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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
FERRENTINO IL DOMENICA, Relatore
RU GI NA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1301/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3072I01370 RIENUTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD3072I01370/2023 per l'anno 2017 notificato in data 06.09.2023 con la richiesta di maggiori imposte per € 27.560,00 oltre sanzioni e interessi in relazione agli utili distribuiti al socio residente all'estero. Ha eccepito:
1) l'illegittimità dell'atto per mancata allegazione della delega a sottoscrivere l'avviso in violazione degli artt. 42 del DPR 600/1973 e 7 della legge 212/2000 (onere di allegazione);
2) la nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per avere l'Ufficio utilizzato lo strumento dell'art. 41 bis DPR n.600/73 in carenza dei presupposti;
3) la violazione ed errata applicazione degli art. 27 e 67 del D.P.R. n. 600/1073, artt. 10 e 27 della
Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni e 163 del Tuir.
Ha concluso chiedendo “accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento n.
TD3072I01370/2023 per l'anno 2017; in subordine, accertato il diritto alla riduzione della ritenuta applicata alla società dal 26% al 15%, procedere alla riduzione dell'imposta accertata da € 27.560 ad
€ 15.900,00”
La Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha contestato quanto affermato da parte ricorrente, essendo il ricorso inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e ha prodotto,relativamente all'eccezione di mancata allegazione della delega, la Disposizione di servizio n. 132 del 2023.
In data 17.12.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa e ha insistito nell'eccezione di illegittimità dell'atto per mancata allegazione della delega a sottoscrivere l'avviso deducendo che la delega prodotta in giudizio non era temporalmente efficace ed operativa alla data della notifica e sottoscrizione dell'atto.
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto alla luce della preliminare eccezione di illegittimità dell'atto di accertamento per carenza di delega.
L'art.42 DPR n. 600/73 sancisce”Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato…..l'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione….”
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (cfr Cass.Sentenze nn. 8814/2019,18383/2019, ordinanza numero 18675 del 9 settembre 2020) la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, attribuita dal dirigente ai sensi dell'art. 42, “è una delega di firma e non di funzioni”.
Ne consegue, pertanto, che l'indicazione del nominativo del soggetto delegato e della durata della delega non costituiscono elementi necessari ai fini della validità dell'atto impositivo, ben potendo essere indicati negli ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, “idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto”.
Nel caso in esame, tuttavia, l'ufficio non ha documentato in sede contenziosa la preventiva emanazione dell'atto di delega a favore del funzionario che ha sottoscritto l'atto oggetto del presente ricorso.
L'atto impugnato risulta sottoscritto dal Capo_Area_1, su delega del Direttore_Provinciale_1
, ma non vi è alcun riferimento agli estremi dell'atto di delega.
Peraltro la parte convenuta ha prodotto in giudizio l'atto dispositivo n. 132 del 2023 a firma di Nominativo_1.
Ma in detto si legge “Il presente provvedimento è in vigore dal 2 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 e l'atto di accertamento in esame è stato notificato in data 6.9.2023 precedente quindi al periodo di validità della suddetta delega che dunque non era temporalmente efficace ed operativa alla data della notifica e sottoscrizione dell'atto.
L'avviso di accertamento va dunque annullato, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
FERRENTINO IL DOMENICA, Relatore
RU GI NA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1301/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3072I01370 RIENUTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD3072I01370/2023 per l'anno 2017 notificato in data 06.09.2023 con la richiesta di maggiori imposte per € 27.560,00 oltre sanzioni e interessi in relazione agli utili distribuiti al socio residente all'estero. Ha eccepito:
1) l'illegittimità dell'atto per mancata allegazione della delega a sottoscrivere l'avviso in violazione degli artt. 42 del DPR 600/1973 e 7 della legge 212/2000 (onere di allegazione);
2) la nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per avere l'Ufficio utilizzato lo strumento dell'art. 41 bis DPR n.600/73 in carenza dei presupposti;
3) la violazione ed errata applicazione degli art. 27 e 67 del D.P.R. n. 600/1073, artt. 10 e 27 della
Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni e 163 del Tuir.
Ha concluso chiedendo “accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento n.
TD3072I01370/2023 per l'anno 2017; in subordine, accertato il diritto alla riduzione della ritenuta applicata alla società dal 26% al 15%, procedere alla riduzione dell'imposta accertata da € 27.560 ad
€ 15.900,00”
La Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha contestato quanto affermato da parte ricorrente, essendo il ricorso inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e ha prodotto,relativamente all'eccezione di mancata allegazione della delega, la Disposizione di servizio n. 132 del 2023.
In data 17.12.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa e ha insistito nell'eccezione di illegittimità dell'atto per mancata allegazione della delega a sottoscrivere l'avviso deducendo che la delega prodotta in giudizio non era temporalmente efficace ed operativa alla data della notifica e sottoscrizione dell'atto.
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto alla luce della preliminare eccezione di illegittimità dell'atto di accertamento per carenza di delega.
L'art.42 DPR n. 600/73 sancisce”Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato…..l'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione….”
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (cfr Cass.Sentenze nn. 8814/2019,18383/2019, ordinanza numero 18675 del 9 settembre 2020) la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, attribuita dal dirigente ai sensi dell'art. 42, “è una delega di firma e non di funzioni”.
Ne consegue, pertanto, che l'indicazione del nominativo del soggetto delegato e della durata della delega non costituiscono elementi necessari ai fini della validità dell'atto impositivo, ben potendo essere indicati negli ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, “idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto”.
Nel caso in esame, tuttavia, l'ufficio non ha documentato in sede contenziosa la preventiva emanazione dell'atto di delega a favore del funzionario che ha sottoscritto l'atto oggetto del presente ricorso.
L'atto impugnato risulta sottoscritto dal Capo_Area_1, su delega del Direttore_Provinciale_1
, ma non vi è alcun riferimento agli estremi dell'atto di delega.
Peraltro la parte convenuta ha prodotto in giudizio l'atto dispositivo n. 132 del 2023 a firma di Nominativo_1.
Ma in detto si legge “Il presente provvedimento è in vigore dal 2 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 e l'atto di accertamento in esame è stato notificato in data 6.9.2023 precedente quindi al periodo di validità della suddetta delega che dunque non era temporalmente efficace ed operativa alla data della notifica e sottoscrizione dell'atto.
L'avviso di accertamento va dunque annullato, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese.