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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1139/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5950/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026995272000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 367/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240026995272000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data 28.08.2025 (€ 210,91), riferita alla tassa automobilistica 2019.
Deduce l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto di accertamento, nonché per maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo dover essere l'intimata
Regione a provare la notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente infondatezza della censura sulla prescrizione nell'ipotesi di regolare notifica dell'atto.
Ha quindi presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo e documentando la notifica dell'atto di accertamento in data 16/04/2022.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Regione, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, ha dimostrato la notifica dell'atto di accertamento, per cui, oltre ad essere infondata la censura di parte ricorrente sull'omessa notifica dell'atto, non è poi maturato il termine prescrizionale, essendo stata notificata tempestivamente la cartella opposta.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascun resistente.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5950/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026995272000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 367/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240026995272000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data 28.08.2025 (€ 210,91), riferita alla tassa automobilistica 2019.
Deduce l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto di accertamento, nonché per maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo dover essere l'intimata
Regione a provare la notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente infondatezza della censura sulla prescrizione nell'ipotesi di regolare notifica dell'atto.
Ha quindi presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo e documentando la notifica dell'atto di accertamento in data 16/04/2022.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Regione, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, ha dimostrato la notifica dell'atto di accertamento, per cui, oltre ad essere infondata la censura di parte ricorrente sull'omessa notifica dell'atto, non è poi maturato il termine prescrizionale, essendo stata notificata tempestivamente la cartella opposta.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascun resistente.