Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2020, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune di Melendugno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della diffida non rinnovabile di demolizione opere edili e ripristino stato dei luoghi prot. -OMISSIS- del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Melendugno, comunicata a mezzo pec il 16/12/2019 e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
e per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune medesimo sull’istanza di mantenimento annuale dello stabilimento balneare ‘-OMISSIS-’ gestito dalla s.r.l. -OMISSIS-medesima e per la condanna dell’amministrazione comunale all’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO CU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è titolare, giusta concessione n. -OMISSIS-, di un’area demaniale marittima sita nel territorio del Comune di Melendugno e presso la quale gestisce un’attività di stabilimento balneare. Ai fini dell’esercizio della suddetta attività, la ricorrente ha ottenuto il rilascio di diversi titoli edilizi tra cui, in particolare, il permesso di costruire n. -OMISSIS- e il successivo permesso di costruire in variante n. -OMISSIS-, entrambi con prescrizione di smontaggio delle opere al termine di ciascuna stagione estiva.
1.2. Con istanza del 31 ottobre 2018, la ricorrente richiedeva il rilascio di un nuovo titolo edilizio al fine di consentire il mantenimento annuale dello stabilimento e delle relative strutture.
1.3. Nella pendenza del procedimento, tuttavia, il Comune, con ordinanza n. -OMISSIS-, ordinava alla ricorrente di provvedere allo smontaggio delle opere in ragione della clausola di stagionalità contenuta nei relativi titoli edilizi. La ricorrente, quindi, impugnava detto provvedimento innanzi a questo TAR, il quale, con sentenza n. -OMISSIS-, accoglieva il ricorso, rilevando l’illegittimità dell’ordine di smontaggio a fronte del mancato riscontro all’istanza di mantenimento presentata dalla ricorrente.
1.4. Successivamente, nelle more della conclusione del procedimento sull’istanza di mantenimento, con nota prot. n. -OMISSIS- del 17 luglio 2019, il Comune trasmetteva alla ricorrente una comunicazione di avvio del procedimento ex art. 35 d.P.R. 380/2001. In particolare, nella suddetta comunicazione, l’amministrazione contestava alla ricorrente l’occupazione di un’area demaniale diversa rispetto a quella individuata nella concessione n. -OMISSIS- e, in ogni caso, l’abusività della tettoia realizzata in loco , in quanto non ricompresa tra le opere assentite a mezzo del permesso di costruire n. -OMISSIS-.
1.5. La ricorrente presentava delle osservazioni procedimentali, con le quali rappresentava, in particolare, che, con permesso di costruire n. -OMISSIS-, era stata assentita la traslazione dell’originaria concessione demaniale e la nuova sistemazione dei servizi (stante l’intervenuta erosione della battigia e, pertanto, l’inutilizzabilità del tratto di litorale inizialmente assegnato) e, inoltre, che le opere edilizie presenti in loco risultavano conformi rispetto ai titoli rilasciati dal Comune medesimo.
1.6. Ad esito del procedimento, l’amministrazione comunale, con atto prot. n. -OMISSIS-, comunicato in data 16 dicembre 2019, ribadite le motivazioni esposte nella comunicazione di avvio del procedimento, diffidava la ricorrente alla demolizione delle opere realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 14 febbraio 2020 e depositato in data 28 febbraio 2020, la ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento della suddetta diffida e degli atti alla stessa connessi e, altresì, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza di mantenimento annuale delle strutture presentata in data 31 ottobre 2018, formulando le seguenti ragioni a sostegno delle domande proposte:
- “ Violazione e falsa applicazione artt. 7 e ss. L.n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti, difetto istruttorio e falsità della motivazione. Irrazionalità ”.
Con il primo motivo di ricorso è censurata l’illegittimità del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2019 in primo luogo in quanto il Comune, nel sostenere che le strutture sarebbero state realizzate in assenza di titolo demaniale, non avrebbe tenuto conto del fatto che a mezzo del permesso di costruire n. -OMISSIS- (mai fatto oggetto di annullamento o revoca) era stato assentito lo “ spostamento della concessione demaniale esistente e nuova sistemazione dei servizi ”.
- “ Eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti, difetto istruttorio e falsità della motivazione, sotto differenti profili ”.
A mezzo del secondo motivo di censura la ricorrente ha contestate le osservazioni contenute nel provvedimento impugnato in ordine all’abusività della tettoria realizzata in loco , sostenendo, invece, la sua piena rispondenza rispetto a quanto assentito.
“ Violazione art. 2 L.n. 241/90 e ss.mm.ii. – Violazione del Principio di obbligatorietà dell’azione amministrativa ”.
Da ultimo, la ricorrente ha contestato l’illegittimità del silenzio serbato da parte del Comune sull’istanza di mantenimento annuale delle strutture formulata in data 31 ottobre 2018 e ha chiesto, pertanto, la condanna dell’amministrazione a pronunciarsi a mezzo di un provvedimento espresso.
2.1. In data 27 dicembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha confermato la persistenza dell’interesse alla decisione e ribadito le proprie difese, dando atto, altresì, dell’intervenuta pronuncia della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con la quale il legale rappresentante della società è stato assolto per insussistenza del fatto ad esito del procedimento penale avviato proprio in ragione dei rilievi dell’amministrazione comunale in ordine alla ritenuta illegittimità delle opere realizzate.
2.2. Il Comune di Melendugno, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
2.3. Ad esito dell’udienza straordinaria del 28 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. La domanda di annullamento è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
4. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto recanti ragioni di censura strettamente connesse tra loro, avendo la ricorrente contestato l’illegittimità dei rilievi posti dall’amministrazione comunale a fondamento della diffida demolitoria, sia sotto il profilo della corretta localizzazione dell’area in concessione, sia con riferimento alla tipologia di opere effettivamente realizzate.
4.1. I motivi di ricorso sono fondati.
4.2. Il Comune di Melendugno ha, in primo luogo, contestato alla ricorrente l’illegittima occupazione abusiva del demanio e, pertanto, l’abusiva realizzazione delle opere edilizie ivi presenti, avendo ritenuto sussistente una divergenza tra l’area occupata dalla ricorrente ai fini dell’esercizio dell’attività di stabilimento balneare e quella individuata dalla concessione n. -OMISSIS-. Il Comune, inoltre, ha ritenuto che il permesso di costruire n. -OMISSIS- non potesse legittimare la suddetta divergenza, trattandosi di titolo di valore meramente edilizio e non anche demaniale.
4.3. Tale conclusione non può ritenersi condivisibile, in quanto, come rilevato da parte della ricorrente, a mezzo del permesso di costruire n. -OMISSIS-, rilasciato dalla medesima amministrazione comunale e munito anche di autorizzazione paesaggistica, era stata espressamente assentito lo “ spostamento della concessione demaniale ” nell’area poi effettivamente utilizzata dalla ricorrente per la propria attività.
4.4. A fronte di tale provvedimento, pertanto, l’occupazione della porzione demaniale in questione non può che ritenersi legittima, a tal fine essendo irrilevanti i rilievi del Comune secondo cui detto provvedimento avrebbe valore edilizio e non anche demaniale, non essendo, invece, intervento il rilascio di una concessione suppletiva o di una modifica della precedente concessione. Trattasi, infatti, di un atto di assenso che, al di là del nomen , ha autorizzato lo spostamento della concessione e che è stato rilasciato dall’amministrazione (ossia il Comune) titolare del relativo potere. Pertanto, anche a voler ritenere – per ipotesi – l’illegittimità di tale provvedimento, il Comune, stante gli effetti abilitativi dallo stesso promananti, prima di operare contestazioni quale quella in esame avrebbe dovuto intervenire rimuovendone gli effetti, non potendo, invece, semplicemente traslare la ritenuta illegittimità della propria precedente azione amministrativa sul privato che vi ha fatto affidamento.
4.5. Quanto, invece, agli ulteriori rilievi contenuti nel provvedimento impugnato, a mezzo dei quali il Comune, a prescindere dalla questione relativa alla localizzazione della concessione, ha contestato l’abusività della tettoia realizzata dalla ricorrente, stante la ritenuta non corrispondenza rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire n. -OMISSIS-, il Collegio ritiene sufficiente richiamare l’accertamento già operato nella sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione -OMISSIS- n. --OMISSIS-, nella quale, ad esito della valutazione dei titoli rilasciati in favore della ricorrente, è stato evidenziato che “ dalla documentazione acquisita emerge con chiarezza che la tettoria, contrariamente a quanto contestato, fosse oggetto di apposita autorizzazione … Ne consegue che nessun ampliamento in difformità dei titoli autorizzativi è stato posto in essere ”, da ciò discendo, pertanto, l’illegittimità delle contestazione operata da parte dell’amministrazione comunale sul punto.
4.6. Per quanto detto, pertanto, la domanda di annullamento è fondata e deve essere accolta e, per l’effetto, il provvedimento del Comune di Melendugno prot. n. -OMISSIS- comunicato in data 16 dicembre 2019 deve essere annullato.
5. Come da avviso reso alle parti in udienza, deve, invece, essere dichiarata l’improcedibilità ex art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. per sopravvenuto difetto di interesse della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di mantenimento annuale delle strutture e di condanna all’adozione di un provvedimento espresso.
5.1. L’improcedibilità, in particolare, deriva dalla sopravvenuta introduzione in corso di giudizio (intervenuta a mezzo dell’art. 1, comma 1, lett. a, del d.l. 131/2024, così come modificato dalla legge di conversione n. 66/2024), del nuovo comma 3 bis all’art. 3 l. 118/2022, in base al quale è stato attribuito ai titolari di concessioni demaniali marittime per l’esercizio di attività turistico-ricreative muniti di permessi edilizi recanti l’obbligo di smontaggio delle strutture nel periodo inverale il diritto al mantenimento di dette strutture.
5.2. In particolare, questo TAR, in relazione agli effetti di tale sopravvenienza normativa, ha già statuito che: “ … dalla piana interpretazione della ratio e della lettera della predetta norma, si evince che il legislatore ha inteso autorizzare gli attuali gestori degli stabilimenti balneari al mantenimento annuale delle strutture fino alla data di aggiudicazione delle procedure di gara riguardanti l’affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, anche nel caso in cui l’uso delle strutture sia sottoposto a vincolo di stagionalità; - l’esercizio della predetta facoltà prescinde dall’acquisizione di appositi atti di assenso da parte dell’Amministrazione, dal momento che, diversamente, e cioè nel caso in cui il legislatore avesse inteso rimettere alle determinazioni degli enti competenti la decisone finale circa il mantenimento delle strutture nel corso della stagione invernale, la norma in esame non avrebbe alcun reale contenuto dispositivo, limitandosi a confermare un potere già attribuito all’Amministrazione dalle norme vigenti; Considerato altresì che: - nella specie, non osta al mantenimento annuale delle strutture il fatto che il Comune abbia già ingiunto il relativo smontaggio, … la predetta previsione non può che riguardare i provvedimenti di demolizione già adottati ed eseguiti, o comunque i provvedimenti di demolizione rispetto ai quali l’interessato ha prestato acquiescenza, dal momento che, in caso contrario, si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra i concessionari che siano stati (già) destinatari di una ingiunzione allo smontaggio, e coloro i quali, pur trovandosi nella medesima situazione di fatto e diritto (in quanto in possesso di identici provvedimenti autorizzativi), per eventi occasionali e contingenti, non siano stati incisi da un analogo provvedimento repressivo; Ritenuto pertanto che, allo stato, parte ricorrente deve ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture, ciò che determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse al suo accoglimento ”. (TAR Puglia – Lecce, Sez. I, sent. n. 312 del 25 febbraio 2025).
5.3. A fronte, pertanto, dell’applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all’art. 3, co. 3 bis, l. 118/2022 (in quanto la ricorrente è titolare di concessioni demaniale con finalità turistico-ricreativa, è munita di titoli edilizi recanti l’obbligo di smontaggio delle strutture e non risulta ancora intervenuto un provvedimento demolitorio definitivo, stante la contestazione giudiziale – e l’annullamento – della diffida del 16 dicembre 2019) deve ritenersi venuto meno l’interesse all’accoglimento della domanda avverso il silenzio formatosi sull’istanza di mantenimento annuale delle strutture, la quale, pertanto, deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.
6. La peculiarità delle vicende di causa (nell’ambito delle quali è venuta in considerazione, in particolare, la valutazione in ordine agli effetti abilitativi di un provvedimento di spostamento della concessione inserito all’interno di un titolo edilizio) e l’assenza di precedenti in materia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Melendugno prot. n. -OMISSIS- comunicato in data 16 dicembre 2019;
- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda avverso il silenzio formatosi sull’istanza del 31 ottobre 2018.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
NA AR, Primo Referendario
IO CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CU | NT SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.