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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 615/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA IU, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3523/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 – Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dalla commercialista d.ssa Difensore_1, con ricorso depositato il 10/4/2024 si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 0342023900867685500 del 14/7/2023, notificata il 2/11/2023 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) per conto di diversi enti creditori, con richiesta di pagamento di tot. € 108.550,43, relativi a crediti di diversa natura. Crediti che, per come riportato nello stesso atto opposto, erano già stati richiesti con n. 30 Cartelle di Pagamento e n. 6 Avvisi di Addebito notificati dal febbraio 2012 al marzo 2022.
Nel ricorso, viene, invece, richiesto “lo sgravio dei debiti per tot. € 23.849,48”, riportati in sole 19 Cartelle elencate a pag. 2 e 3 del ricorso stesso, la cui pretesa tributaria (Contr. CdS;
Diritti CCIAA;
Tassa auto), sempre a parere della parte ricorrente, per essere le stesse Cartelle state notificate fra il 2012 ed il 2018, è prescritta (termine triennale e quinquennale). Eccepisce, poi, la prescrizione (quinquennale) che sarebbe intervenuta anche dopo la notifica delle Cartelle in questione, in assenza di altri atti interruttivi.
Difensore_2Il l.r.p.t. dell'AdER, rappresentato e difeso dall'avv. , con controdeduzioni del 23/4/2024, evidenzia il difetto di giurisdizione di questa Corte su alcuni crediti non aventi natura tributaria e contesta tutte le eccezioni (intervenuta prescrizione) di cui al ricorso, perché infondate ed inammissibili. Precisa la regolare e tempestiva notifica delle Cartelle presupposte nonché la interruzione dei termini di prescrizione post notifica delle Cartelle per l'intervenuta notifica di altri atti successivi alle stesse (v. pag.
6-7 delle controdeduzioni). Afferma, poi, la tempestività della notifica della Intimazione opposta, sia per gli atti intermedi notificati, sia per l'intervenuta sospensione dei termini di notifica a seguito dell'emergenza sanitaria per COVID-19 (d.l. n. 18/2020 e successivi). A sostegno di quanto argomentato, produce le relative prove di notifica con il deposito di oltre venti allegati.
Alla odierna pubblica udienza, assenti le parti in causa, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo giudicante evidenzia l'irritualità del ricorso in esame ed, in alcuni passaggi, la sua scarsa chiarezza e formalità. In verità, nel suddetto ricorso, a fronte dei crediti aventi natura diversa e molteplici soggetti creditori, così come riportati nei trentasei atti prodromici alla Intimazione oggi opposta, la parte ricorrente non individua, con chiarezza, né gli atti ai quali intende opporsi nè le pretese tributarie afferenti la giurisdizione di questa Corte. Infatti nel ricorso viene “chiesto lo sgravio” per i crediti riportati in solo diciannove (su trenta) Cartelle di Pagamento presupposte, verso le quali -si ritiene- è indirizzata l'odierna opposizione, ma la quasi totalità dei crediti contenuti nelle stesse Cartelle (quattordici su diciannove), non afferiscono alla giurisdizione di questa Corte. Di conseguenza, per i crediti aventi natura NON tributaria (riportati in queste Cartelle), viene, in via pregiudiziale, sollevato il difetto di giurisdizione di questa Corte (art. 2 e 3 del D. Lgs n. 5465/92), con invito alla parte ricorrente a volere eventualmente riassumere il giudizio presso l'autorità giudiziaria competente (AGO), nei termini e con le forme previste dalle norme in materia.
Ciò posto, il ricorso, relativamente ai soli crediti aventi natura tributaria (petitum) di cui alle sole cinque Cartelle (su diciannove, opposte), è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che, come noto, ai sensi dell'art. 19, comma tre, del D. Lgs n. 546/92 e ss.mm.ii.
“Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notifica di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. In altri termini, ciò comporta che eventuali eccezioni, riguardanti atti precedentemente notificati ed autonomamente impugnabili, non possono essere proposte nel ricorso di opposizione ad altro atto, perché considerate “tardive” (ex art. 21 del D. Lgs n. 546/92) e, quindi, da dichiarareinammissibili, essendo, ogni atto, impugnabile solo per “vizi propri”. Principi coniati e condivisi dalla più autorevole e prevalente giurisprudenza, a garanzia del giusto processo, dell'economicità dello stesso e della necessità sulla certezza del diritto, impedendo il reiterarsi di eccezioni, fatti e circostanze che afferiscono altri atti, seppure connessi (c.d. divieto di remissione in termini). Anche per il caso in esame, quindi, è necessario verificare, in primis, l'avvenuta notifica di altri atti presupposti alla Intimazione oggi opposta, anche se, da subito, va sottolineato che la parte ricorrente non contesta esplicitamente l'avvenuta notifica/ricezione delle Cartelle presupposte, lamentando solo la intervenuta prescrizione al momento della loro notifica. In ogni caso, l'AdER ha provato l'avvenuta notifica dei suddetti atti prodromici, depositando in atti la relativa documentazione probatoria (copia atti, copia Ruolo Cartelle presupposte;
nonchè copia degli AA/RR, CAD;
copia AA/RR con rifiuto alla consegna;
alcuni con consegna proprio al destinatario ricorrente o familiare, altri ex art. 140 c.p.c.). Di fatto, dall'esame della suddetta (e corposa) prova documentale, si evince che, nel tempo, sono stati notificati allo interessato diversi atti di accertamento e di riscossione, nessuno dei quali risulta, però, impugnato dallo stesso. Conseguentemente, la prova dell'avvenuta notifica al contribuente dei suddetti atti presupposti relativi alla stessa pretesa tributaria, per le norme sopra richiamate, rendono gli stessi atti -non opposti- ormai “definitivi”, in uno con la pretesa tributaria in essi contenuti. Inoltre, in questo giudizio vanno dichiarate inammissibili le eccezioni che dovevano essere sollevate, in sede di impugnativa degli atti prodromici, autonomamente impugnabili e non opposti e, perciò, in particolare quelle relative sia all'an che al quantum debeatur, sia quella sulla (presunta) prescrizione del credito (pre-notifica cartella). La relativa eccezione di parte ricorrente sull'intervenuta prescrizione del credito, oltre che inammissibile in questo giudizio (ex art. 19 cit), alla luce delle prove richiamate sulla notifica delle Cartelle presupposte, è anche infondata e deve essere rigettata.
Parimenti è infondata la eccepita “prescrizione” che, a parere del ricorrente, sarebbe maturata anche dopo la notifica delle Cartelle stesse. Anche in questo caso, però, il concessionario ha pure fornito in atti la prova (neanche più contestata dalla parte ricorrente) della avvenuta emissione di altri atti di riscossione (v. pag. 6 e 7 delle controdeduzioni), notificati successivamente alle Cartelle, come da produzione documentale in atti. Trattasi di altre tre Intimazioni di Pagamento (l'ultima notificata il 1/3/2022); un Preavviso di Fermo Amministrativo (notificato il 12/10/2015), nonché copia della
“definizione agevolata” per alcuni debiti del contribuente, ma rimasta, verosimilmente, inefficace. Anche tutti questi altri atti di riscossione, notificati dopo le presupposte Cartelle di pagamento, non risultano opposti dal ricorrente, anche se in atti c'è la prova dell'avvenuta notifica al domicilio dell' odierno ricorrente ex art. 140 cpc e ss. Di fatto, quindi, è anche infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione post Cartella, proprio per l'avvenuta notifica degli atti appena richiamati e che hanno interrotto i relativi termini. In verità, per come appena precisato, l'intimazione de qua (notificata il 2/11/2023) è certamente tempestiva, in quanto è stata notificata addirittura entro il terzo anno successivo a quello della notifica della Intimazione di Pagamento, immediatamente precedente, notificata il 1/3/2022. Quest'ultimo atto notificato (e non opposto) ha, perciò, nuovamente interrotto i termini per la invocata (ma insussistente) eccezione di intervenuta prescrizione/decadenza “post cartella”. L'Intimazione opposta è perciò notificata tempestivamente e ciò, a parere di questo giudicante, anche a voler prescindere dalla normativa sulla “sospensione dei termini” disposta per la nota emergenza sanitaria del Covid-19 (art. 68 d.l. n. 18/2020 -decreto Cura Italia-, art. 157 del d.l. n. 34/2020 -Decreto Rilancio-, art. 1 lett d) del d.l. n. 41/2021- nonchè dei (successivi) chiarimenti giurisprudenziali e dottrinali intervenuti per la corretta interpretazione della stessa (chiarimenti Ministero Finanze ed Agenzia Entrate con Circ 5/E del 20/3/2023).
A quanto appena evidenziato, si aggiunga che, in ogni caso, con la “Definizione Agevolata” (in atti), c'è, comunque, da parte del contribuente il formale riconoscimento del proprio debito, oggetto della stessa.
Infine l'Intimazione opposta, è pure adeguatamente e dettagliatamente motivata, tant'è che la parte ricorrente, anche attraverso l'analitico riporto deli dati di cui alle Cartelle presupposte, ha potuto esplicare efficacemente il proprio diritto di difesa, senza alcuna preclusione o limite, dimostrando di avere piena contezza sia dell'an che del quantum debeatur.
In definitiva, ritenute infondate tutte le ragioni di cui al ricorso, l'Intimazione oggi opposta va confermata in toto.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale posta in essere, vengono liquidate a favore di ciascuna parte resistente costituita, in € 600,00 per onorario, oltre alle spese forfettarie ed agli oneri di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate nella parte motiva.
Cosenza 10 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente Giuseppe Altomare Giuseppina D'Ingianna
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA IU, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3523/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 – Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 CONTRAVVENZ CDS 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008676855000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dalla commercialista d.ssa Difensore_1, con ricorso depositato il 10/4/2024 si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 0342023900867685500 del 14/7/2023, notificata il 2/11/2023 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) per conto di diversi enti creditori, con richiesta di pagamento di tot. € 108.550,43, relativi a crediti di diversa natura. Crediti che, per come riportato nello stesso atto opposto, erano già stati richiesti con n. 30 Cartelle di Pagamento e n. 6 Avvisi di Addebito notificati dal febbraio 2012 al marzo 2022.
Nel ricorso, viene, invece, richiesto “lo sgravio dei debiti per tot. € 23.849,48”, riportati in sole 19 Cartelle elencate a pag. 2 e 3 del ricorso stesso, la cui pretesa tributaria (Contr. CdS;
Diritti CCIAA;
Tassa auto), sempre a parere della parte ricorrente, per essere le stesse Cartelle state notificate fra il 2012 ed il 2018, è prescritta (termine triennale e quinquennale). Eccepisce, poi, la prescrizione (quinquennale) che sarebbe intervenuta anche dopo la notifica delle Cartelle in questione, in assenza di altri atti interruttivi.
Difensore_2Il l.r.p.t. dell'AdER, rappresentato e difeso dall'avv. , con controdeduzioni del 23/4/2024, evidenzia il difetto di giurisdizione di questa Corte su alcuni crediti non aventi natura tributaria e contesta tutte le eccezioni (intervenuta prescrizione) di cui al ricorso, perché infondate ed inammissibili. Precisa la regolare e tempestiva notifica delle Cartelle presupposte nonché la interruzione dei termini di prescrizione post notifica delle Cartelle per l'intervenuta notifica di altri atti successivi alle stesse (v. pag.
6-7 delle controdeduzioni). Afferma, poi, la tempestività della notifica della Intimazione opposta, sia per gli atti intermedi notificati, sia per l'intervenuta sospensione dei termini di notifica a seguito dell'emergenza sanitaria per COVID-19 (d.l. n. 18/2020 e successivi). A sostegno di quanto argomentato, produce le relative prove di notifica con il deposito di oltre venti allegati.
Alla odierna pubblica udienza, assenti le parti in causa, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo giudicante evidenzia l'irritualità del ricorso in esame ed, in alcuni passaggi, la sua scarsa chiarezza e formalità. In verità, nel suddetto ricorso, a fronte dei crediti aventi natura diversa e molteplici soggetti creditori, così come riportati nei trentasei atti prodromici alla Intimazione oggi opposta, la parte ricorrente non individua, con chiarezza, né gli atti ai quali intende opporsi nè le pretese tributarie afferenti la giurisdizione di questa Corte. Infatti nel ricorso viene “chiesto lo sgravio” per i crediti riportati in solo diciannove (su trenta) Cartelle di Pagamento presupposte, verso le quali -si ritiene- è indirizzata l'odierna opposizione, ma la quasi totalità dei crediti contenuti nelle stesse Cartelle (quattordici su diciannove), non afferiscono alla giurisdizione di questa Corte. Di conseguenza, per i crediti aventi natura NON tributaria (riportati in queste Cartelle), viene, in via pregiudiziale, sollevato il difetto di giurisdizione di questa Corte (art. 2 e 3 del D. Lgs n. 5465/92), con invito alla parte ricorrente a volere eventualmente riassumere il giudizio presso l'autorità giudiziaria competente (AGO), nei termini e con le forme previste dalle norme in materia.
Ciò posto, il ricorso, relativamente ai soli crediti aventi natura tributaria (petitum) di cui alle sole cinque Cartelle (su diciannove, opposte), è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che, come noto, ai sensi dell'art. 19, comma tre, del D. Lgs n. 546/92 e ss.mm.ii.
“Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notifica di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. In altri termini, ciò comporta che eventuali eccezioni, riguardanti atti precedentemente notificati ed autonomamente impugnabili, non possono essere proposte nel ricorso di opposizione ad altro atto, perché considerate “tardive” (ex art. 21 del D. Lgs n. 546/92) e, quindi, da dichiarareinammissibili, essendo, ogni atto, impugnabile solo per “vizi propri”. Principi coniati e condivisi dalla più autorevole e prevalente giurisprudenza, a garanzia del giusto processo, dell'economicità dello stesso e della necessità sulla certezza del diritto, impedendo il reiterarsi di eccezioni, fatti e circostanze che afferiscono altri atti, seppure connessi (c.d. divieto di remissione in termini). Anche per il caso in esame, quindi, è necessario verificare, in primis, l'avvenuta notifica di altri atti presupposti alla Intimazione oggi opposta, anche se, da subito, va sottolineato che la parte ricorrente non contesta esplicitamente l'avvenuta notifica/ricezione delle Cartelle presupposte, lamentando solo la intervenuta prescrizione al momento della loro notifica. In ogni caso, l'AdER ha provato l'avvenuta notifica dei suddetti atti prodromici, depositando in atti la relativa documentazione probatoria (copia atti, copia Ruolo Cartelle presupposte;
nonchè copia degli AA/RR, CAD;
copia AA/RR con rifiuto alla consegna;
alcuni con consegna proprio al destinatario ricorrente o familiare, altri ex art. 140 c.p.c.). Di fatto, dall'esame della suddetta (e corposa) prova documentale, si evince che, nel tempo, sono stati notificati allo interessato diversi atti di accertamento e di riscossione, nessuno dei quali risulta, però, impugnato dallo stesso. Conseguentemente, la prova dell'avvenuta notifica al contribuente dei suddetti atti presupposti relativi alla stessa pretesa tributaria, per le norme sopra richiamate, rendono gli stessi atti -non opposti- ormai “definitivi”, in uno con la pretesa tributaria in essi contenuti. Inoltre, in questo giudizio vanno dichiarate inammissibili le eccezioni che dovevano essere sollevate, in sede di impugnativa degli atti prodromici, autonomamente impugnabili e non opposti e, perciò, in particolare quelle relative sia all'an che al quantum debeatur, sia quella sulla (presunta) prescrizione del credito (pre-notifica cartella). La relativa eccezione di parte ricorrente sull'intervenuta prescrizione del credito, oltre che inammissibile in questo giudizio (ex art. 19 cit), alla luce delle prove richiamate sulla notifica delle Cartelle presupposte, è anche infondata e deve essere rigettata.
Parimenti è infondata la eccepita “prescrizione” che, a parere del ricorrente, sarebbe maturata anche dopo la notifica delle Cartelle stesse. Anche in questo caso, però, il concessionario ha pure fornito in atti la prova (neanche più contestata dalla parte ricorrente) della avvenuta emissione di altri atti di riscossione (v. pag. 6 e 7 delle controdeduzioni), notificati successivamente alle Cartelle, come da produzione documentale in atti. Trattasi di altre tre Intimazioni di Pagamento (l'ultima notificata il 1/3/2022); un Preavviso di Fermo Amministrativo (notificato il 12/10/2015), nonché copia della
“definizione agevolata” per alcuni debiti del contribuente, ma rimasta, verosimilmente, inefficace. Anche tutti questi altri atti di riscossione, notificati dopo le presupposte Cartelle di pagamento, non risultano opposti dal ricorrente, anche se in atti c'è la prova dell'avvenuta notifica al domicilio dell' odierno ricorrente ex art. 140 cpc e ss. Di fatto, quindi, è anche infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione post Cartella, proprio per l'avvenuta notifica degli atti appena richiamati e che hanno interrotto i relativi termini. In verità, per come appena precisato, l'intimazione de qua (notificata il 2/11/2023) è certamente tempestiva, in quanto è stata notificata addirittura entro il terzo anno successivo a quello della notifica della Intimazione di Pagamento, immediatamente precedente, notificata il 1/3/2022. Quest'ultimo atto notificato (e non opposto) ha, perciò, nuovamente interrotto i termini per la invocata (ma insussistente) eccezione di intervenuta prescrizione/decadenza “post cartella”. L'Intimazione opposta è perciò notificata tempestivamente e ciò, a parere di questo giudicante, anche a voler prescindere dalla normativa sulla “sospensione dei termini” disposta per la nota emergenza sanitaria del Covid-19 (art. 68 d.l. n. 18/2020 -decreto Cura Italia-, art. 157 del d.l. n. 34/2020 -Decreto Rilancio-, art. 1 lett d) del d.l. n. 41/2021- nonchè dei (successivi) chiarimenti giurisprudenziali e dottrinali intervenuti per la corretta interpretazione della stessa (chiarimenti Ministero Finanze ed Agenzia Entrate con Circ 5/E del 20/3/2023).
A quanto appena evidenziato, si aggiunga che, in ogni caso, con la “Definizione Agevolata” (in atti), c'è, comunque, da parte del contribuente il formale riconoscimento del proprio debito, oggetto della stessa.
Infine l'Intimazione opposta, è pure adeguatamente e dettagliatamente motivata, tant'è che la parte ricorrente, anche attraverso l'analitico riporto deli dati di cui alle Cartelle presupposte, ha potuto esplicare efficacemente il proprio diritto di difesa, senza alcuna preclusione o limite, dimostrando di avere piena contezza sia dell'an che del quantum debeatur.
In definitiva, ritenute infondate tutte le ragioni di cui al ricorso, l'Intimazione oggi opposta va confermata in toto.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale posta in essere, vengono liquidate a favore di ciascuna parte resistente costituita, in € 600,00 per onorario, oltre alle spese forfettarie ed agli oneri di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate nella parte motiva.
Cosenza 10 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente Giuseppe Altomare Giuseppina D'Ingianna