Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Il contratto di lavoro instaurato senza concorso o prova pubblica selettiva con un ente pubblico locale, in quanto non configurabile come di pubblico impiego per essere stato posto in essere dagli organi amministrativi dell'ente - sia pure sotto forma di un contratto di lavoro autonomo - in violazione di specifiche norme di legge (D.L. 10 novembre 1978 n. 702. conv. in legge 8 gennaio 1979 n.3), soggiace alla disciplina dettata dall'art. 2126 cod. civ., che fa salvi gli effetti del rapporto per il periodo in cui la prestazione risulta di fatto effettuata al fine di far conseguire al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la tutela previdenziale con il versamento dei relativi contributi. Consegue che i contributi previdenziali non possono essere pagati dall'ente locale alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), ma devono essere versati all'INPS, tenendo conto del beneficio dell'esonero dal pagamento delle sanzioni amministrative e civili per l'omesso versamento contributivo; beneficio previsto dall'art. 31, comma 36, legge 23 dicembre 1998 n. 448 in favore di comuni, province, comunità montane e relativi consorzi, IPAB ed enti non commerciali senza scopo di lucro nel settore socio - assistenziale, in caso di riconoscimento della natura di lavoro subordinato di rapporti sorti in forza di contratti d'opera, purché esauriti alla data del 31 dicembre 1997.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5895 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASA PER ANZIANI UMBERTO I PORDENONE - in persona del suo Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE DI PRIMA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1240/95 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 14/11/95 R.G.N. 1841/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/1/99 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'avvocato ROMANELLI, udito l'Avvocato SGROI per delega BARTOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, e sul resto inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 30 giugno 1993 il Pretore di Pordenone, accogliendo l'opposizione proposta dalla Casa di Riposo Umberto I, revocava il decreto ingiuntivo con il quale la Casa opponente era stata condannata a pagare all'INPS la complessiva somma di lire 25.184.788 a titolo di contributi per il periodo 1.2.1990 - 28.2.1991 in relazione a due pretesi lavoratori subordinati e relative somme aggiuntive. Il Pretore riteneva la natura autonoma dei rapporti lavorativi intercorsi tra l'opponente e gli infermieri Vittorio Stival e Maria Ongaro, incaricati dell'assistenza sanitaria notturna ai ricoverati presso l'Istituto; donde la insussistenza dell'obbligo contributivo.
La sentenza di primo grado veniva appellata dall'INPS, che insisteva nel sostenere la natura subordinata dei rapporti di lavoro in esame. La Casa Umberto I resisteva.
Con sentenza del 6 luglio - 14 novembre 1995, il Tribunale di Pordenone, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo e compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Il giudice d'appello riteneva, sulla scorta dei contratti stipulati tra la Casa di riposo e gli infermieri, che questi fossero inseriti nella struttura organizzativa della Casa, in quanto le loro prestazioni completavano, durante l'orario notturno, quelle rese di giorno dal personale dipendente, così assicurando continuità di assistenza.
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione dell'INPS sollevata in via subordinata dall'appellante - la quale sosteneva che, in quanto istituto pubblico di assistenza, avrebbe dovuto versare i contributi assicurativi per i rapporti lavorativi (eventualmente ritenuti subordinati) alla EL (Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali) - il Tribunale affermava che i contributi andavano versati all'INPS, in quanto inerenti a rapporti lavorativi con personale non di ruolo assunto per un periodo di tempo inferiore ad un anno (i contratti andavano dal febbraio al dicembre 1990).
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di annullamento, la Casa per anziani Umberto I. L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, la Casa per anziani Umberto I sostiene che l'INPS, cui incombeva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di provare la natura subordinata dei rapporti per i quali chiedeva i contributi, non ha fornito tale prova;
e lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto la sussistenza di un tal genere di rapporti dall'esame dei contratti, dai quali emerge soltanto che i due lavoratori si impegnavano a fornire la loro opera di vigilanza notturna degli assistiti per 18 ore settimanali con il compenso di lire 15.000 lorde ad ora. Da tali elementi, così come dalla penale pari alla misura del compenso in caso di mancata fornitura della prestazione, non emergerebbe affatto la natura subordinata del rapporto. L'applicazione della penale, infatti, sarebbe tipica di un rapporto libero professionale autonomo, mentre l'osservanza di un orario di lavoro sarebbe collegata all'oggetto della prestazione (sorveglianza notturna degli ospiti della Casa di Riposo). Nel caso, poi, di sussistenza di elementi compatibili sia con il lavoro autonomo che con quello subordinato, il giudice di appello avrebbe dovuto dare rilevanza decisiva alla volontà delle parti, volontà che, nella fattispecie, era per l'autonomia. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966 n. 1077, la ricorrente lamenta che il giudice d'appello ha ritenuto l'assoggettamento dei rapporti di lavoro ad obbligo contributivo verso l'INPS (e non verso la EL) in quanto inferiori ad un anno, non considerando che dal verbale di accertamento e dallo stesso decreto ingiuntivo opposto i contributi risultavano richiesti per il periodo dal febbraio '90 al dicembre '90 e per il periodo dal gennaio '91 al febbraio '91, e quindi per un totale di tredici mesi.
Da cio' deriverebbe la carenza di legittimazione dell'INPS a richiedere i contributi, essendo questi dovuti, stante la natura di ente pubblico (quale IPAB) della ricorrente, alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (EL). Il primo motivo di ricorso e' infondato.
Questa Corte ha precisato che la qualificazione attribuita dalle parti al rapporto di lavoro non ha valore determinante rispetto ai suoi effettivi contenuti, ben potendo essere disattesa la qualificazione del rapporto come autonomo, quando si dimostri che l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel suo svolgimento;
inoltre, nei casi in cui puo' essere ridotta, per il concreto atteggiarsi del rapporto, l'evidenza immediata della subordinazione, e' lecito fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro - i quali, se individualmente privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice di merito (Cass., 18 giugno 1998 n. 6114). Nella fattispecie in esame il giudice d'appello ha ritenuto, nel suo istituzionale potere di interpretazione degli atti negoziali (e, nella fattispecie, dei contratti posti in essere tra le parti) che il rapporto di lavoro che legava i due infermieri professionali alla Casa per anziani Umberto I - rapporto avente ad oggetto l'assistenza notturna agli ospiti della Casa - fosse di natura subordinata;
è pervenuto a tale risultato valutando l'inserimento dei due lavoratori nella struttura organizzativa della casa di riposo, l'obbligo di un preciso orario di lavoro (che andava a completare quello dei lavoratori assunti come dipendenti), la predeterminazione di un compenso orario e l'obbligo di pagare una penale nel caso di omessa presentazione al lavoro senza preavviso.
Trattasi di una motivazione congrua e completa, alla quale, in considerazione dei limiti del sindacato di legittimità, non è possibile contrapporre una diversa possibile interpretazione delle ricordate clausole contrattuali.
Il secondo motivo è anch'esso infondato circa la dedotta esclusione dell'obbligo assicurativo verso l'INPS, anche se la motivazione adottata dal Tribunale sul punto va corretta (art. 384 c.p.c.);
mentre va accolto in relazione allo ius superveniens segnalato con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. Il Tribunale ha infatti ritenuto l'inoperatività dell'obbligo di versare i contributi alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (EL) in considerazione della durata inferiore all'anno dei due rapporti di lavoro (dal febbraio al dicembre 1990), rilevando che non risultava che il termine finale previsto nei contratti fosse stato prorogato.
Ma non ha considerato che il decreto ingiuntivo riguardava un periodo di tredici mesi.
In realtà l'obbligo di versare i contributi previdenziali all'INPS e non alla EL (alla quale è successivamente subentrato l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP - ai sensi del D.Lgs. n. 479 del 1994) deriva dalla natura illegittima dei rapporti lavorativi così posti in essere, in violazione, come si ribadisce nello stesso ricorso a questa Corte, dell'art. 5 del D.L. 10 novembre 1978 n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979 n. 3, e successivi provvedimenti in materia di finanza locale, che pone il divieto per gli enti locali di assumere nuovo personale, se non per pubblico concorso ovvero per prova pubblica selettiva.
Ne consegue l'impossibilità di trasformazione in rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro subordinato posto in essere senza concorso o prova selettiva pubblica, nella forma del contratto d'opera. Una simile trasformazione consentirebbe all'ente e al lavoratore di eludere la legge, con violazione dei principi di buona amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 1990 n. 302). Di conseguenza il contratto di lavoro instaurato senza concorso o prova pubblica selettiva con un ente pubblico, in quanto non configurabile come di pubblico impiego per essere stato posto in essere dagli organi amministrativi dell'ente - sia pure sotto la forma di un contratto di lavoro autonomo - in violazione di specifiche norme di legge, soggiace alla disciplina dettata dall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass., 19 gennaio 1983 n. 527; 12 novembre 1985 n. 5540; 28 aprile 1992 n. 5076). Tale norma, senza affatto equiparare il contratto di lavoro invalido a quello valido (Cass., 24 gennaio 1987 n. 685), ne fa salvi gli effetti per il periodo in cui la prestazione lavorativa risulta essere stata di fatto espletata al fine di far conseguire al lavoratore la retribuzione, comprensiva di ogni altra prestazione riconosciuta dalla legge (come il trattamento di fine rapporto), e la tutela previdenziale previo il versamento dei relativi contributi.
E i contributi previdenziali, che non possono essere versati alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali per la ricordata impossibilità di trasformazione di rapporti illegittimi in rapporti di pubblico impiego, devono essere versati all'INPS, all'uopo istituzionalmente preposto (cfr. Cass., 3 settembre 1980 n. 5080). Va, peraltro, dato atto della pubblicazione (nel supplemento ordinario alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998) della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), entrata in vigore il 1 gennaio 1999 (art. 83).
L'art. 31 della legge, al comma 36, ha aggiunto il seguente comma all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689:
"I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio- assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997".
La disposizione riguarda la presente causa non per la estinzione di un illecito amministrativo o di una sanzione amministrativa, che non sono in discussione, ma per la eliminazione dell'obbligo di versare somme aggiuntive (le c.d. sanzioni civili) per l'omesso tempestivo versamento di contributi previdenziali. Non conferenti appaiono, pertanto, i rilievi di sospetta illegittimità costituzionale avanzati in sede di discussione dalla difesa dell'INPS in ordine alla particolare causa estintiva della sanzione amministrativa (o dell'illecito amministrativo sottostante).
Atteso che i rapporti oggetto di contestazione erano stati posti in essere nella forma del contratto d'opera da una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e successivamente sono stati riconosciuti dal Tribunale di Pordenone come rapporti di lavoro subordinato;
che gli stessi erano esauriti alla data del 31 dicembre 1997 (i rapporti, secondo il decreto ingiuntivo opposto, erano durati dal 1 febbraio 1990 al 28 febbraio 1991); che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la misura dei contributi previdenziali (lire 13.621.000) e quella delle somme aggiuntive (lire 11.563.788) risultano dal decreto ingiuntivo in atti, il ricorso va accolto limitatamente alla eliminazione delle somme aggiuntive, con la relativa decisione della causa nel merito (art. 384 c.p.c.). Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la Casa ricorrente a pagare all'INPS i soli contributi previdenziali, pari a lire 13.621.000
(tredicimilioniseicentoventunomila). Conferma per il resto la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 1999.