Sentenza 16 novembre 2004
Massime • 1
Esula dalla competenza del giudice di pace e non può, quindi, essere sanzionato con le pene previste dall'art. 52 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il reato di danneggiamento aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 635 cod. pen., nulla rilevando che l'aggravante sia stata, all'esito del giudizio, neutralizzata per effetto della riconosciuta sussistenza di circostanze attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2004, n. 47205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47205 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 16/11/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Libero S. - Consigliere - N. 1629
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 4871/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GG SC LI;
avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 11.6.2003 del Tribunale di Genova;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MA SC LI impugna la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con la quale il tribunale di Savona ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti per il delitto di cui agli artt. 81, 635 commi primo e secondo, c.p. concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti sulle aggravanti contestate e sulla recidiva. Denuncia violazione degli artt. 62 bis, 69 c.p. e 52.2 d.lgs. n. 274 del 2000; premesso che il reato di danneggiamento, nell'ipotesi semplice di cui al primo comma dell'art. 635 c.p., è attribuito alla cognizione del giudice di pace, osserva il ricorrente che la concessione delle circostanze attenuanti generiche "con criterio di prevalenza sulle aggravanti", pur non rilevando ai fini della procedibilità d'ufficio e sulla competenza, incide viceversa sulla specie della pena, sicché il tribunale avrebbe dovuto applicare la sanzione prevista per il reato-base dall'art. 52 d.lgs. n. 274/2000. La doglianza è infondata.
Premesso che nel caso di specie, diversamente dall'assunto del ricorrente, le circostanze attenuanti generiche sono stare ritenute equivalenti - e non prevalenti - sulle circostanze aggravanti e sulla recidiva, rileva il collegio come il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 274 del 2000 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) non possa applicarsi al delitto di danneggiamento aggravato neanche se le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto della concessione di attenuanti, atteso che esso non è attribuito alla competenza del giudice di pace, presupposto del più mite regime punitivo (per analoga conclusione in fattispecie concernente il delitto di lesione personale aggravato a norma degli artt. 585 e 577 c.p.: sez. 5^, ud. 15.4 - dep. 14.5 2004, n. 22830, Manocchio). Nè
può trascurarsi la considerazione che, vertendosi in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo effettuato dal giudice sulla corretta applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti non equivale a una concessione delle stesse, proprio perché manca un accertamento pieno e incondizionato in ordine alla loro sussistenza;
ne deriva che l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti vale solo per la determinazione della pena da infliggere in concreto, non già per farne conseguire la modificazione della sanzione edittale e/o altri effetti penali e processuali a questa collegati (sez. un., 21.6.2000, Franzo, rv. 216431).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2004