Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al pretore, il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione che deve individuarsi in quella in cui l'atto è completo di tutti gli elementi indicati nell'art.555 cod. proc. pen., ivi compresa l'indicazione del luogo, giorno e ora di comparizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/1999, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 15/01/1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere ORDINANZA
2. " Franco Marrone " N.199
3. " Francesco Calbi " REGISTRO GENERALE
4. " Pierfrancesco Marini " N.28758/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
nei confronti di
FA BI nato San Marzano sul Sarno il 3-11-1973 FA EF nato Nocera il 16-3-1969
avverso sentenza del Pretore di Brescia in data 4-3-98 che ha prosciolto FA BI e FA EF per prescrizione del reato di lesioni volontarie commesso in Brescia il 21-3-92;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sig. Dr. Bruno Foscarini, Lette le conclusioni del P.M. con le quali si chiede l'annullamento con rinvio;
rilevato che il ricorrente denuncia l'erroneità della valutazione del Pretore il quale nel dichiarare la prescrizione del reato per essere trascorso un tempo superiore ai cinque anni dalla commissione del fatto all'emissione del decreto di citazione a giudizio, ha considerato solo la data in cui il decreto è completo di tutti i requisiti di cui all'art. 555 C.P.P. ivi compresa l'indicazione del luogo giorno e ora della comparizione, senza dare alcun rilievo al momento in cui il P.M. ha chiesto al Pretore la fissazione dell'udienza dibattimentale;
ritenuto che il decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore può ritenersi emesso soltanto quando sia completa di tutti gli elementi indicati nell'art. 555 C.P.P. tra i quali, essenziale, quello della data di comparizione, senza che possa distinguersi tra "atto del P.M. depositato presso la sua segreteria... valido ad interrompere il corso della prescrizione, e decreto di citazione come vocatio in jus"; distinzione che non trova alcun fondamento di Legge posto che "quello depositato dal P.M. nella segreteria unitamente al fascicolo contenente documentazione, gli atti e le cose indicate nell'art. 416 II comma" non è atto contenutisticamente diverso da quello indicato nel successivo articolo 555 C.P.P. (fra tante Sez. V 17-11-98 N. 2043, P.G./Chiodo) che in tale senso si sono pronunciate, sia pure con un "obiter dictum" S.U. 23-10-98 P.G./Boschetti e altri;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999