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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 26/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
AL LA, LA
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 476/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220230003276382000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
- PIGNORAMENTO n. 10284202400001236 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 325/2025 depositato il
27/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Nell'interesse del ricorrente: dichiarare accolto il ricorso con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
Nell'interesse della controparte, resistente: rigettare il ricorso;
Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
---------------
Con ricorso notificato in data 11/07/2024 Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi n. 10284202400001236000, dell'importo di € 10.858,84, notificato alla terza pignorata Società_1
Srl il 20.5.2024, della sottesa cartella di pagamento n. 10220230003276382000 di € 10.858,84, notificata il giorno 20.12.2023 a titolo di Irpef, indennità di fine rapporto dipendente, redditi soggetti a tassazione separata per il periodo d'imposta 2018.
Premetteva la ricorrente che le somme pignorate provenivano dalla liquidazione ex art.36 DPR 600/1973, dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel modello Certificazione Unica/2019, per il periodo d'imposta 2018, ruolo n. 2023/250223, reso esecutivo il 17.2.2023, consegnato all'Agente della IS il 25.3.2023, dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Sassari, degli atti presupposti e conseguenti a quelli opposti.
Contestava l'omessa notifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'avviso di accertamento n.
62543761910 e la conseguente nullità dell'iscrizione a ruolo e degli atti successivi opposti(cartella di pagamento n. 10220230003276382000 dell'importo di € 10.694.17 e atto di pignoramento opposti) dei quali sarebbe venuto a conoscenza in data 19.12.2023.
Eccepiva perciò: 1)la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 10220230003276382000 perché avvenuta per “irreperibilità assoluta”, benché il ricorrente dal 2017 avesse fissato la propria residenza in località Cala Bitta, Arzachena;
quindi la conseguente prescrizione dei crediti tributari e la decadenza dal diritto alla riscossione, ex art. 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973. La notifica sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 31.12.2022.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossioni sottolineando la regolarità delle notifiche degli atti, anche di quelli presupposti, effettuate ai sensi l'art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/1973, richiamato dall'art. 26, DPR 602/73, ossia mediante deposito nella casa comunale e affissione del relativo avviso nell'apposito albo pretorio del Comune, a causa dell'indeterminatezza dell'indirizzo, poiché senza numero civico. Le parti concludevano per l'accoglimento delle proprie ragioni, come da conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti all'impugnato pignoramento presso terzi nonché la cartella di pagamento n. 10220230003276382000 di € 10.858,84 è pretestuosamente sollevata per quanto riscontrato nella documentazione prodotta dalla controparte resistente che ne ha dedotto l'insufficienza dell'indirizzo comunicato dal contribuente, rendendo complicata la procedura notificatoria dell'atto. Osserva questo giudice che la notifica è stata effettuata dal messo della riscossione in data 23.12.2023.
La doglianza di parte ricorrente è perciò infondata.
Nel rispetto del principio di affidamento e buona fede cui deve essere improntato il rapporto tra CO e
Contribuente spetta all'Ufficio l'onere di attivare la predetta procedura di notifica nel domicilio fiscale comunicato dal contribuente e, a questi, spetta invece l'onere preventivo di comunicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale nonché le eventuali variazioni. Alle notifiche degli atti tributari si applicano gli artt.
137 e ss cod. proc. civ. per cui se l'atto non è consegnato a mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.25255 depositata il 15 settembre 2025. “Il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lettera lett. e) dell'art.26 del D.P.
R. n.602/1973”(Cass., Sez. 5 del 03.03.2025n.5576).
Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che costituisce dato non contestato che l'unico domicilio fiscale del contribuente/ricorrente, portato a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, è quello noto in
Arzachena, loc. Bitta, senza indicazione della Via e del numero civico.
Tanto premesso, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore degli uffici costituiti, liquidate come da dispositivo.
Assorbita ogni altra eccezione.
P.Q.M.
LA Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate di Sassari, che liquia in €. 1.500,00 oltre spese generali.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 26/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
AL LA, LA
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 476/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220230003276382000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
- PIGNORAMENTO n. 10284202400001236 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 325/2025 depositato il
27/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Nell'interesse del ricorrente: dichiarare accolto il ricorso con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
Nell'interesse della controparte, resistente: rigettare il ricorso;
Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
---------------
Con ricorso notificato in data 11/07/2024 Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi n. 10284202400001236000, dell'importo di € 10.858,84, notificato alla terza pignorata Società_1
Srl il 20.5.2024, della sottesa cartella di pagamento n. 10220230003276382000 di € 10.858,84, notificata il giorno 20.12.2023 a titolo di Irpef, indennità di fine rapporto dipendente, redditi soggetti a tassazione separata per il periodo d'imposta 2018.
Premetteva la ricorrente che le somme pignorate provenivano dalla liquidazione ex art.36 DPR 600/1973, dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel modello Certificazione Unica/2019, per il periodo d'imposta 2018, ruolo n. 2023/250223, reso esecutivo il 17.2.2023, consegnato all'Agente della IS il 25.3.2023, dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Sassari, degli atti presupposti e conseguenti a quelli opposti.
Contestava l'omessa notifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'avviso di accertamento n.
62543761910 e la conseguente nullità dell'iscrizione a ruolo e degli atti successivi opposti(cartella di pagamento n. 10220230003276382000 dell'importo di € 10.694.17 e atto di pignoramento opposti) dei quali sarebbe venuto a conoscenza in data 19.12.2023.
Eccepiva perciò: 1)la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 10220230003276382000 perché avvenuta per “irreperibilità assoluta”, benché il ricorrente dal 2017 avesse fissato la propria residenza in località Cala Bitta, Arzachena;
quindi la conseguente prescrizione dei crediti tributari e la decadenza dal diritto alla riscossione, ex art. 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973. La notifica sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 31.12.2022.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossioni sottolineando la regolarità delle notifiche degli atti, anche di quelli presupposti, effettuate ai sensi l'art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/1973, richiamato dall'art. 26, DPR 602/73, ossia mediante deposito nella casa comunale e affissione del relativo avviso nell'apposito albo pretorio del Comune, a causa dell'indeterminatezza dell'indirizzo, poiché senza numero civico. Le parti concludevano per l'accoglimento delle proprie ragioni, come da conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti all'impugnato pignoramento presso terzi nonché la cartella di pagamento n. 10220230003276382000 di € 10.858,84 è pretestuosamente sollevata per quanto riscontrato nella documentazione prodotta dalla controparte resistente che ne ha dedotto l'insufficienza dell'indirizzo comunicato dal contribuente, rendendo complicata la procedura notificatoria dell'atto. Osserva questo giudice che la notifica è stata effettuata dal messo della riscossione in data 23.12.2023.
La doglianza di parte ricorrente è perciò infondata.
Nel rispetto del principio di affidamento e buona fede cui deve essere improntato il rapporto tra CO e
Contribuente spetta all'Ufficio l'onere di attivare la predetta procedura di notifica nel domicilio fiscale comunicato dal contribuente e, a questi, spetta invece l'onere preventivo di comunicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale nonché le eventuali variazioni. Alle notifiche degli atti tributari si applicano gli artt.
137 e ss cod. proc. civ. per cui se l'atto non è consegnato a mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.25255 depositata il 15 settembre 2025. “Il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lettera lett. e) dell'art.26 del D.P.
R. n.602/1973”(Cass., Sez. 5 del 03.03.2025n.5576).
Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che costituisce dato non contestato che l'unico domicilio fiscale del contribuente/ricorrente, portato a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, è quello noto in
Arzachena, loc. Bitta, senza indicazione della Via e del numero civico.
Tanto premesso, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore degli uffici costituiti, liquidate come da dispositivo.
Assorbita ogni altra eccezione.
P.Q.M.
LA Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate di Sassari, che liquia in €. 1.500,00 oltre spese generali.