Sentenza 18 settembre 2019
Massime • 1
Ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 37, comma terzo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, così come modificato dall'art. 116, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come causa di estinzione del reato di omessa presentazione all'INPS della denuncia obbligatoria di rapporti di lavoro, è richiesto il versamento non solo dei contributi omessi, ma anche delle sanzioni civili e degli interessi moratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2019, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2019 |
Testo completo
01428-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2155/2019 GRAZIA LAPALORCIA Presidente - UP 18/09/2019 DONATELLA GALTERIO - R.G.N. 23743/2019 Relatore - LUCA RAMACCI ELISABETTA ROSI FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 19 febbraio 2019 ha confermato la decisione con la quale, in data 16 marzo 2018, il Tribunale di quella città, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità penale di VI AR in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 37 legge 689/81 perché, quale legale rappresentante della "DSM s.r.l." e, quindi, datore di lavoro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, ometteva di denunciare lavoratori dipendenti per contributi mensili di importi superiori alla soglia di punibilità per un totale di euro 62.803,00 (fatti commessi Milano, il 16 maggio 2011 ed in continuazione fino al 16 luglio 2012). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato i motivi di impugnazione con i quali era stata censurata la sentenza di primo grado, la quale avrebbe completamente omesso la verifica dell'avvenuto pagamento delle somme di cui all'imputazione. Osserva, a tale proposito, che l'obbligazione contributiva sorgerebbe con l'instaurazione consapevole del rapporto di lavoro e non con la mera formalità ovvero con il pagamento della retribuzione ai dipendenti, facendo altresì rilevare come neppure i lavoratori fossero consapevoli del suo ruolo di amministratore, essendo stata nominata a sua insaputa ed avendo poi accettato tale carica al solo fine di porre rimedio ai danni creati dal reale amministratore della società, tale CE TE, che per tali fatti era stato da lei denunciato. Assume, inoltre, che i giudici del gravame non avrebbero tenuto conto del fatto che la società avrebbe provveduto all'integrale versamento di quanto richiesto dall'ente previdenziale ancor prima dell'emanazione del decreto di citazione a giudizio, come sarebbe dimostrato da un modello F24 e dalla relativa distinta bancaria allegati al ricorso. A 1 Rileva, poi, che vi sarebbe prova, in altro procedimento penale e negli atti del presente procedimento, nonché in quelli relativi alla procedura di fallimento della società, dell'insussistenza di qualsivoglia obbligazione civile al tempo della citazione in giudizio e l'assenza di qualsivoglia danno nei confronti della parte offesa. Osserva che, pur avendo la persona offesa omesso di comunicare all'autorità procedente l'avvenuta regolarizzazione, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto avrebbe comunque comportato l'estinzione del reato.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e l'inutilizzabilità dell'accertamento ispettivo eseguito dall'ente previdenziale quale conseguenza della mancata notifica dello stesso nei termini di legge. Assume che tale evenienza può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità e che, in ogni caso, la compiuta giacenza dell'atto sarebbe irrilevante perché l'indirizzo al quale era stato spedito non corrisponderebbe alla sua residenza, come specificato in denuncia e secondo quanto indicato nel certificato di residenza storico allegato al ricorso.
4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni del convincimento dei giudici del gravame, limitandosi, sostanzialmente, a riproporre quanto specificato nella pronuncia di primo grado, senza tuttavia considerare i contenuti di un verbale della Guardia di Finanza dal quale risulterebbe che era il TE ad occuparsi delle buste paga dei lavoratori e dei rapporti con gli stessi. Quanto all'elemento soggettivo, pone ancora una volta in evidenza il fatto che la non immediata cessazione dalla carica di amministratore era finalizzata al solo fine di comprendere cosa fosse avvenuto e per porre rimedio alle conseguenze delle illecite attività del TE e di come tale nomina fosse avvenuta a sua insaputa, venendone a conoscenza solo a seguito della notifica di alcuni atti giudiziari conseguenti al licenziamento di alcuni dipendenti.
5. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena. 丑 2 Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Pare opportuno ricordare, in via preliminare, come l'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sanzioni il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, ometta una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegua una o più denunce obbligatorie in tutto o, in parte, non conformi al vero, quando dal fatto derivi l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra € 2.582,28 ed il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti. Tale evenienza è stata accertata nel giudizio di merito e la relativa responsabilità attribuita all'odierna ricorrente con motivazione giuridicamente corretta e scevra da cedimenti logici o manifeste contraddizioni.
3. Occorre rilevare, con riferimento al primo ed al terzo motivo di ricorso, i quali, riguardando il profilo della responsabilità dell'imputata, possono essere unitariamente esaminati, che essi si confrontano solo in minima parte con le argomentazioni sviluppate dai giudici del gravame, i quali hanno, in maniera del tutto coerente e logica, spiegato nel dettaglio le ragioni per cui la responsabilità della ricorrente è stata confermata. Invero, ricorda la Corte territoriale che l'imputata era in rapporti di affari con il TE relativamente ad altre società immobiliari nelle quali rivestiva la carica di amministratore unico e che non vi era prova alcuna del fatto che ella fosse stata nominata amministratore della società a sua insaputa, rilevando peraltro che, in ogni caso, costei aveva comunque riconosciuto di aver parlato con il TE dopo aver appreso fortuitamente della nomina, accettando comunque di occuparsi dell'amministrazione della società e svolgendo le funzioni connesse a tale carica B 3 fino al 19 luglio 2012, data delle sue dimissioni. Aggiunge la Corte del merito che la querela nei confronti del TE era stata presentata dalla ricorrente soltanto il 13 gennaio 2016, in epoca ben lontana dalla cessazione dei rapporti con il predetto, apparendo inevitabilmente come strumentale rispetto alla vicenda che la vede ora imputata e che gran parte delle omissioni oggetto di contestazione si erano comunque verificate in periodi successivi a quello di consapevole accettazione della carica. Di tali rilevanti dati fattuali, opportunamente valorizzati dalla Corte territoriale, i motivi di ricorso tengono conto solo limitatamente, insistendo in una ricostruzione dei fatti alternativa la cui fondatezza risulta però smentita dalle risultanze processuali. Quanto alla sussistenza del debito contributivo, nei motivi in esame la stessa viene negata, senza considerare che la sentenza impugnata pone in evidenza il fatto che tale pagamento era solo parziale. Va a tale proposito rilevato come l'art. 37, comma 3 legge 689/81 stabilisca che la regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato. Si tratta, come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, di una procedura introdotta dall'art. 116, comma 19 della legge 388/2000 che la legge non specifica, ma che, per coerenza del sistema, deve essere posta in connessione alle precedenti disposizioni di sanatoria e non può prescindere dalle condizioni richieste dall'art. 116, comma 8 della legge predetta, sicché ai fini della regolarizzazione quale causa di estinzione del reato è richiesto il versamento non solo dei contributi omessi ma anche delle sanzioni civili e degli interessi moratori. (Sez. 3, n. 19108 del 18/3/2008, P.G. in proc. Sessa, Rv. 239872; Sez. 3, n. 11089 del 14/1/2005, Nicoletti, Rv. 231119). Alla luce di tale condivisibile principio, che va dunque qui ribadito, alla luce di quanto accertato dal giudice del merito il reato non poteva ritenersi estinto. Resta soltanto da aggiungere che, in ogni caso, questa Corte non può procedere ad alcuna verifica sul punto, neppure sulla base della documentazione allegata, essendone precluso l'esame in questa sede di legittimità ed ogni conseguente valutazione che attiene esclusivamente al giudizio di merito.
4. Quanto al secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che lo stesso si basa su riferimenti a dati fattuali non riscontrabili in questa sede e che, come si è appena 召 4 detto, l'art. 37 della legge 689/81 si limita a prevedere, senza limiti temporali, la possibile estinzione del reato in caso di regolarizzazione tardiva dell'inadempienza senza prevedere una procedura analoga a quella prevista dall'art. 2, comma 1-bis del d.l. 463/1983 (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 15184 del 14/2/2007, Maionchi, Rv. 236344 in motivazione) sicché nessuna comunicazione dell'accertamento era dovuta 5. Per ciò che concerne, poi, il quarto motivo di ricorso, occorre rilevare che, come specificato nella sentenza impugnata (pag. 2), il primo giudice aveva giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche ritenendo non rilevante la incensuratezza dell'imputata e dando conto dell'assenza di positivi elementi di valutazione. Tale affermazione si pone perfettamente in linea con l'orientamento di questa Corte, in più occasioni espresso affermando il principio secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 6, n. 6724 del 1/2/1989, Ventura, Rv. 181253).
6. Quanto alla pena, i giudici dell'appello hanno posto in evidenza che nella dosimetria della stessa si è tenuto conto della peculiarità della vicenda rappresentata, pur in assenza di elementi probanti, dalla stessa imputata, tenendo anche conto della oggettiva gravità del fatto. Tale apprezzamento, ad avviso del Collegio, risulta del tutto sufficiente a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall'articolo 133 cod. pen., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente.
7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende Così deciso in data 18/9/2019 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Luca RAMACCI) (Grazia LAPALORCIA) iefelove 15 GEN 2020 IL CANCELLIERE ESPERTO Luana Mañani 6