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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5728 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2589/2022 R.G., avente per oggetto:
“responsabilità extra-contrattuale”;
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Salvatore Scandurra, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Pamela D'Aquino, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 25 novembre 2025 la parte convenuta ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio;
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio la società e ha chiesto la Controparte_1
condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al sinistro allo stesso occorso in data 27.12.2016, nei luoghi di proprietà della convenuta in Catania.
1 Istauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 22.4.2022, si è costituita la società convenuta eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione e contestando, nel merito, la pretesa attorea, ritenuta infondata in fatto e diritto, carente sotto il profilo probatorio e, in ogni caso, eccessiva nella quantificazione.
All'udienza del 13.12.2024 il processo è stato interrotto a causa dell'intervenuta sospensione dall'esercizio della professione del difensore di parte attrice, avv. Salvatore Scandurra, dal 30 ottobre 2024 al 29 aprile 2025 (cfr. in atti verbale dell'udienza del 13 dicembre
2024).
Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione
“nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione dell'avvocato dall'esercizio della professione, per stabilire il dies a quo di decorrenza del termine previsto per la riassunzione del processo, si deve tener conto della sottile differenza tra morte del difensore o radiazione dall'albo - eventi che hanno carattere definitivo - e temporanea sospensione, posto che in tale ultima ipotesi la circostanza che il procuratore sia a conoscenza dell'accadimento interruttivo, nonché della relativa durata gli impone di riprendere automaticamente ad esercitare il suo mandato alla scadenza del periodo di sospensione e quindi di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel prescritto termine ex art. 305 c.p.c. immediatamente alla cessazione del periodo di sospensione dall'albo”
(Cass. n.29144/2019).
Nella fattispecie in esame, quindi, il termine per la riassunzione del giudizio cominciava a decorrere il 30 aprile 2025 e, pertanto, ad oggi
2 non essendo stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi ex art. 305 c.p.c, il procedimento deve essere dichiarato estinto, anche di ufficio. Nella specie, peraltro, l'estinzione è stata chiesta dalla parte convenuta con istanza depositata l'1 settembre 2025 e, fissata l'udienza, il ricorso, con il decreto, è stato notificato alla controparte (cfr. in atto notificazione a mezzo pec al difensore che ha ripreso automaticamente ad esercitare il suo mandato alla scadenza del periodo di sospensione), ma nessuno si è presentato per l'originaria parte attrice.
Trattandosi di procedimento iniziato dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009, pertanto, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., va dichiarata l'estinzione di ufficio dal giudice, che provvede con sentenza quando, come nella specie, si tratta di materia di competenza del giudice monocratico.
Quanto alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 310, ultimo comma, del c.p.c. le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (solo se sorge controversia sull'estinzione, il giudice decide sulle spese secondo i principi di soccombenza, ma solo per la parte di giudizio relativa a tale controversia).
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2589/2022 R.G.: dichiara l'estinzione del processo.
Visto l'art. 310, ulti. co., c.p.c., le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 25 novembre 2025
3 LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2589/2022 R.G., avente per oggetto:
“responsabilità extra-contrattuale”;
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Salvatore Scandurra, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Pamela D'Aquino, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 25 novembre 2025 la parte convenuta ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio;
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio la società e ha chiesto la Controparte_1
condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al sinistro allo stesso occorso in data 27.12.2016, nei luoghi di proprietà della convenuta in Catania.
1 Istauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 22.4.2022, si è costituita la società convenuta eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione e contestando, nel merito, la pretesa attorea, ritenuta infondata in fatto e diritto, carente sotto il profilo probatorio e, in ogni caso, eccessiva nella quantificazione.
All'udienza del 13.12.2024 il processo è stato interrotto a causa dell'intervenuta sospensione dall'esercizio della professione del difensore di parte attrice, avv. Salvatore Scandurra, dal 30 ottobre 2024 al 29 aprile 2025 (cfr. in atti verbale dell'udienza del 13 dicembre
2024).
Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione
“nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione dell'avvocato dall'esercizio della professione, per stabilire il dies a quo di decorrenza del termine previsto per la riassunzione del processo, si deve tener conto della sottile differenza tra morte del difensore o radiazione dall'albo - eventi che hanno carattere definitivo - e temporanea sospensione, posto che in tale ultima ipotesi la circostanza che il procuratore sia a conoscenza dell'accadimento interruttivo, nonché della relativa durata gli impone di riprendere automaticamente ad esercitare il suo mandato alla scadenza del periodo di sospensione e quindi di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel prescritto termine ex art. 305 c.p.c. immediatamente alla cessazione del periodo di sospensione dall'albo”
(Cass. n.29144/2019).
Nella fattispecie in esame, quindi, il termine per la riassunzione del giudizio cominciava a decorrere il 30 aprile 2025 e, pertanto, ad oggi
2 non essendo stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi ex art. 305 c.p.c, il procedimento deve essere dichiarato estinto, anche di ufficio. Nella specie, peraltro, l'estinzione è stata chiesta dalla parte convenuta con istanza depositata l'1 settembre 2025 e, fissata l'udienza, il ricorso, con il decreto, è stato notificato alla controparte (cfr. in atto notificazione a mezzo pec al difensore che ha ripreso automaticamente ad esercitare il suo mandato alla scadenza del periodo di sospensione), ma nessuno si è presentato per l'originaria parte attrice.
Trattandosi di procedimento iniziato dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009, pertanto, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., va dichiarata l'estinzione di ufficio dal giudice, che provvede con sentenza quando, come nella specie, si tratta di materia di competenza del giudice monocratico.
Quanto alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 310, ultimo comma, del c.p.c. le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (solo se sorge controversia sull'estinzione, il giudice decide sulle spese secondo i principi di soccombenza, ma solo per la parte di giudizio relativa a tale controversia).
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2589/2022 R.G.: dichiara l'estinzione del processo.
Visto l'art. 310, ulti. co., c.p.c., le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 25 novembre 2025
3 LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
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