Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5895
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Il contratto di lavoro instaurato senza concorso o prova pubblica selettiva con un ente pubblico locale, in quanto non configurabile come di pubblico impiego per essere stato posto in essere dagli organi amministrativi dell'ente - sia pure sotto forma di un contratto di lavoro autonomo - in violazione di specifiche norme di legge (D.L. 10 novembre 1978 n. 702. conv. in legge 8 gennaio 1979 n.3), soggiace alla disciplina dettata dall'art. 2126 cod. civ., che fa salvi gli effetti del rapporto per il periodo in cui la prestazione risulta di fatto effettuata al fine di far conseguire al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la tutela previdenziale con il versamento dei relativi contributi. Consegue che i contributi previdenziali non possono essere pagati dall'ente locale alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), ma devono essere versati all'INPS, tenendo conto del beneficio dell'esonero dal pagamento delle sanzioni amministrative e civili per l'omesso versamento contributivo; beneficio previsto dall'art. 31, comma 36, legge 23 dicembre 1998 n. 448 in favore di comuni, province, comunità montane e relativi consorzi, IPAB ed enti non commerciali senza scopo di lucro nel settore socio - assistenziale, in caso di riconoscimento della natura di lavoro subordinato di rapporti sorti in forza di contratti d'opera, purché esauriti alla data del 31 dicembre 1997.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5895
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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