Sentenza 29 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2019, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM ER ES nato il [...] avverso la sentenza del 01/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. Il difensore avv. E.M. Zini insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, confermava la responsabilità dell'imputato per la ricettazione di cinque biglietti della partita Inter Barcellona ottenuti attraverso la fotocopiatura degli originali e lo condannava alla pena di mesi 2 e gg. 20 di reclusione, ritenuta l'attenuante prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe ritenuto illegittimamente che la fotocopia dei titoli per l'ingresso allo stadio integrasse un "falso" con conseguente non configurabilità della correlata ricettazione;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di restituzione del termine per la ammissione alla messa prova: la Corte di appello per motivare il rigetto avrebbe illegittimamente richiamato l'art. 15 bis della legge n. 67 del 2014 che si riferisce alla disciplina transitoria del procedimento in assenza;
sarebbe stato inoltre illegittimamente ritenuta ostativa la mancata presentazione del programma;
da ultimo si deduceva che il provvedimento era stato assunto senza contradditorìo e con la illegittima valorizzazione dell'effetto ostativo della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il collegio in materia di integrazione di reati di falso attraverso la riproduzione fotostatica condivide la giurisprudenza secondo \fra fotocopia di un documento originale integra gli estremi del reato, quando si presenti non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede (Sez. 5, n. 7566 del 15/04/1999 - dep. 11/06/1999, Domenici M., Rv. 213624) Né contrasta con tale condivisa interpretazione la giurisprudenza secondo cui non integra il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), l'esposizione sulla propria auto della fotocopia di un permesso di parcheggio riservato agli invalidi, qualora si tratti di fotocopia, come nella specie, realizzata in bianco e nero, che, in quanto tale non può simulare l'originale, palesando chiaramente la sua natura di riproduzione fotostatica, posto che, in tal caso, non sussiste il dolo generico che caratterizza il reato in questione (Sez. 5, n. 22578 del 09/02/2010 - dep. 11/06/2010, Ferracuti, Rv. 247500): si tratta di un arresto interpretativo in linea c-41 e con la giurisprudenza prevaiente