Art. 11.
Nell' articolo 266 del codice di procedura penale e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Quando sia disposta la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica provvedono a darne immediata comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel mandato stesso".
Nell' articolo 266 del codice di procedura penale e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Quando sia disposta la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica provvedono a darne immediata comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel mandato stesso".