Sentenza 11 marzo 2002
Massime • 1
Le controversie promosse dai dipendenti ferroviari collocati a riposo dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 al fine di ottenere una nuova determinazione del trattamento di quiescenza con inclusione degli incrementi stipendiali derivanti da contratti collettivi che, ancorché stipulati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, abbiano effetti iniziali riferibili ad epoca anteriore alla cessazione stessa (nella specie, CCL 18 novembre 1994), onde ottenere la condanna dell'ente all'erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo, riguardano la materia pensionistica atteso che, ai fini della relativa decisione, l'esame dei provvedimenti determinativi del trattamento economico relativo al pregresso rapporto di lavoro postula il solo fine di valutarne gli effetti per la riliquidazione della pensione. Detta controversie, pertanto, in base all'art. 386 cod. proc. civ. - secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale - sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti, non modificata, "in subiecta materia", ne' per effetto della trasformazione dell'Azienda autonoma in Ente delle ferrovie dello Stato (disposta dalla citata legge n. 210 del 1985), con conseguente privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri, ne' in conseguenza della successiva trasformazione dell'Ente in società per azioni, poiché, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato il quale, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilire, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2002, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE CANTILLO - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. SE IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS AT, AS EL, RA EN, DE LA SE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FERROVIE DELLE STATO S.P.A., SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 953/99 del Tribunale di TREVISO, depositata il 09/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Franco AGOSTINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti, cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Svolgimento del processo
Con sentenza depositata in cancelleria il 9 agosto 1999, il Tribunale di Treviso rigettava l'appello proposto dai sig.ri EO BA, EL EI, TO AM e PE De ZA, già dipendenti delle Ferrovie dello Stato, tutti collocati a riposo in epoca anteriore alla stipulazione del C.C.N.L. 18 novembre 1994, avverso la sentenza del locale Pretore, che aveva respinto le loro domande dirette ad ottenere una nuova determinazione dei rispettivi trattamenti pensionistici, con inclusione nella base di computo degli interi benefici economici previsti dal suddetto contratto collettivo per il personale in servizio e con conseguente condanna della convenuta s.p.a. Ferrovie dello Stato al pagamento della differenza fra quanto spettante per il menzionato titolo, in applicazione degli esposti criteri di calcolo e quanto, per il medesimo, effettivamente percepito.
Il tribunale riteneva, in particolare, che il trattamento di quiescenza dovesse essere rapportato alla retribuzione effettivamente percepita all'atto della cessazione del servizio, la cui sopravvenienza era evento che precludeva la retroattiva efficacia delle disposizioni collettive successivamente stipulate per la determinazione del trattamento economico del personale in servizio. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i suddetti pensionati, formulando due motivi di censura.
Col primo di tali motivi ribadiscono l'assunto della necessaria riliquidazione del proprio trattamento pensionistico attraverso l'inclusione nella relativa base di computo dei miglioramenti retributivi accordati al personale in servizio per effetto del suindicato contratto collettivo, stipulato successivamente al loro collocamento a riposo.
Col secondo motivo lamentano, in via subordinata, per l'eventualità di rigetto del primo, la condanna al pagamento delle spese del giudizio di gravame, pronunciata in difetto delle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. La s.p.a. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
L'affidamento dell'esame del ricorso alle Sezioni unite si ricollega alla pregiudiziale questione di giurisdizione implicata dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di merito ed esaminabile di ufficio, in assenza di espressa pronuncia al riguardo da parte del giudice del merito.
Per costante giurisprudenza, delle stesse Sezioni unite, la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della l. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35).
La ritenuta persistenza di siffatta giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell'art. 210 comma ultimo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso (v. Cass., sez. un., 28 novembre 1996, n. 10618 e successive conformi, nonché, con specifico riguardo al caso di domande di lavoratori già collocati a riposo, dirette alla riliquidazione della pensione sulla base di incrementi retributivi attribuiti al personale ancora in servizio, Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2000, n. 130) Questo criterio di collegamento si rinviene anche nel caso di specie.
Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte. Orbene, alla stregua di tali criteri interpretativi, la domanda introduttiva del giudizio di merito, nei termini riferiti in parte narrativa e secondo l'indicazione fornitane col ricorso per cassazione (v. pag. 1) dagli stessi pensionati, esibisce un petitum sostanziale che riguarda specificamente il rapporto previdenziale implicante l'intervento del suddetto Fondo pensioni il cui disavanzo è destinato ad essere ripianato dalla finanza pubblica. Invero la lettura dei menzionati atti consente di rilevare come nei medesimi espressamente si precisi che l'accertamento del diritto ai miglioramenti economici conseguenti all'applicazione del C.C.L. 18 novembre 1994 è richiesto, non in funzione della determinazione del contenuto delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro ed ai fini dell'esatto adempimento delle medesime, bensì come mezzo al fine di ottenere la condanna all'erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo. La domanda, dunque, chiaramente concerne una controversia sulla misura della pensione, venendo in questione la spettanza dei miglioramenti di cui trattasi, esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di siffatta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all'oggetto ed all'ambito del giudizio la decisione della Corte dei Conti abbia incidenza sull'ormai cessato rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, in relazione ai quali l'esame di detto giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della riliquidazione della pensione (cfr. Cass., sez. un., 29 dicembre 1997, n. 13058; Id., 18 dicembre 1997, n. 12826). Ribadita, pertanto, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti relativamente alla domanda avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico e considerato che non sono state formulate ulteriori e diverse domande, deve essere cassata senza rinvio l'impugnata sentenza, che, erroneamente presupponendo la soggezione della controversia, in parte qua, alla giurisdizione ordinaria, ha ritenuto di potere provvedere nel merito. Siffatta pronuncia di annullamento comporta, ai sensi dell'art. 336, primo comma cod. proc. civ. la caducazione della statuizione relativa alle spese processuali, che va, pertanto, rinnovata, ancorché con riguardo all'intero corso del processo, attesa l'idoneità della medesima pronuncia a rimuovere gli effetti di tutte le precedenti statuizioni rese nei gradi di merito.
Considerate le peculiarità del caso, collegate, in particolare, al rilievo officioso della questione di difetto della giurisdizione dell'A.G.O. soltanto nel corso del giudizio di legittimità, reputa la Corte che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese suddette, in riferimento all'intero processo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2002