TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 210
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione artt. 7 e ss. L.n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti, difetto istruttorio e falsità della motivazione. Irrazionalità

    Il permesso di costruire n. -OMISSIS-, rilasciato dalla stessa amministrazione comunale, aveva espressamente assentito lo spostamento della concessione demaniale. Pertanto, l'occupazione dell'area deve ritenersi legittima. Il Comune, prima di contestare, avrebbe dovuto rimuovere gli effetti del proprio atto abilitativo.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti, difetto istruttorio e falsità della motivazione, sotto differenti profili

    La sentenza del Tribunale di Lecce n. -OMISSIS- ha accertato che la tettoia era oggetto di apposita autorizzazione e che non vi è stato alcun ampliamento in difformità dai titoli autorizzativi.

  • Improcedibile
    Violazione art. 2 L.n. 241/90 e ss.mm.ii. – Violazione del Principio di obbligatorietà dell’azione amministrativa

    La sopravvenuta introduzione dell'art. 3, comma 3 bis, l. 118/2022, attribuisce ai titolari di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative il diritto al mantenimento annuale delle strutture, indipendentemente dall'obbligo di smontaggio stagionale, fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni. Pertanto, è venuto meno l'interesse all'accoglimento della domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 210
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 210
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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