Articolo 15 della Legge 1 marzo 2001, n. 63
Articolo 14Articolo 16
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6 aprile 2001
Art. 15. 1. All' articolo 499 del codice di procedura penale , il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni".
Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell' articolo 499 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 499 (Regole per l'esame testimoniale). - 1.
L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerita' delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.
5. Il testimone puo' essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti (5142).
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.".
Entrata in vigore il 6 aprile 2001