico.
Ritenendo il trasferimento illegittimo, con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., la lavoratrice adì, in via d'urgenza, il Pretore di
Roma, il quale, con ordinanza in data 3 agosto 1993, rigettò il ricorso, rilevata la sussistenza di una situazione di crisi e di incremento di vendita a Catania, a fronte di un decremento presso la filiale della Capitale.
Con lettera del 6 ottobre 1993, dopo essersi dichiarata disponibile - al termine di un periodo di assenza per malattia - a riprendere l'attività in Roma ed avere, quindi, comunicato l'impossibilità di accettare il trasferimento, la LE fu licenziata per non essersi presentata al lavoro presso la nuova sede di Catania. Pertanto, con ricorso in data 8 novembre 1993, essa convenne in giudizio, dinanzi il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la s.p.a. FR, chiedendo che fossero dichiarati illegittimi ed inefficaci il trasferimento e, conseguentemente, anche il licenziamento, con condanna della società convenuta a reintegrare essa ricorrente nel posto di lavoro.
Il Pretore rigettò la domanda della ricorrente, ritenute la natura disciplinare - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 86 c.c.n.l. - e la legittimità del cambiamento di sede <<dovuto a ragioni tecniche ed organizzative ed, in particolare, all'esigenza di riequilibrare l'organico della filiale di Roma A al notevole ridimensionamento della superficie di vendita verificatosi a seguito... di lavori di ristrutturazione dei locali della filiale ed alla conseguente persistente diminuzione del lavoro>>, nonché alla carenza di organico della filiale di Catania.
Il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dalla lavoratrice, annullò il licenziamento ed ordinò alla FR di reintegrare la LE nel posto di lavoro in Roma, condannandola al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del recesso <<ad oggi>>, con gli accessori di legge.
Rilevato che, in Roma, esistevano altri cinque negozi della società, di modo che il trasferimento della dipendente alla filiale di Catania sarebbe stato legittimo soltanto se fosse stata provata l'impossibilità di <<assorbimento>> della stessa lavoratrice presso la sede di provenienza, il Tribunale osservò che la società datrice non aveva dato alcuna prova in tal senso;
con la conseguenza che, una volta dichiarata l'illegittimità del trasferimento, era illegittimo anche il licenziamento, poiché il rifiuto della dipendente al cambiamento di sede non poteva qualificarsi come inadempimento.
Contro la sentenza d'appello del 23 novembre 1995, la s.p.a. FR ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi di annullamento, cui resiste, con controricorso, VA LE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tre motivi che, per evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente, la società ricorrente deduce:
a) con il primo motivo: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
travisamento dei fatti;
erronea presupposizione;
errata e fuorviante interpretazione.
Il licenziamento era fondato su una circostanza - sia pure conseguenziale al trasferimento - distinta da questo. Il Tribunale ha disatteso il rilievo secondo cui il recesso era stato intimato a seguito dell'assenza ingiustificata della dipendente dal posto di lavoro, di guisa che ha errato il giudice d'appello per avere posto in correlazione il trasferimento e il licenziamento;
b) con il secondo motivo: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché vizio di ultrapetizione.
Il Tribunale si è posto in contrasto con due pronunce, ben argomentate, del Pretore, il quale aveva evidenziato le comprovate ragioni tecniche e produttive. Il giudice dell'appello, al contrario, ha posto a base del proprio convincimento il diverso elemento dell'inutilizzabilità della lavoratrice nella sede romana, con un allargamento del campo di indagine non consentito, in quanto nuovo. E ciò, nonostante la società avesse dimostrato esaurientemente la ricorrenza delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legittimanti il trasferimento. Di qui il vizio di ultrapetizione, giacché il presupposto individuato dal Tribunale (l'inutilizzabilità della LE) era circostanza che doveva essere dedotta - in via di eccezione - da costei;
c) con il terzo motivo: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ.. Il controllo del giudice sulla sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro per giustificare il trasferimento deve essere limitato all'accertamento del nesso causale tra le ragioni e il provvedimento adottato. Il Tribunale, viceversa, non ha dato compiuta ragione del proprio convincimento.
Si deduce, in sostanza, un vizio di motivazione in ordine al ragionamento con il quale il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti (o almeno di uno di essi) legittimanti -ai sensi dell'art. 13 Stat. Lav.- il trasferimento della dipendente della FR da Roma a Catania, nonché vizio di ultrapetizione. La doglianza, però, non ha fondamento.
Nell'affermare che in Roma esistono altri (cinque) negozi della società, attuale ricorrente, dove la lavoratrice poteva essere utilizzata e che non erano state provate - dalla stessa società - le esigenze organizzative, che avrebbero potuto giustificare lo spostamento definitivo del luogo di lavoro della LE, il Tribunale si è allineato ai principi affermati, nella soggetta materia, da questa Corte.
In proposito, appare opportuno sottolineare che l'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), nel regolamentare lo ius variandi del datore di lavoro (e dei suoi poteri organizzativi), un'esplicazione del quale è costituita dalla facoltà di mutare la sede o il luogo di lavoro del dipendente con l'atto del trasferimento dello stesso sia da un'unità produttiva, sia nell'ambito della medesima unità produttiva, limita tale potere con riferimento alla sola prima ipotesi, prescrivendo la sussistenza di "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", come presupposto (di legittimità) dell'atto di trasferimento;
presupposto che non è, invece, necessario nel caso di trasferimento nell'ambito della stessa unità produttiva (Cass. N. 3990/84). Ai fini dell'identificazione della fattispecie regolamentata dall'art. 13 citato, occorre, quindi, che vi siano un mutamento definitivo (trasferimento) - e non già temporaneo - del luogo di adempimento della prestazione lavorativa dedotta nel rapporto (Cass.N. 683/95; n. 13051/91; n. 11281/91; n. 475/89 ed altre), e due unità produttive: quella di provenienza e quella di destinazione. Appare, allora, evidente che è rilevante la nozione di unità produttiva, che è poi la stessa nozione operante agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente licenziato, di cui all'art. 18 Stat. Lav., avendo la giurisprudenza affermato in generale il carattere unitario della nozione di unità produttiva nell'ambito dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/70). In particolare, si è affermato che <<per unità produttiva>> deve intendersi ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare in tutto o in parte l'attività di produzione di beni o di servizi (Cass. N. 7196/96; v. anche: Cass. N. 5920/87). Del resto, la Corte Costituzionale, già nel 1974, aveva espresso l'opinione che l'unità produttiva si caratterizza all'interno dell'organizzazione imprenditoriale per il <<carattere di autonomia, così dal punto di vista economico-strutturale, come da quello finalistico o del risultato produttivo, nella più vasta area del mercato dei beni o dei servizi>> (Corte Cost. 6 marzo 1974 n. 55). Opinione che, ancora recentemente, è stata ribadita da questa Suprema Corte, che - con sentenza n. 5934 del 13 giugno 1998 - si è soffermata nuovamente sulla nozione di unità produttiva, precisando significativamente che costituisce unità produttiva - ai fini suddetti - non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori - anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisce per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Coerentemente, deve escludersi l'autonomia, ai fini dell'integrazione di una separata unità produttiva ai sensi di legge, degli indicati organismi minori, aventi scopi meramente strumentali ausiliari rispetto al fine produttivo dell'impresa (v. Cass. N. 11092/97; n. 7848/95 ed altre). Corollario di tali principi è che non si configura come unità produttiva un'articolazione aziendale che, sebbene dotata di una certa autonomia amministrativa, sia destinata a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva aziendale, la cui realizzazione costituisce elemento caratterizzante dell'unità produttiva (cfr. Cass. N. 5934/98 cit.). L'accoglimento in giurisprudenza (e, prevalentemente, anche in dottrina) di una nozione unitaria e generale di unità produttiva comporta alcune rilevanti conseguenze, una delle quali consente di configurare come trasferimento (ex art. 13 Stat. Lav.,) solo lo spostamento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra, individuata secondo il criterio dell'autonomia, non rilevando, a tal fine, l'elemento spaziale, in quanto non considera trasferimento - seppure in presenza di un notevole spostamento geografico - il mutamento del luogo di lavoro, quando questo si verifichi all'interno di una stessa unità produttiva.
In quest'ottica, affiora una concreta esigenza di (rapida) tutela della posizione del lavoratore nel caso del trasferimento, che risulti essere illegittimo perché carente delle ragioni giustificatrici, in particolare del requisito dello spostamento da un'unità produttiva ad un'altra. In tal caso, è consentito il controllo giudiziale in ordine ai presupposti di legittimità dell'atto di trasferimento, che si deve limitare - secondo il tradizionale insegnamento giurisprudenziale - alla sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento e le ragioni tecniche, organizzative e produttive, poste a fondamento dello stesso, come richiesto dall'art. 13 citato, non essendo sufficiente la dimostrazione - da parte del datore di lavoro - dell'esigenza di sopperire alla carenza di organico esistente presso un'unità produttiva (Cass. N. 1438/98); ma non potendosi detto controllo estendere fino alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro (Cass. N. 6408/93; n. 55/87 ed altre). E ove il lavoratore rifiuti di aderire al trasferimento perché illegittimo (come può fare ex art. 1460 cod. civ.: Cass. N. 2715/81) non può per ciò solo essere considerato dimissionario e - qualora segua il suo licenziamento - la legittimità, o meno, di tale recesso è condizionata alla sussistenza delle giustificate ragioni del trasferimento (cfr. Cass. N. 606/89). Concordando con i su esposti principi, i giudici di merito hanno rilevato, dunque, sostanzialmente la carenza di uno dei requisiti di legittimità del trasferimento adottato nei confronti della LE, dal momento che la società FR non ha dimostrato che la filiale (o, meglio, il negozio) situato in via Nazionale in Roma costituisse un'unità produttiva, con una motivazione sufficientemente adeguata, che si sottrae ad ogni censura. Nè, in contrario, si ravvisano vizi di ultrapetizione, in quanto la pronuncia del Tribunale - con specifico riferimento alle ragioni della decisione adottata - è rimasta nell'ambito della <<res in iudicio deducta>> e della concreta fattispecie prospettata dalle parti, anche se detta decisione è afferente ad una questione non espressamente formulata (inutilizzabilità della lavoratrice), ma implicitamente contenuta nel thema decidendum (Cass. N. 1438/98):
la LE ha infatti dedotto in giudizio la violazione del disposto dell'art. 13 Stat. Lav., sostenendo la illegittimità del provvedimento.
Con la logica conseguenza che la controversia ha investito tutti gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma citata. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 1999.