Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2001, n. 5799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5799 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
ee 58797 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPO A NO CORTE SUPREMA CASSAZIONE A I R Oggetto 5 A . 6 T 8 N U E 9 1 - B N / I B SEZIONE TRIBUTARIA 4 O Tributaria / I R . 6 Z L T 2 INUCH-Valore fireale L A . R A R . T . P A . S omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: X I I D A R G T L E E E 1 R T D 3 1 I A S A Dott. Mario DELLI PRISCOLI R.G.N. 3255/98Presidente . N D M E N S E I T Consigliere Cron.12455 A N E S Dott. Enrico PAPA E Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Ud.18/01/01Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU - - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 58797 sul ricorso proposto da: BARGHIGLIONI FLAMINIA, BARGHIGLIONI ROMOLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ELEONORA D'ARBOREA 30, presso lo STUDIO LEGALE CARTONI, difesi dall'avvocato FERRAZZANI ROBERTO, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
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- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 282/97 della Commissione . tributaria regionale di ROMA, depositata il 01/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato POLIZZI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il мор rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AM e MO ON hanno impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio del Registro di Viterbo ha elevato da L.
1.100.000.000 a L.
1.372.000.000 il valore finale di terreni acquistati dalla contribuente di Viterbo. La Commissione Tributaria di 1° grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza 1° ottobre 1997, ha ritenuto fondato l'appello dettagliatamente le dell'Ufficio che illustrava caratteristiche degli immobili, sottolineando che la decisione impugnata non aveva adeguatamente motivato la riduzione del valore finale del bene, né aveva indicato l'entità della riduzione rispetto al valore accertato dall'Ufficio, e neppure i criteri in base ai quali si era pervenuti a tale riduzione, in assenza di controdeduzioni dei contribuenti. hanno Per la cassazione di tale sentenza proposto ricorso i ON sulla base di due motivi. L'Amministrazione intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, i ricorrenti 3 censurano la sentenza per vizio di motivazione, sostenendo che la Commissione Regionale ha acriticamente aderito all'appello dell'Ufficio senza motivare il proprio divario della sentenza di primo grado e dalle difese della contribuente. Contestano inoltre la circostanza che la I ° grado non abbia indicato il Commissione di valore finale del bene. Col secondo motivo di ricorso, adducendo la violazione dell'art. 2697 C.C. i ricorrenti contestano l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui i contribuenti non avevano svolto difese, che sono state viceversa espletate nel corso di tutto il procedimento, anche se talvolta in forma orale. Il ricorso è complessivamente infondato. La Commissione Regionale ha infatti motivato il proprio convincimento con riferimento alla stima UTE, ai parametri indicati dall'Ufficio (quali il tipo di lottizzazione, l'ubicazione dell'area, le caratteristiche panoramiche e residenziali della stessa) implicitamente giudicando irrilevanti le argomentazioni dei ricorrenti i quali neppure in questa sede hanno sul punto controdedotto, essendosi limitati a generiche critiche circa gli elementi di convincimento apportati dall'Ufficio e fatti propri dai giudici d'appello; i quali possono anche per implicito, le diverse disattendere argomentazioni su cui è basata la decisione di primo grado, e non sono tenuti a confutare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente, ai fini della motivazione della loro decisione, che sia manifestato l'iter logico giuridico da essi seguito, con motivazione idonea a giustificarlo in relazione alle allegazioni delle parti, in quanto confortate da elementi di giudizio (quali i dati nel fattuali prima indicati) emersi in concreto corso del processo. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese vanno compensate. 5 . 6 8 N 9 - 1 / B 4
P.Q.M.
/ . L 6 L 2 . A R . . A B P . I A D La Corte rigetta il ricorso. R T L E 1 E T 3 D 1 A I . S N M N E Compensa le spese. S I A Roma, 18.1.2001 Il Rece t te Mon. Hell Suresh Il Relatore Affa F IL CANCELLIERE C1 FRE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 19 APR 2001 Г IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio