Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AR CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO ACRI 78, presso lo studio dell'avvocato MARIA CATERINA MOSCATO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MURANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.E.M. S.P.A., MINISTERO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DIREZIONE PROVICIALE DEL LAVORO POTENZA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 170/01 del Tribunale di MELFI, depositata il 03/04/01 R.G.N. 802/99;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 07/10/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenti pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13 marzo - 3 aprile 2001, il Tribunale di Melfi decidendo sull'opposizione proposta da Di RO LU avverso la cartella esattoriale emessa dalla SEM di Potenza, dichiarava inammissibile la domanda e condannava l'opponente a pagare le spese processuali sostenute dalla SEM s.p.a. di Potenza e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - direzione provinciale del lavoro di Potenza.
Il giudice osservava che la ricorrente aveva impugnato la cartella esattoriale, emessa e notificata a cura della SEM di Potenza, non già per dedurre vizi propri del suddetto atto esecutivo, ovvero l'omessa conoscenza del titolo esecutivo richiamato dalla cartella, ma solo per reiterare doglianze di illegittimità relative all'ordinanza ingiunzione adottata dalla Direzione Provinciale del lavoro di Potenza, ritualmente notificata alla Di RO e già impugnata dalla medesima con autonomo ricorso ex art. 22 e seguenti della legge n. 689 del 1981.
Il Tribunale richiamava la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il ricorso ex artt. 22 e seguenti della legge n. 689 del 1981 può essere esperito anche avverso la cartella esattoriale, in base ad una interpretazione estensiva del dettato normativo, solo nei casi in cui si deducano vizi propri dell'atto di esazione ovvero nel caso in cui si voglia contestare il debito di imposta e si rappresenti la omessa emanazione preventiva di una ordinanza ingiunzione, ovvero l'omessa o irregolare notifica della stessa.
Poiché nel caso di specie non ricorreva alcuna delle ipotesi eccezionali sopra denunciate, il Tribunale di Melfi dichiarava inammissibile la domanda, ponendo le spese del giudizio sostenute da entrambe le parti resistenti a carico dell'opponente. Avverso tale decisione la Di RO ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione all'art. 91 codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione, evidenziando la contraddittorietà della motivazione ed il contrasto tra la stessa ed il dispositivo.
Infatti, mentre in motivazione essa richiama la decisione della Corte Costituzionale n. 117 del 1999, la quale ribadisce il principio secondo il quale non è consentito al giudice condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di un'amministrazione pubblica quando questa si costituisca a mezzo di propri funzionari (come appunto è avvenuto nel caso di specie). Nella parte dispositiva invece condanna l'opponente, odierna ricorrente, al pagamento delle spese e competenze del giudizio riconosciute in favore di ciascuna parte.
Il ricorso proposto - come riconosciuto dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte - deve ritenersi manifestamente fondato.
Si tratta, infatti, di un evidente, inammissibile contrasto tra dispositivo e motivazione, in relazione alla statuizione di condanna alle spese che legittima pienamente l'accoglimento del ricorso, siccome manifestamente fondato.
La sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, la condanna alle spese deve essere confermata solo con riferimento alla SEM s.p.a., dichiarandosi invece che nulla compete per lo stesso titolo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione provinciale del lavoro di Potenza - costituitosi a mezzo di propri funzionali.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la condanna della ricorrente al pagamento delle spese solo nei confronti della S.E.M. Nulla per le spese nei confronti del Ministero. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004