TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8670 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2848/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Nella causa n. r.g. 2848/2025
Tra
e Parte_1 Parte_2 ricorrenti e
Controparte_1 resistente
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c.; visto il provvedimento emesso in data 29 settembre 2025 avente ad oggetto la sostituzione dell'udienza, fissata per il giorno 12 novembre 2025 con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle conclusioni precisate dalle parti e lette le note scritte che hanno sostituito la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice decide la causa depositando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies, 281 sexies e 127 ter
c.p.c., il seguente dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue:
pagina 1 di 9 N. R.G. 2848/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2848 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente TRA
(cf e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2 ati e arte e al C.F._2 ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano alla via Teodosio 18 RICORRENTI E C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Roberta Ciancio, in virtù di procura generale alle liti, domiciliata presso l'indirizzo pec
Email_1
CONVENUTA OGGETTO: buoni fruttiferi postali CONCLUSIONI Per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il rimborso del buono de quo di Lire 5.000.000, emesso presso l'Ufficio Postale di Rozzano il 7.9.1996, oltre interessi sul capitale rivalutato dalla maturazione al soddisfo, quantificato in totali € 21341,72;
• dichiarare ed accertare il diritto al risarcimento del danno subito per non essere stati correttamente informati sulla scadenza e prescrizione del buono e sulla data entro la quale poterne richiedere il rimborso, che dovrà ritenersi pari al valore del buono e CP_ degli interessi alla data di rimborso rivolta a con pec del 18.11.2024;
• per l'effetto condannare al ento della somma di € 21341,72 a titolo di rimborso del buono con gli CP_1 interessi maturati;
• in subordine condannare al risarcimento del danno per non aver potuto riscuotere il buono entro la scadenza CP_1 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo in favore dei ricorrenti;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge in favore del Procuratore costituito ed anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”.
per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: Nel merito:
- in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del D.M. 19.12.2000- del Buono Fruttifere Postale a termine serie AE (doc. 1 fascicolo ricorrente) per cui è causa, conseguentemente,
- accertare e dichiarare altresì la prescrizione dell'azione risarcitoria per decorso del termine;
- per l'effetto respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo da parte ricorrente in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I signori e hanno convenuto in giudizio la società Parte_1 Parte_2 [...]
chiedendo, previo accertamento del loro diritto al rimborso del buono fruttifero postale CP_1 appartenente alle serie AE del valore di Lire 5.000.000 (cinque milioni) sottoscritto in data 7 settembre 1996 nonché della sussistenza del diritto al risarcimento del danno per non essere stati adeguatamente informati sulla scadenza e sulla prescrizione del buono in questione, la condanna della resistente al pagamento di euro 21.341,72, pari al capitale investito rivalutato, oltre interessi;
in subordine, i ricorrenti hanno chiesto di condannare al risarcimento dei danni per non aver potuto riscuotere il buono entro CP_1 la scadenza. A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno sostenuto l'illegittimità del rifiuto al rimborso opposto dalla società in conseguenza della violazione del dovere generale di correttezza e buona fede, nonché CP_1
l'inadempimento dello specifico obbligo informativo dell'intermediario, sia in ordine alla data di scadenza dei buoni (non espressamente indicata), sia in ordine alle conseguenze (perdita del capitale investito e degli interessi maturati) in caso di ritardata richiesta di rimborso oltre il termine di prescrizione.
I ricorrenti hanno quindi invocato il proprio diritto al risarcimento del danno e la condanna della parte convenuta al pagamento della somma corrispondente al valore nominale dei buoni, oltre agli interessi previsti dal buono postale. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che:
- gli stessi, unitamente alla defunta madre , erano titolari del buono postale Persona_1 fruttifero a termine di Lire cinque milioni, emesso in data 7 settembre 1996 dall'ufficio postale di Rozzano Centro;
- il buono in questione non recava alcuna indicazione circa la durata o la data di scadenza e tantomeno circa la serie di emissione;
- con il decesso della signora l'importo del buono, trattandosi di titolo nominativo, era Per_1 dovuto ai superstiti;
- l'emissione del buono non era stata accompagnata da alcuna informativa ai sottoscrittori in ordine alle caratteristiche del titolo né, successivamente, la società aveva inoltrato alcuna comunicazione ai CP_1 ricorrenti;
- i sottoscrittori erano convinti, alla luce di quanto indicato dall'impiegato delle che si trattasse di CP_1 un buono ordinario di durata trentennale e così, nel corso dell'anno 2022, si erano recati presso l'ufficio postale di Rozzano al fine di ottenere il rimborso;
- la resistente aveva rifiutato di rimborsare il titolo rilevando che lo stesso era scaduto e, anche a seguito della diffida inoltrata via Pec, la società aveva sostenuto che si trattava di un buono appartenente CP_1 alla serie AE per il quale era prevista la scadenza al dodicesimo anno successivo alla data di sottoscrizione con la conseguenza che ogni diritto di credito si era prescritto e, in ogni caso, nel rapporto era subentrato il Ministero dell'Economia e delle finanze. Alla luce di tale ricostruzione, la difesa dei ricorrenti ha sostenuto la sussistenza del proprio diritto al risarcimento del danno, comprensivo degli interessi sul capitale rivalutato, evidenziando come, in assenza di indicazioni in ordine alla scadenza del buono, lo stesso dovesse considerarsi quale buono fruttifero ordinario a scadenza trentennale, con la conseguenza che nella specie il buono sarebbe scaduto solo nel 2026, cui doveva aggiungersi l'ulteriore termine di prescrizione di dieci anni per l'esercizio del relativo di diritto di credito. Sotto un diverso profilo, la difesa dei ricorrenti ha evidenziato come il termine di pagina 3 di 9 prescrizione non poteva considerarsi decorso in quanto non aveva informato i sottoscrittori circa la CP_1 durata e la scadenza del titolo, né aveva loro consegnato alcun Foglio informativo, previsto ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.m. del 19.12.2000, così violando le norme di correttezza e trasparenza nel collocamento dei titoli e impedendo ai sottoscrittori l'esercizio dei loro diritti. La difesa dei ricorrenti ha quindi sostenuto il diritto dei signori ad ottenere un risarcimento pari al Parte_1 capitale investito, oltre agli interessi applicabili, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia indicazione sui buoni circa la loro data di scadenza o il termine di prescrizione e considerata la violazione di specifici obblighi di trasparenza e correttezza a carico della società consistenti nelle omesse informazioni CP_1 circa la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
1.2. Si è costituita la società , contestando la fondatezza delle domande proposte ed CP_1 evidenziando la correttezza del proprio comportamento. In particolare, la difesa della convenuta ha rilevato che:
- il buono fruttifero a termine sottoscritto dai ricorrenti in data 7 settembre 1996 per un importo nominale di lire 5.000.000 apparteneva alla serie AE, istituita con d.m. 13.10.1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31.10.1995, e collocata nel periodo 1.11.1995–28.10.1996.
- il buono in questione aveva cessato di essere fruttifero al compimento del dodicesimo anno successivo alla data di sottoscrizione, come indicato nell'apposita tabella prodotta (doc. 2);
- i decreti relativi all'emissione dei buoni, con indicazione delle relative caratteristiche, erano resi noti mediante affissione negli uffici postali e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- le caratteristiche dei buoni erano evincibili dal sito della Cassa depositi e prestiti nonché da quello di ed era sufficiente, a tal fine, inserire la data di emissione del titolo e il relativo taglio;
CP_1
- il buono oggetto di causa, emesso in data 7 settembre 1996, rientrava nella serie AE ed era scaduto il dodicesimo anno dall'emissione, quindi il 7 settembre 2008;
- a partire da tale data, il buono era divenuto infruttifero ed era iniziato a decorrere il termine di prescrizione che si era quindi verificata il 7 settembre 2018, tenuto conto dell'applicabilità del termine decennale di cui all'art. 8 d.m. 19.12.2000 e dell'assenza di cause interruttive o sospensive rilevanti ai sensi degli artt. 2935 o 2941 n. 8 c.c.;
- i signori , nonostante avessero ricevuto tutte le informazioni necessarie dal personale Parte_1 dell'ufficio postale, si erano attivati soltanto nel mese di novembre 2024;
- anche la quantificazione del credito asseritamente vantato dai ricorrenti doveva considerarsi errata poiché fondata sul presupposto della natura ordinaria del buono oggetto di causa - che era pacificamente un buono “a termine” - nonché dell'applicazione di rendimenti di una serie diversa (serie R). La difesa della convenuta, in diritto, ha eccepito l'intervenuta prescrizione sia del diritto al rimborso del titolo oggetto di causa sia dell'azione di risarcimento del danno, rilevando come la società avesse CP_1 correttamente assolto ai propri oneri pubblicitari e informativi ed evidenziando come, all'epoca di sottoscrizione di quel titolo, non vi fosse alcun obbligo di consegna del foglio informativo a carico di
In ogni caso, il titolo recava le indicazioni necessarie e, precisamente, la tipologia del buono (“a CP_1 termine”, trattandosi di dicitura riportata sul retro del titolo in alto a sinistra) e la data di emissione (7 settembre 1996, data dalla quale era possibile ricavare la serie di emissione, ossia la serie AE) mentre il termine di prescrizione, di origine legale, era espressamente previsto dall'art. 8 d.m. 19.12.2000. Secondo la difesa della resistente, in conclusione, i buoni fruttiferi postali sono solo titoli di legittimazione suscettibili di eterointegrazione tramite le disposizioni contenute nei decreti ministeriali, con conseguente onere del titolare del buono di attivarsi per conoscere tali fonti. pagina 4 di 9 1.3. All'esito della prima udienza è stata fissata l'udienza del 13 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e lettura della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies, 281 sexies e 127 ter c.p.c.
2. Tanto premesso, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda proposta dai ricorrenti è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
È pacifico che i ricorrenti, in data 7 settembre 1996, abbiano acquistato il buono postale fruttifero n. 05.312.727 13, del valore nominale di Lire 5.000.000 (cinque milioni), pari ad euro 2.582,28. È inoltre documentato che, con comunicazione trasmessa via pec in data 18 novembre 2024, i ricorrenti abbiano chiesto invano di riscuotere il valore del buono, avendo la società negato il rimborso CP_1 sostenendo che il relativo diritto si era prescritto con il decorso di dieci anni dalla scadenza del buono, avvenuta in data 7 settembre 2008, ossia dopo 12 anni dalla sottoscrizione. I ricorrenti hanno sostenuto di aver diritto al risarcimento del danno, in misura pari al valore del capitale rivalutato del buono e all'importo degli interessi che sarebbero maturati a titolo di rendimento, invocando la responsabilità della società per non aver informato i signori , al momento della CP_1 Parte_1 sottoscrizione del buono, circa le caratteristiche dell'investimento e, in particolare, la durata e la data di scadenza e il relativo termine di prescrizione, in violazione dello specifico obbligo posto a carico della convenuta ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.m. 19 dicembre 2000 nonché, più in generale, degli art. 1175 e 1176 c.c.. Secondo la tesi di parte ricorrente, alcuno di questi dati e, in particolare, la data di scadenza, era desumibile dall'esame del titolo.
Va premesso che il buono fruttifero postale “a termine” sottoscritto dai ricorrenti è riconducibile alla serie “AE”, trattandosi, come rilevato dalla resistente, della serie di buoni postali “a termine” collocata alla data di acquisto dello stesso da parte dei ricorrenti (serie istituita e disciplinata con decreto del Ministero del Tesoro 13.10.1995; doc. 1 . La circostanza, ossia che la serie AE fosse l'unica collocata CP_1 nel mese di settembre 1996, integra una circostanza pacifica, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., essendo stata allegata dalla difesa della resistente e non contestata dalla controparte. Tali buoni avevano una durata di otto o dodici anni, con diritto di rimborso alla scadenza sia del capitale oggetto dei buoni sia di un interesse lordo pari, a seconda della scadenza dei buoni, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale investito, ai sensi dell'art. 9 d.m. 13 ottobre 1995. Il termine di prescrizione del diritto di rimborso era originariamente di cinque anni successivi dalla scadenza del buono, calcolato dal primo gennaio successivo alla data di acquisto ma l'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19.12.2000 ha esteso a tutti i buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione decennale, da calcolare con decorrenza dalla data di acquisto dei buoni.
Tornando all'esame del caso di specie, dall'esame del documento prodotto dai ricorrenti (doc. 1) si evince che sul buono era riportato unicamente il relativo taglio (cinque milioni) e, sul retro, il riferimento al fatto che si trattasse di un buono fruttifero “a termine” emesso in data 7 settembre 1996; non vi erano invece indicazioni relative alla serie (“AE” alla luce della ricostruzione della difesa delle , alla data di CP_1 scadenza o alla durata del buono. Le restanti parti riportate sul retro del titolo, relative in particolare al momento di cessazione della fruttuosità del buono, rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, non erano state compilate. Si legge, infatti, “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”, laddove il menzionato “ultimo periodo sotto indicato” non era riportato sul buono. Parimenti, non risultavano indicati i tassi di rendimento o la somma da riscuotere alla scadenza del pagina 5 di 9 termine, essendo presenti le sole diciture “Se riscosso prima della scadenza dei termini si applicano i tassi vigenti per i buoni p.f. ordinari diminuiti dello 0,50%” e “Entro il primo anno sarà rimborsato il solo capitale”. Infine, non risulta compilata la parte “Ricevuta la somma di lire …(in cifre)…(in lettere)…a saldo del presente buono, compresi gli interessi maturati a tutt'oggi. …, lì …. 19… L'intestatario ….”.
Sotto questo profilo, deve quindi rilevarsi la violazione, da parte di , degli obblighi di CP_1 cui all'art. 207 D.P.R. n. 256/1989, di compilazione dei buoni postali, per avere tale ente consegnato ai signori un buono postale incompleto, che non riportava il termine per la riscossione e il Parte_1 rendimento promesso.
Sotto un diverso profilo, si ritiene come la mera indicazione “a termine”, se, da un lato, vale a distinguere i buoni in questione da quelli ordinari, dall'altro lato, non consente, per la sua genericità, di far conoscere ai risparmiatori il termine iniziale per far valere il diritto al rimborso. Da ciò discende che i signori non sono stati messi nelle condizioni di potersi tempestivamente Parte_1 attivare per riscuotere i buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per essi previsto. Le indicazioni sulla durata e sul rendimento, peraltro, dovevano essere necessariamente rese ai sottoscrittori dei buoni, costituendo tali informazioni il nucleo stesso delle condizioni su cui si è formato l'accordo tra le parti. In questa prospettiva, va evidenziato come i principi di buona fede e correttezza di cui agli 1175, 1337 e 1375 c.c., operanti sia nella fase iniziale di formazione del contratto sia in quella di esecuzione dello stesso, imponevano alla società di garantire un'informativa completa al risparmiatore-investitore CP_1 sulle caratteristiche del titolo di investimento e sulle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto, in un contesto di lealtà e cooperazione nei confronti del risparmiatore-investitore, anche in ragione dello squilibrio informativo caratterizzante il rapporto contrattuale in oggetto. La società si sarebbe dovuta assicurare della piena conoscenza da parte dei signori CP_1 Parte_1 delle caratteristiche del buono, ivi compresa la data a partire dalla quale il titolo sarebbe divenuto infruttifero e, in ogni caso, la data entro la quale i ricorrenti avrebbero dovuto richiedere il rimborso per evitare il decorso del termine di prescrizione. La società aveva quindi l'obbligo specifico di CP_1 informare i signori contestualmente alla sottoscrizione dei buoni ma non vi è prova Parte_1 dell'assolvimento di tale obbligo. I ricorrenti, sin dall'introduzione del giudizio, hanno affermato di non essere stati informati, all'atto della sottoscrizione dei titoli o successivamente, in ordine alle caratteristiche del buono.
Secondo i principi generali in tema di onere probatorio, gravava sulla parte resistente l'onere di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi posti a suo carico ovvero il carattere incolpevole dell'eventuale inadempimento. A tal proposito, la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) ha evidenziato come il creditore che agisca per l'adempimento del contratto, per la risoluzione o per il risarcimento del danno debba provare il titolo e allegare l'inadempimento del debitore, gravando su quest'ultimo l'onere di dimostrare che l'inadempimento sia stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. ossia, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa. Dalla documentazione prodotta non è possibile desumere che l'intermediario abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai necessari doveri di trasparenza e informazione e, soprattutto, per ciò che rileva nella presente sede, a quello di rendere nota la data di scadenza dei titoli. Tali informazioni integravano una fase necessaria per fornire ai sottoscrittori le informazioni specifiche relative al titolo dagli stessi acquistato, ritenendosi insufficiente il fatto che tali informazioni potessero pagina 6 di 9 essere, genericamente, acquisite dal provvedimento normativo posto alla base dell'emissione dei buoni (ossia nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 1995). Quindi, da un lato, i buoni oggetto di causa non riportavano indicazioni circa il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso e, dall'altro lato, non è stata fornita la prova
– gravante sulla società – di aver reso adeguate informazioni, al momento della Controparte_1 sottoscrizione dei buoni, circa le caratteristiche del titolo, ivi compresa la relativa scadenza. In altri termini, a fronte delle deduzioni dei ricorrenti, la società – su cui gravava il relativo CP_1 onere – non ha provato di avere fornito, nel caso di specie, informazioni al risparmiatore sulle condizioni economiche dei buoni e si è limitata a invocare la pubblicità legale, consistente nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13 ottobre 1995 istitutivo dei buoni postali a termine “serie AE”. Senonchè, anche a voler ritenere che i ricorrenti fossero tenuti a consultare la Gazzetta Ufficiale, la mancata indicazione sul titolo, nel caso di specie, della serie di riferimento, non avrebbe consentito loro di acquisire informazioni sulla durata e sul rendimento dello stesso. In conclusione, l'assenza delle informazioni sulle caratteristiche del buono, unita alla mancata indicazione sul titolo della durata dell'investimento, non ha consentito ai signori di avere cognizione della Parte_1 data di scadenza dei buoni, così da rendere loro ignoto il termine di decorrenza della prescrizione. La violazione, da parte di , degli obblighi di cui all'art. 207 D.P.R. n. 256/1989, di CP_1 compilazione dei buoni postali e, più in generale, la violazione dell'obbligo di fornire informazioni sulla durata e sul rendimento dei titoli sottoscritti dai signori , in sede di conclusione del contratto, Parte_1 valgono a fondare la responsabilità di tale ente per violazione degli obblighi informativi. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che l'inadempimento informativo di abbia CP_1 determinato, inizialmente, l'acquisto del buono postale senza un'adeguata informazione in capo ai ricorrenti e, successivamente, il mancato rimborso del buono postale e degli interessi maturati.
Con riguardo all'eccepita prescrizione dell'azione risarcitoria, si rileva che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è iniziato a decorrere dal momento in cui la condotta inadempiente, che ha dato causa all'evento lesivo, è divenuta oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, momento che, nel caso di specie, risulta coincidente con la richiesta di rimborso avanzata dai signori a in data 18 novembre 2024 e da questa negata. Parte_1 CP_1
3. Ritenuta fondata la domanda di risarcimento del danno proposta e passando alla relativa liquidazione, non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui il buono in questione dovrebbe considerarsi come un buono fruttifero ordinario trentennale. Si ritiene piuttosto che il danno vada quantificato nella somma che i sottoscrittori avrebbero ricevuto qualora fossero stati correttamente informati e, quindi, fossero stati messi in condizione di esercitare correttamente i propri diritti. Conseguentemente, il danno da risarcire per la violazione degli obblighi informativi da parte di
[...]
è pari, nella sua componente di danno emergente, alla somma capitale non rimborsata e, con CP_1 riferimento al lucro cessante, al rendimento che su detta somma sarebbe maturato, per il periodo di durata del buono, ossia con decorrenza dal 7 settembre 1996 sino al 7 settembre 2008. Da ciò discende che nella liquidazione del lucro cessante occorre fare riferimento al tasso di rendimento dei buoni postali a termine della serie “AE” sottoscritta dai ricorrenti. Tale rendimento è indicato nel D.M. 13.10.1995 istitutivo della serie “AE”, ove si legge che “I buoni della nuova serie speciale avranno durata di otto o dodici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso” (art. 9 del d.m. 13.10.1995 sub doc. 1 del fascicolo di
. CP_1
pagina 7 di 9 Quindi, va considerato, ai fini della quantificazione del lucro cessante, il rendimento del 200% del capitale investito, previsto i buoni postali a termine di durata di dodici anni – quale era quello oggetto di causa secondo la deduzione della stessa parte resistente - con la conseguenza che il rendimento sarebbe stato pari a Euro 5.164,56 (corrispondente al 200%, ossia al doppio del capitale investito di Lire 5.000.000, pari ad Euro 2.582,28). La sommatoria del capitale investito (Euro 2.582,28) e del rendimento (Euro 5.164,56), pari a complessivi Euro 7.746,84, deve essere abbattuta dell'imposta (pari al 12,50% e dunque di Euro 968,35), giungendo al risultato finale di Euro 6.778,49, importo al quale vanno aggiunti rivalutazione e interessi, trattandosi di risarcimento e, quindi, di debito di valore. Quanto alla rivalutazione, la somma di € 6.778,49 deve essere rivalutata con decorrenza dal 7 settembre 2008 (data a partire dalla quale il buono poteva essere rimborsato e ha cessato di essere fruttifero), sino al momento della presente liquidazione. Applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T., deve essere determinata la somma di € 8.974,72 all'attualità. In merito agli interessi, si richiama il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712), secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Gli interessi devono quindi essere calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c., sulla somma di € 8.974,72
- devalutata alla data della messa in mora, nel caso di specie identificata con la diffida del 18 novembre 2024, e progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici I.S.T.A.T. del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati - dalla data del 18 novembre 2024 fino alla data antecedente alla proposizione della domanda (ossia al 16 gennaio 2025). A partire dalla domanda, ossia dal 17 gennaio 2025, gli interessi devono essere calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore profilo, rilevandosi come le questioni non espressamente esaminate sono state ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività inerenti alla fase istruttoria e alla minimi attività inerente alla fase decisionale). Le spese vanno quindi liquidate in euro 126,50 per il contributo unificato e in euro 2.547,00 per compenso di avvocato, applicando i valori medi dei parametri forensi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisoria. Le spese vanno attribuite all'avv. Patrizia Carteri che ha dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti della società così provvede: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
a. accoglie le domande e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di Controparte_1 euro 8.974,72, oltre interessi di mora secondo i criteri specificati in motivazione (interessi calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., sulla somma devalutata e progressivamente rivalutata, con decorrenza dal pagina 8 di 9 18 novembre 2024 al 16 gennaio 2025, e successivamente al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 17 gennaio 2025 al saldo); b. condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali che Controparte_1 liquida nella somma di euro 126,50 per spese e di euro 4.678,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Patrizia Carteri ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Milano, 13 novembre 2025 Il Giudice Ada Favarolo
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Nella causa n. r.g. 2848/2025
Tra
e Parte_1 Parte_2 ricorrenti e
Controparte_1 resistente
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c.; visto il provvedimento emesso in data 29 settembre 2025 avente ad oggetto la sostituzione dell'udienza, fissata per il giorno 12 novembre 2025 con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle conclusioni precisate dalle parti e lette le note scritte che hanno sostituito la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice decide la causa depositando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies, 281 sexies e 127 ter
c.p.c., il seguente dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue:
pagina 1 di 9 N. R.G. 2848/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2848 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente TRA
(cf e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2 ati e arte e al C.F._2 ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano alla via Teodosio 18 RICORRENTI E C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Roberta Ciancio, in virtù di procura generale alle liti, domiciliata presso l'indirizzo pec
Email_1
CONVENUTA OGGETTO: buoni fruttiferi postali CONCLUSIONI Per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il rimborso del buono de quo di Lire 5.000.000, emesso presso l'Ufficio Postale di Rozzano il 7.9.1996, oltre interessi sul capitale rivalutato dalla maturazione al soddisfo, quantificato in totali € 21341,72;
• dichiarare ed accertare il diritto al risarcimento del danno subito per non essere stati correttamente informati sulla scadenza e prescrizione del buono e sulla data entro la quale poterne richiedere il rimborso, che dovrà ritenersi pari al valore del buono e CP_ degli interessi alla data di rimborso rivolta a con pec del 18.11.2024;
• per l'effetto condannare al ento della somma di € 21341,72 a titolo di rimborso del buono con gli CP_1 interessi maturati;
• in subordine condannare al risarcimento del danno per non aver potuto riscuotere il buono entro la scadenza CP_1 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo in favore dei ricorrenti;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge in favore del Procuratore costituito ed anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”.
per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: Nel merito:
- in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del D.M. 19.12.2000- del Buono Fruttifere Postale a termine serie AE (doc. 1 fascicolo ricorrente) per cui è causa, conseguentemente,
- accertare e dichiarare altresì la prescrizione dell'azione risarcitoria per decorso del termine;
- per l'effetto respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo da parte ricorrente in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I signori e hanno convenuto in giudizio la società Parte_1 Parte_2 [...]
chiedendo, previo accertamento del loro diritto al rimborso del buono fruttifero postale CP_1 appartenente alle serie AE del valore di Lire 5.000.000 (cinque milioni) sottoscritto in data 7 settembre 1996 nonché della sussistenza del diritto al risarcimento del danno per non essere stati adeguatamente informati sulla scadenza e sulla prescrizione del buono in questione, la condanna della resistente al pagamento di euro 21.341,72, pari al capitale investito rivalutato, oltre interessi;
in subordine, i ricorrenti hanno chiesto di condannare al risarcimento dei danni per non aver potuto riscuotere il buono entro CP_1 la scadenza. A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno sostenuto l'illegittimità del rifiuto al rimborso opposto dalla società in conseguenza della violazione del dovere generale di correttezza e buona fede, nonché CP_1
l'inadempimento dello specifico obbligo informativo dell'intermediario, sia in ordine alla data di scadenza dei buoni (non espressamente indicata), sia in ordine alle conseguenze (perdita del capitale investito e degli interessi maturati) in caso di ritardata richiesta di rimborso oltre il termine di prescrizione.
I ricorrenti hanno quindi invocato il proprio diritto al risarcimento del danno e la condanna della parte convenuta al pagamento della somma corrispondente al valore nominale dei buoni, oltre agli interessi previsti dal buono postale. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che:
- gli stessi, unitamente alla defunta madre , erano titolari del buono postale Persona_1 fruttifero a termine di Lire cinque milioni, emesso in data 7 settembre 1996 dall'ufficio postale di Rozzano Centro;
- il buono in questione non recava alcuna indicazione circa la durata o la data di scadenza e tantomeno circa la serie di emissione;
- con il decesso della signora l'importo del buono, trattandosi di titolo nominativo, era Per_1 dovuto ai superstiti;
- l'emissione del buono non era stata accompagnata da alcuna informativa ai sottoscrittori in ordine alle caratteristiche del titolo né, successivamente, la società aveva inoltrato alcuna comunicazione ai CP_1 ricorrenti;
- i sottoscrittori erano convinti, alla luce di quanto indicato dall'impiegato delle che si trattasse di CP_1 un buono ordinario di durata trentennale e così, nel corso dell'anno 2022, si erano recati presso l'ufficio postale di Rozzano al fine di ottenere il rimborso;
- la resistente aveva rifiutato di rimborsare il titolo rilevando che lo stesso era scaduto e, anche a seguito della diffida inoltrata via Pec, la società aveva sostenuto che si trattava di un buono appartenente CP_1 alla serie AE per il quale era prevista la scadenza al dodicesimo anno successivo alla data di sottoscrizione con la conseguenza che ogni diritto di credito si era prescritto e, in ogni caso, nel rapporto era subentrato il Ministero dell'Economia e delle finanze. Alla luce di tale ricostruzione, la difesa dei ricorrenti ha sostenuto la sussistenza del proprio diritto al risarcimento del danno, comprensivo degli interessi sul capitale rivalutato, evidenziando come, in assenza di indicazioni in ordine alla scadenza del buono, lo stesso dovesse considerarsi quale buono fruttifero ordinario a scadenza trentennale, con la conseguenza che nella specie il buono sarebbe scaduto solo nel 2026, cui doveva aggiungersi l'ulteriore termine di prescrizione di dieci anni per l'esercizio del relativo di diritto di credito. Sotto un diverso profilo, la difesa dei ricorrenti ha evidenziato come il termine di pagina 3 di 9 prescrizione non poteva considerarsi decorso in quanto non aveva informato i sottoscrittori circa la CP_1 durata e la scadenza del titolo, né aveva loro consegnato alcun Foglio informativo, previsto ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.m. del 19.12.2000, così violando le norme di correttezza e trasparenza nel collocamento dei titoli e impedendo ai sottoscrittori l'esercizio dei loro diritti. La difesa dei ricorrenti ha quindi sostenuto il diritto dei signori ad ottenere un risarcimento pari al Parte_1 capitale investito, oltre agli interessi applicabili, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia indicazione sui buoni circa la loro data di scadenza o il termine di prescrizione e considerata la violazione di specifici obblighi di trasparenza e correttezza a carico della società consistenti nelle omesse informazioni CP_1 circa la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
1.2. Si è costituita la società , contestando la fondatezza delle domande proposte ed CP_1 evidenziando la correttezza del proprio comportamento. In particolare, la difesa della convenuta ha rilevato che:
- il buono fruttifero a termine sottoscritto dai ricorrenti in data 7 settembre 1996 per un importo nominale di lire 5.000.000 apparteneva alla serie AE, istituita con d.m. 13.10.1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31.10.1995, e collocata nel periodo 1.11.1995–28.10.1996.
- il buono in questione aveva cessato di essere fruttifero al compimento del dodicesimo anno successivo alla data di sottoscrizione, come indicato nell'apposita tabella prodotta (doc. 2);
- i decreti relativi all'emissione dei buoni, con indicazione delle relative caratteristiche, erano resi noti mediante affissione negli uffici postali e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- le caratteristiche dei buoni erano evincibili dal sito della Cassa depositi e prestiti nonché da quello di ed era sufficiente, a tal fine, inserire la data di emissione del titolo e il relativo taglio;
CP_1
- il buono oggetto di causa, emesso in data 7 settembre 1996, rientrava nella serie AE ed era scaduto il dodicesimo anno dall'emissione, quindi il 7 settembre 2008;
- a partire da tale data, il buono era divenuto infruttifero ed era iniziato a decorrere il termine di prescrizione che si era quindi verificata il 7 settembre 2018, tenuto conto dell'applicabilità del termine decennale di cui all'art. 8 d.m. 19.12.2000 e dell'assenza di cause interruttive o sospensive rilevanti ai sensi degli artt. 2935 o 2941 n. 8 c.c.;
- i signori , nonostante avessero ricevuto tutte le informazioni necessarie dal personale Parte_1 dell'ufficio postale, si erano attivati soltanto nel mese di novembre 2024;
- anche la quantificazione del credito asseritamente vantato dai ricorrenti doveva considerarsi errata poiché fondata sul presupposto della natura ordinaria del buono oggetto di causa - che era pacificamente un buono “a termine” - nonché dell'applicazione di rendimenti di una serie diversa (serie R). La difesa della convenuta, in diritto, ha eccepito l'intervenuta prescrizione sia del diritto al rimborso del titolo oggetto di causa sia dell'azione di risarcimento del danno, rilevando come la società avesse CP_1 correttamente assolto ai propri oneri pubblicitari e informativi ed evidenziando come, all'epoca di sottoscrizione di quel titolo, non vi fosse alcun obbligo di consegna del foglio informativo a carico di
In ogni caso, il titolo recava le indicazioni necessarie e, precisamente, la tipologia del buono (“a CP_1 termine”, trattandosi di dicitura riportata sul retro del titolo in alto a sinistra) e la data di emissione (7 settembre 1996, data dalla quale era possibile ricavare la serie di emissione, ossia la serie AE) mentre il termine di prescrizione, di origine legale, era espressamente previsto dall'art. 8 d.m. 19.12.2000. Secondo la difesa della resistente, in conclusione, i buoni fruttiferi postali sono solo titoli di legittimazione suscettibili di eterointegrazione tramite le disposizioni contenute nei decreti ministeriali, con conseguente onere del titolare del buono di attivarsi per conoscere tali fonti. pagina 4 di 9 1.3. All'esito della prima udienza è stata fissata l'udienza del 13 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e lettura della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies, 281 sexies e 127 ter c.p.c.
2. Tanto premesso, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda proposta dai ricorrenti è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
È pacifico che i ricorrenti, in data 7 settembre 1996, abbiano acquistato il buono postale fruttifero n. 05.312.727 13, del valore nominale di Lire 5.000.000 (cinque milioni), pari ad euro 2.582,28. È inoltre documentato che, con comunicazione trasmessa via pec in data 18 novembre 2024, i ricorrenti abbiano chiesto invano di riscuotere il valore del buono, avendo la società negato il rimborso CP_1 sostenendo che il relativo diritto si era prescritto con il decorso di dieci anni dalla scadenza del buono, avvenuta in data 7 settembre 2008, ossia dopo 12 anni dalla sottoscrizione. I ricorrenti hanno sostenuto di aver diritto al risarcimento del danno, in misura pari al valore del capitale rivalutato del buono e all'importo degli interessi che sarebbero maturati a titolo di rendimento, invocando la responsabilità della società per non aver informato i signori , al momento della CP_1 Parte_1 sottoscrizione del buono, circa le caratteristiche dell'investimento e, in particolare, la durata e la data di scadenza e il relativo termine di prescrizione, in violazione dello specifico obbligo posto a carico della convenuta ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.m. 19 dicembre 2000 nonché, più in generale, degli art. 1175 e 1176 c.c.. Secondo la tesi di parte ricorrente, alcuno di questi dati e, in particolare, la data di scadenza, era desumibile dall'esame del titolo.
Va premesso che il buono fruttifero postale “a termine” sottoscritto dai ricorrenti è riconducibile alla serie “AE”, trattandosi, come rilevato dalla resistente, della serie di buoni postali “a termine” collocata alla data di acquisto dello stesso da parte dei ricorrenti (serie istituita e disciplinata con decreto del Ministero del Tesoro 13.10.1995; doc. 1 . La circostanza, ossia che la serie AE fosse l'unica collocata CP_1 nel mese di settembre 1996, integra una circostanza pacifica, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., essendo stata allegata dalla difesa della resistente e non contestata dalla controparte. Tali buoni avevano una durata di otto o dodici anni, con diritto di rimborso alla scadenza sia del capitale oggetto dei buoni sia di un interesse lordo pari, a seconda della scadenza dei buoni, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale investito, ai sensi dell'art. 9 d.m. 13 ottobre 1995. Il termine di prescrizione del diritto di rimborso era originariamente di cinque anni successivi dalla scadenza del buono, calcolato dal primo gennaio successivo alla data di acquisto ma l'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19.12.2000 ha esteso a tutti i buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione decennale, da calcolare con decorrenza dalla data di acquisto dei buoni.
Tornando all'esame del caso di specie, dall'esame del documento prodotto dai ricorrenti (doc. 1) si evince che sul buono era riportato unicamente il relativo taglio (cinque milioni) e, sul retro, il riferimento al fatto che si trattasse di un buono fruttifero “a termine” emesso in data 7 settembre 1996; non vi erano invece indicazioni relative alla serie (“AE” alla luce della ricostruzione della difesa delle , alla data di CP_1 scadenza o alla durata del buono. Le restanti parti riportate sul retro del titolo, relative in particolare al momento di cessazione della fruttuosità del buono, rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, non erano state compilate. Si legge, infatti, “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”, laddove il menzionato “ultimo periodo sotto indicato” non era riportato sul buono. Parimenti, non risultavano indicati i tassi di rendimento o la somma da riscuotere alla scadenza del pagina 5 di 9 termine, essendo presenti le sole diciture “Se riscosso prima della scadenza dei termini si applicano i tassi vigenti per i buoni p.f. ordinari diminuiti dello 0,50%” e “Entro il primo anno sarà rimborsato il solo capitale”. Infine, non risulta compilata la parte “Ricevuta la somma di lire …(in cifre)…(in lettere)…a saldo del presente buono, compresi gli interessi maturati a tutt'oggi. …, lì …. 19… L'intestatario ….”.
Sotto questo profilo, deve quindi rilevarsi la violazione, da parte di , degli obblighi di CP_1 cui all'art. 207 D.P.R. n. 256/1989, di compilazione dei buoni postali, per avere tale ente consegnato ai signori un buono postale incompleto, che non riportava il termine per la riscossione e il Parte_1 rendimento promesso.
Sotto un diverso profilo, si ritiene come la mera indicazione “a termine”, se, da un lato, vale a distinguere i buoni in questione da quelli ordinari, dall'altro lato, non consente, per la sua genericità, di far conoscere ai risparmiatori il termine iniziale per far valere il diritto al rimborso. Da ciò discende che i signori non sono stati messi nelle condizioni di potersi tempestivamente Parte_1 attivare per riscuotere i buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per essi previsto. Le indicazioni sulla durata e sul rendimento, peraltro, dovevano essere necessariamente rese ai sottoscrittori dei buoni, costituendo tali informazioni il nucleo stesso delle condizioni su cui si è formato l'accordo tra le parti. In questa prospettiva, va evidenziato come i principi di buona fede e correttezza di cui agli 1175, 1337 e 1375 c.c., operanti sia nella fase iniziale di formazione del contratto sia in quella di esecuzione dello stesso, imponevano alla società di garantire un'informativa completa al risparmiatore-investitore CP_1 sulle caratteristiche del titolo di investimento e sulle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto, in un contesto di lealtà e cooperazione nei confronti del risparmiatore-investitore, anche in ragione dello squilibrio informativo caratterizzante il rapporto contrattuale in oggetto. La società si sarebbe dovuta assicurare della piena conoscenza da parte dei signori CP_1 Parte_1 delle caratteristiche del buono, ivi compresa la data a partire dalla quale il titolo sarebbe divenuto infruttifero e, in ogni caso, la data entro la quale i ricorrenti avrebbero dovuto richiedere il rimborso per evitare il decorso del termine di prescrizione. La società aveva quindi l'obbligo specifico di CP_1 informare i signori contestualmente alla sottoscrizione dei buoni ma non vi è prova Parte_1 dell'assolvimento di tale obbligo. I ricorrenti, sin dall'introduzione del giudizio, hanno affermato di non essere stati informati, all'atto della sottoscrizione dei titoli o successivamente, in ordine alle caratteristiche del buono.
Secondo i principi generali in tema di onere probatorio, gravava sulla parte resistente l'onere di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi posti a suo carico ovvero il carattere incolpevole dell'eventuale inadempimento. A tal proposito, la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) ha evidenziato come il creditore che agisca per l'adempimento del contratto, per la risoluzione o per il risarcimento del danno debba provare il titolo e allegare l'inadempimento del debitore, gravando su quest'ultimo l'onere di dimostrare che l'inadempimento sia stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. ossia, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa. Dalla documentazione prodotta non è possibile desumere che l'intermediario abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai necessari doveri di trasparenza e informazione e, soprattutto, per ciò che rileva nella presente sede, a quello di rendere nota la data di scadenza dei titoli. Tali informazioni integravano una fase necessaria per fornire ai sottoscrittori le informazioni specifiche relative al titolo dagli stessi acquistato, ritenendosi insufficiente il fatto che tali informazioni potessero pagina 6 di 9 essere, genericamente, acquisite dal provvedimento normativo posto alla base dell'emissione dei buoni (ossia nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 1995). Quindi, da un lato, i buoni oggetto di causa non riportavano indicazioni circa il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso e, dall'altro lato, non è stata fornita la prova
– gravante sulla società – di aver reso adeguate informazioni, al momento della Controparte_1 sottoscrizione dei buoni, circa le caratteristiche del titolo, ivi compresa la relativa scadenza. In altri termini, a fronte delle deduzioni dei ricorrenti, la società – su cui gravava il relativo CP_1 onere – non ha provato di avere fornito, nel caso di specie, informazioni al risparmiatore sulle condizioni economiche dei buoni e si è limitata a invocare la pubblicità legale, consistente nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13 ottobre 1995 istitutivo dei buoni postali a termine “serie AE”. Senonchè, anche a voler ritenere che i ricorrenti fossero tenuti a consultare la Gazzetta Ufficiale, la mancata indicazione sul titolo, nel caso di specie, della serie di riferimento, non avrebbe consentito loro di acquisire informazioni sulla durata e sul rendimento dello stesso. In conclusione, l'assenza delle informazioni sulle caratteristiche del buono, unita alla mancata indicazione sul titolo della durata dell'investimento, non ha consentito ai signori di avere cognizione della Parte_1 data di scadenza dei buoni, così da rendere loro ignoto il termine di decorrenza della prescrizione. La violazione, da parte di , degli obblighi di cui all'art. 207 D.P.R. n. 256/1989, di CP_1 compilazione dei buoni postali e, più in generale, la violazione dell'obbligo di fornire informazioni sulla durata e sul rendimento dei titoli sottoscritti dai signori , in sede di conclusione del contratto, Parte_1 valgono a fondare la responsabilità di tale ente per violazione degli obblighi informativi. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che l'inadempimento informativo di abbia CP_1 determinato, inizialmente, l'acquisto del buono postale senza un'adeguata informazione in capo ai ricorrenti e, successivamente, il mancato rimborso del buono postale e degli interessi maturati.
Con riguardo all'eccepita prescrizione dell'azione risarcitoria, si rileva che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è iniziato a decorrere dal momento in cui la condotta inadempiente, che ha dato causa all'evento lesivo, è divenuta oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, momento che, nel caso di specie, risulta coincidente con la richiesta di rimborso avanzata dai signori a in data 18 novembre 2024 e da questa negata. Parte_1 CP_1
3. Ritenuta fondata la domanda di risarcimento del danno proposta e passando alla relativa liquidazione, non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui il buono in questione dovrebbe considerarsi come un buono fruttifero ordinario trentennale. Si ritiene piuttosto che il danno vada quantificato nella somma che i sottoscrittori avrebbero ricevuto qualora fossero stati correttamente informati e, quindi, fossero stati messi in condizione di esercitare correttamente i propri diritti. Conseguentemente, il danno da risarcire per la violazione degli obblighi informativi da parte di
[...]
è pari, nella sua componente di danno emergente, alla somma capitale non rimborsata e, con CP_1 riferimento al lucro cessante, al rendimento che su detta somma sarebbe maturato, per il periodo di durata del buono, ossia con decorrenza dal 7 settembre 1996 sino al 7 settembre 2008. Da ciò discende che nella liquidazione del lucro cessante occorre fare riferimento al tasso di rendimento dei buoni postali a termine della serie “AE” sottoscritta dai ricorrenti. Tale rendimento è indicato nel D.M. 13.10.1995 istitutivo della serie “AE”, ove si legge che “I buoni della nuova serie speciale avranno durata di otto o dodici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso” (art. 9 del d.m. 13.10.1995 sub doc. 1 del fascicolo di
. CP_1
pagina 7 di 9 Quindi, va considerato, ai fini della quantificazione del lucro cessante, il rendimento del 200% del capitale investito, previsto i buoni postali a termine di durata di dodici anni – quale era quello oggetto di causa secondo la deduzione della stessa parte resistente - con la conseguenza che il rendimento sarebbe stato pari a Euro 5.164,56 (corrispondente al 200%, ossia al doppio del capitale investito di Lire 5.000.000, pari ad Euro 2.582,28). La sommatoria del capitale investito (Euro 2.582,28) e del rendimento (Euro 5.164,56), pari a complessivi Euro 7.746,84, deve essere abbattuta dell'imposta (pari al 12,50% e dunque di Euro 968,35), giungendo al risultato finale di Euro 6.778,49, importo al quale vanno aggiunti rivalutazione e interessi, trattandosi di risarcimento e, quindi, di debito di valore. Quanto alla rivalutazione, la somma di € 6.778,49 deve essere rivalutata con decorrenza dal 7 settembre 2008 (data a partire dalla quale il buono poteva essere rimborsato e ha cessato di essere fruttifero), sino al momento della presente liquidazione. Applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T., deve essere determinata la somma di € 8.974,72 all'attualità. In merito agli interessi, si richiama il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712), secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Gli interessi devono quindi essere calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c., sulla somma di € 8.974,72
- devalutata alla data della messa in mora, nel caso di specie identificata con la diffida del 18 novembre 2024, e progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici I.S.T.A.T. del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati - dalla data del 18 novembre 2024 fino alla data antecedente alla proposizione della domanda (ossia al 16 gennaio 2025). A partire dalla domanda, ossia dal 17 gennaio 2025, gli interessi devono essere calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore profilo, rilevandosi come le questioni non espressamente esaminate sono state ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività inerenti alla fase istruttoria e alla minimi attività inerente alla fase decisionale). Le spese vanno quindi liquidate in euro 126,50 per il contributo unificato e in euro 2.547,00 per compenso di avvocato, applicando i valori medi dei parametri forensi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisoria. Le spese vanno attribuite all'avv. Patrizia Carteri che ha dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti della società così provvede: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
a. accoglie le domande e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di Controparte_1 euro 8.974,72, oltre interessi di mora secondo i criteri specificati in motivazione (interessi calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., sulla somma devalutata e progressivamente rivalutata, con decorrenza dal pagina 8 di 9 18 novembre 2024 al 16 gennaio 2025, e successivamente al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 17 gennaio 2025 al saldo); b. condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali che Controparte_1 liquida nella somma di euro 126,50 per spese e di euro 4.678,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Patrizia Carteri ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Milano, 13 novembre 2025 Il Giudice Ada Favarolo
pagina 9 di 9