Sentenza 24 novembre 2010
Massime • 1
Il divieto di concessione degli arresti domiciliari previsto dall'art. 284, comma quinto - bis, cod. proc. pen., opera solo qualora la sentenza con la quale l'imputato sia stato condannato nei cinque anni precedenti per il reato di evasione sia passata in giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2010, n. 44000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44000 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/11/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1829
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 38337/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN O\, nato a *Napoli il 22.11.1977*;
avverso l'ordinanza 23 agosto 2010 del Tribunale di Napoli;
Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba;
Udita la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Silvestro Barbara in sost. dell'avv. Andrenelli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con ordinanza del 23.8.2010 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere adottato nei confronti di AP O\, indagato per il delitto previsto dall'art. 455 cod. pen.. In particolare rigettava la richiesta di sostituire la misura con quella meno gravosa degli arresti domiciliari, osservando che esisteva il concreto pericolo di reiterazione dello stesso reato e che comunque vi ostava la condanna per il reato di evasione divenuta irrevocabile il 23.2.2006 e, quindi, intervenuta nei cinque anni precedenti il fatto per cui si procede (commesso il 27.7.2003). Contro l'ordinanza ricorre AP\ denunciando vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 284 c.p.p., comma 5 bis. Sostiene che l'evento ostativo all'applicazione degli arresti domiciliari sarebbe la commissione del reato di evasione o al più la sentenza di condanna di primo grado, e non già il passaggio in giudicato della stessa.
p.
2. Il ricorso è infondato.
L'art. 284 cod. proc. pen., comma 5 bis che originariamente prevedeva come causa ostativa alla concessione degli arresti domiciliari "l'avere posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p. nei cinque anni antecedenti il fatto per cui si procede", è
stato sostituito, ad opera della L. n. 128 del 2001, art. 5 con l'attuale disposizione che vieta la concessione della predetta misura cautelare "a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti il fatto per cui si procede".
Al fine di evitare dubbi interpretativi legati all'accertamento della "condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen.", il legislatore ha dunque previsto come evento ostativo, non controvertibile, la condanna per il reato di evasione, da identificarsi con la sentenza passata in giudicato, la quale, costituendo accertamento definitivo della commissione del reato di evasione, può fungere da valido presupposto della presunzione iuris et de iure dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a salvaguardare, nel caso in esame, le esigenze cautelari.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2010