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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/09/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1116/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1116/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso congiunto, dall'Avv. Luca Piselli, presso il cui studio in Pienza (SI), Via degli Archi n. 22, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato al CP_1 C.F._2 ricorso congiunto, dall'Avv. Luisa Giappesi, presso il cui studio in Città della Pieve (PG), Via Pietro
Vannucci n. 115, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.9.2025, per , l'Avv. Luca Piselli e per l'Avv. Luisa Giappesi così Parte_1 CP_1 concludevano: “dichiarare la separazione personale dei coniugi ed omologare con sentenza la separazione alle condizioni del ricorso medesimo con ogni conseguenza e statuizione di legge, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni: 2 / 5
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi l'un l'altro ogni cambiamento di residenza. Al riguardo si dichiara che il signor Parte_1 continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in in Pienza (Si) alla Via dell'Angelo n. 4, a lui assegnata con i beni e gli arredi ivi contenuti, ove manterrà la propria residenza;
la signora
[...] lascerà tale immobile entro e non oltre il prossimo 30.06.2025 con impegno a comunicare CP_1 immediatamente il nuovo luogo di residenza;
2. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione Per_1 presso il padre nell'immobile sito in Pienza (Si) alla Via dell'Angelo n. 4 dove lo stesso manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il trasferimento dello stesso all'altro genitore;
La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione presso Per_2 la madre nell'immobile nella quale andrà ad abitare nei termini di cui al punto precedente e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il trasferimento della figlia all'altro genitore;
i genitori conservano l'obbligo di educare e mantenere i figli e di facilitarne ogni possibile rapporto con l'altro genitore ed avranno entrambi il diritto ed il dovere di vivere un significativo rapporto con gli stessi;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3. Il signor potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana – Parte_1 Per_2 coincidenti preferibilmente con i propri giorni di riposo settimanale attualmente il lunedì e mercoledì - prendendola all'uscita della scuola e tenendola con sé anche per cena e riaccompagnandola dalla madre alle ore 21.00, oltre a fine settimana alterni, sempre preferendo i fine settimana in cui lo stesso ha con sé anche il figlio , dal sabato pomeriggio al lunedì mattina quando la accompagnerà Per_1 direttamente a scuola;
per il periodo estivo, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza presso uno o l'altro genitore secondo il calendario di frequentazione di cui al periodo scolastico salvo migliore accordo;
4. La signora dal canto suo, potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a CP_1 Per_1 settimana preferibilmente non coincidenti con il lunedì e mercoledì e comunque con i giorni in cui si trova con il padre, in modo da fare stare insieme i due fratelli, dall'uscita della scuola e Per_2 tenendolo con sé anche per cena ed accompagnandolo dal padre alle ore 21.00, oltre a fine settimana alterni, sempre preferendo i fine settimana in cui la stessa ha con sè la figlia , dal sabato Per_2 pomeriggio al lunedì mattina;
per il periodo estivo, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza presso uno o l'altro genitore secondo il calendario di 3 / 5
frequentazione di cui al periodo scolastico salvo migliore accordo. Per quanto concerne le vacanze estive i figli trascorreranno quindici giorni, anche consecutivi, con ciascun genitore da concordarsi tra gli stessi oltre a sette giorni, anche consecutivi, durante l'inverno; Per quanto concerne le vacanze di
Natale, in linea di massima, i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Natale (pranzo e/o cena)
e con l'altro genitore il giorno di AN TE (pranzo e/o cena), con l'uno AN (pranzo e/o cena) e con l'altro l'IA (pranzo e/o cena) ad anni alterni, e per i restanti giorni con un genitore dal 23 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 06 gennaio, sempre ad anni alterni e con l'eccezione dei giorni di Natale, AN TE, AN e IA da gestire come sopra e comunque salvo diverso accordo tra i genitori di anno in anno. Per le vacanze di Pasqua invece i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua (quello con cui non hanno trascorso il Natale) e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, in linea di massima, sempre ad anni alterni, oltre a metà degli altri giorni di vacanza con l'uno e metà con l'altro e salvo diverso accordo tra i genitori;
Tuttavia previo accordo tra i coniugi gli orari ed i giorni sopra indicati potranno essere modificati e concordati di volta in volta tra i genitori compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici dei ragazzi e con i desideri degli stessi. Ciascun genitore potrà telefonare ai figli quotidianamente quando i medesimi si trovano presso l'altro; il padre potrà altresì fare visita alla figlia malata presso la casa della madre collocataria così come la madre con il figlio malato. I figli trascorreranno entrambi la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i loro compleanni. Il giorno del compleanno dei figli verrà possibilmente trascorso insieme con entrambi i genitori o, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della prole con un genitore mattina/pomeriggio e con l'altro tardo pomeriggio/pernotto.
5. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. Per quanto riguarda il mantenimento ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio collocato presso lo stesso;
I genitori convengono che le spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa in essere al Tribunale di Siena, di cui le parti dichiarano di averne preso visione, comunque opportunamente documentate e previamente concordate, sono a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7. La signora attualmente risulta occupata con contratto a tempo determinato ed il CP_1 marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà alla medesima, entro il giorno 10 4 / 5
(dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di €. 350,00= (trecentocinquanta/00) mensili per il periodo di occupazione a tempo determinato mentre, per il periodo di disoccupazione (mesi di luglio ed agosto ed eventuali ulteriori periodi), verserà la somma di €. 450,00=
(quattrocentocinquanta/00=) mensili sempre alle medesime scadenze e con decorrenza dal luglio 2025
e previo e fatto salvo l'abbandono da parte della dell'immobile di cui al punto 1) nel termine CP_1 ivi previsto;
la contribuzione verrà meno in caso di contratto a tempo indeterminato della CP_1
8. I coniugi prestano sin d'ora, il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonchè della carta di identità valida anche per l'espatrio, consentendo l'uno l'espatrio dell'altro.
9. I coniugi dichiarano di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto economico e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.”;
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 7.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06/06/2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in Pienza (SI) il Parte_1 CP_1
19.1.2008, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Pienza al n.1 parte II serie A ufficio
1, e che dall'unione matrimoniale in data 12.5.2008 a Montepulciano era nato il figlio ed in Per_1 data 18.5.2014 sempre a Montepulciano la figlia;
evidenziavano che la convivenza era divenuta Per_2 intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 5 / 5
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli minorenni e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
C.F.: ), alle condizioni concordate indicate supra;
CP_1 C.F._2 spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pienza (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1116/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso congiunto, dall'Avv. Luca Piselli, presso il cui studio in Pienza (SI), Via degli Archi n. 22, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato al CP_1 C.F._2 ricorso congiunto, dall'Avv. Luisa Giappesi, presso il cui studio in Città della Pieve (PG), Via Pietro
Vannucci n. 115, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.9.2025, per , l'Avv. Luca Piselli e per l'Avv. Luisa Giappesi così Parte_1 CP_1 concludevano: “dichiarare la separazione personale dei coniugi ed omologare con sentenza la separazione alle condizioni del ricorso medesimo con ogni conseguenza e statuizione di legge, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni: 2 / 5
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi l'un l'altro ogni cambiamento di residenza. Al riguardo si dichiara che il signor Parte_1 continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in in Pienza (Si) alla Via dell'Angelo n. 4, a lui assegnata con i beni e gli arredi ivi contenuti, ove manterrà la propria residenza;
la signora
[...] lascerà tale immobile entro e non oltre il prossimo 30.06.2025 con impegno a comunicare CP_1 immediatamente il nuovo luogo di residenza;
2. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione Per_1 presso il padre nell'immobile sito in Pienza (Si) alla Via dell'Angelo n. 4 dove lo stesso manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il trasferimento dello stesso all'altro genitore;
La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione presso Per_2 la madre nell'immobile nella quale andrà ad abitare nei termini di cui al punto precedente e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il trasferimento della figlia all'altro genitore;
i genitori conservano l'obbligo di educare e mantenere i figli e di facilitarne ogni possibile rapporto con l'altro genitore ed avranno entrambi il diritto ed il dovere di vivere un significativo rapporto con gli stessi;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3. Il signor potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana – Parte_1 Per_2 coincidenti preferibilmente con i propri giorni di riposo settimanale attualmente il lunedì e mercoledì - prendendola all'uscita della scuola e tenendola con sé anche per cena e riaccompagnandola dalla madre alle ore 21.00, oltre a fine settimana alterni, sempre preferendo i fine settimana in cui lo stesso ha con sé anche il figlio , dal sabato pomeriggio al lunedì mattina quando la accompagnerà Per_1 direttamente a scuola;
per il periodo estivo, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza presso uno o l'altro genitore secondo il calendario di frequentazione di cui al periodo scolastico salvo migliore accordo;
4. La signora dal canto suo, potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a CP_1 Per_1 settimana preferibilmente non coincidenti con il lunedì e mercoledì e comunque con i giorni in cui si trova con il padre, in modo da fare stare insieme i due fratelli, dall'uscita della scuola e Per_2 tenendolo con sé anche per cena ed accompagnandolo dal padre alle ore 21.00, oltre a fine settimana alterni, sempre preferendo i fine settimana in cui la stessa ha con sè la figlia , dal sabato Per_2 pomeriggio al lunedì mattina;
per il periodo estivo, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza presso uno o l'altro genitore secondo il calendario di 3 / 5
frequentazione di cui al periodo scolastico salvo migliore accordo. Per quanto concerne le vacanze estive i figli trascorreranno quindici giorni, anche consecutivi, con ciascun genitore da concordarsi tra gli stessi oltre a sette giorni, anche consecutivi, durante l'inverno; Per quanto concerne le vacanze di
Natale, in linea di massima, i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Natale (pranzo e/o cena)
e con l'altro genitore il giorno di AN TE (pranzo e/o cena), con l'uno AN (pranzo e/o cena) e con l'altro l'IA (pranzo e/o cena) ad anni alterni, e per i restanti giorni con un genitore dal 23 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 06 gennaio, sempre ad anni alterni e con l'eccezione dei giorni di Natale, AN TE, AN e IA da gestire come sopra e comunque salvo diverso accordo tra i genitori di anno in anno. Per le vacanze di Pasqua invece i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua (quello con cui non hanno trascorso il Natale) e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, in linea di massima, sempre ad anni alterni, oltre a metà degli altri giorni di vacanza con l'uno e metà con l'altro e salvo diverso accordo tra i genitori;
Tuttavia previo accordo tra i coniugi gli orari ed i giorni sopra indicati potranno essere modificati e concordati di volta in volta tra i genitori compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici dei ragazzi e con i desideri degli stessi. Ciascun genitore potrà telefonare ai figli quotidianamente quando i medesimi si trovano presso l'altro; il padre potrà altresì fare visita alla figlia malata presso la casa della madre collocataria così come la madre con il figlio malato. I figli trascorreranno entrambi la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i loro compleanni. Il giorno del compleanno dei figli verrà possibilmente trascorso insieme con entrambi i genitori o, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della prole con un genitore mattina/pomeriggio e con l'altro tardo pomeriggio/pernotto.
5. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. Per quanto riguarda il mantenimento ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio collocato presso lo stesso;
I genitori convengono che le spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa in essere al Tribunale di Siena, di cui le parti dichiarano di averne preso visione, comunque opportunamente documentate e previamente concordate, sono a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7. La signora attualmente risulta occupata con contratto a tempo determinato ed il CP_1 marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà alla medesima, entro il giorno 10 4 / 5
(dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di €. 350,00= (trecentocinquanta/00) mensili per il periodo di occupazione a tempo determinato mentre, per il periodo di disoccupazione (mesi di luglio ed agosto ed eventuali ulteriori periodi), verserà la somma di €. 450,00=
(quattrocentocinquanta/00=) mensili sempre alle medesime scadenze e con decorrenza dal luglio 2025
e previo e fatto salvo l'abbandono da parte della dell'immobile di cui al punto 1) nel termine CP_1 ivi previsto;
la contribuzione verrà meno in caso di contratto a tempo indeterminato della CP_1
8. I coniugi prestano sin d'ora, il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonchè della carta di identità valida anche per l'espatrio, consentendo l'uno l'espatrio dell'altro.
9. I coniugi dichiarano di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto economico e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.”;
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 7.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06/06/2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in Pienza (SI) il Parte_1 CP_1
19.1.2008, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Pienza al n.1 parte II serie A ufficio
1, e che dall'unione matrimoniale in data 12.5.2008 a Montepulciano era nato il figlio ed in Per_1 data 18.5.2014 sempre a Montepulciano la figlia;
evidenziavano che la convivenza era divenuta Per_2 intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 5 / 5
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli minorenni e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
C.F.: ), alle condizioni concordate indicate supra;
CP_1 C.F._2 spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pienza (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini