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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/06/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4219 /2024, promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 ll'avv. CASCIANO FELICIA ed elettiva o il suo studio sito in Piazza San Martino 9 Bologna, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 21/03/2024, , cittadino del Marocco, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il il 22/02/2024 con il quale la Questura di Bologna, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale in data 11/12/2023 per mancata dimostrazione di significativo inserimento sociale, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno ex art.19 comma 1 del T.U. Immigrazione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con ordinanza emessa in data 14/04/2025, il giudice, letti gli atti e visti i documenti depositati con note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20/05/2025 per discussione orale, nella quale la difesa del ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti. Al termine della stessa, il giudice riservava la decisione al Collegio.
*** Il ricorso merita accoglimento. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis in vigore all'epoca della presentazione della domanda (antecedente all'11.3.2023, come attestato nella motivazione del provvedimento impugnato), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a
1 meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Nello specifico, egli ha fatto il primo ingresso sul territorio nazionale in data 07/10/2009, munito di visto d'ingresso per lavoro subordinato rilasciato dalle competenti autorità italiane, ma successivamente non effettuava alcuna richiesta volta ad ottenere il relativo permesso di soggiorno. In data 21/09/2013, dopo quattro anni di permanenza irregolare sul territorio, richiedeva un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 5 D.L.vo. 109/2012 (emersione) rilasciato dalla Questura di Reggio Emilia e valido sino al 05/11/2015; la successiva richiesta di rinnovo riceveva esito negativo dalla Questura di Torino in data 06/05/2016; dopo ulteriori quattro anni di irregolarità sul territorio, l'interessato partecipava, in qualità di lavoratore, alla procedura di
2 emersione ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020 presso la Prefettura di Torino ma non vi sono riscontri in merito all'effettiva esistenza dell'istanza in questione. È quindi sul nostro territorio da quasi 16 anni.
Dal 2020, il ricorrente ha sempre lavorato presso l'impresa CP_2 [...]
come si evince dall'estratto contributivo in atti, società con la quale ha un CP_3
tempo indeterminato (cfr. documentazione lavorativa), presso la quale lavora come facchino percependo una retribuzione mensile netta di circa 1.500,00-1.600,00 euro (cfr. buste paga in atti). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. estratto conto previdenziale
, il ricorrente ha gradualmente aumentato i propri redditi, percependo nell'anno 2012 CP_4 dagno complessivo di euro 4.122,00, nell'anno 2013 di euro 4.875,00, nell'anno 2020 di euro 2.435,00, nell'anno 2021 di euro 4.929,00, nell'anno 2022 di euro 13.209,00 e nell'anno 2023 di euro 20.274,00. Egli ha, inoltre, conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione per i lavoratori a rischio alto e l'attestato di frequenza al corso come addetto alla conduzione di carrelli industriali semoventi, conseguendo il patentino (cfr. documentazione formativa in atti). Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazione di ospitalità) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Castiglione dei Pepoli, in Via Corso nr. 97 presso l'abitazione di un proprio connazionale.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, l'autonomia abitativa, la lunga permanenza in Italia (16 anni), la mancanza di precedenti penali, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza ET c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza ME c. Italia - 2 novembre 2006). È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Marocco, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
3 Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 05/06/2025. Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
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dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4219 /2024, promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 ll'avv. CASCIANO FELICIA ed elettiva o il suo studio sito in Piazza San Martino 9 Bologna, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 21/03/2024, , cittadino del Marocco, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il il 22/02/2024 con il quale la Questura di Bologna, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale in data 11/12/2023 per mancata dimostrazione di significativo inserimento sociale, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno ex art.19 comma 1 del T.U. Immigrazione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con ordinanza emessa in data 14/04/2025, il giudice, letti gli atti e visti i documenti depositati con note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20/05/2025 per discussione orale, nella quale la difesa del ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti. Al termine della stessa, il giudice riservava la decisione al Collegio.
*** Il ricorso merita accoglimento. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis in vigore all'epoca della presentazione della domanda (antecedente all'11.3.2023, come attestato nella motivazione del provvedimento impugnato), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a
1 meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Nello specifico, egli ha fatto il primo ingresso sul territorio nazionale in data 07/10/2009, munito di visto d'ingresso per lavoro subordinato rilasciato dalle competenti autorità italiane, ma successivamente non effettuava alcuna richiesta volta ad ottenere il relativo permesso di soggiorno. In data 21/09/2013, dopo quattro anni di permanenza irregolare sul territorio, richiedeva un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 5 D.L.vo. 109/2012 (emersione) rilasciato dalla Questura di Reggio Emilia e valido sino al 05/11/2015; la successiva richiesta di rinnovo riceveva esito negativo dalla Questura di Torino in data 06/05/2016; dopo ulteriori quattro anni di irregolarità sul territorio, l'interessato partecipava, in qualità di lavoratore, alla procedura di
2 emersione ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020 presso la Prefettura di Torino ma non vi sono riscontri in merito all'effettiva esistenza dell'istanza in questione. È quindi sul nostro territorio da quasi 16 anni.
Dal 2020, il ricorrente ha sempre lavorato presso l'impresa CP_2 [...]
come si evince dall'estratto contributivo in atti, società con la quale ha un CP_3
tempo indeterminato (cfr. documentazione lavorativa), presso la quale lavora come facchino percependo una retribuzione mensile netta di circa 1.500,00-1.600,00 euro (cfr. buste paga in atti). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. estratto conto previdenziale
, il ricorrente ha gradualmente aumentato i propri redditi, percependo nell'anno 2012 CP_4 dagno complessivo di euro 4.122,00, nell'anno 2013 di euro 4.875,00, nell'anno 2020 di euro 2.435,00, nell'anno 2021 di euro 4.929,00, nell'anno 2022 di euro 13.209,00 e nell'anno 2023 di euro 20.274,00. Egli ha, inoltre, conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione per i lavoratori a rischio alto e l'attestato di frequenza al corso come addetto alla conduzione di carrelli industriali semoventi, conseguendo il patentino (cfr. documentazione formativa in atti). Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazione di ospitalità) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Castiglione dei Pepoli, in Via Corso nr. 97 presso l'abitazione di un proprio connazionale.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, l'autonomia abitativa, la lunga permanenza in Italia (16 anni), la mancanza di precedenti penali, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza ET c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza ME c. Italia - 2 novembre 2006). È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Marocco, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
3 Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 05/06/2025. Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
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