Decreto cautelare 5 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 27/11/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03846/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 278 del 2025 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, viale Lunigiana 46;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Milano in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano in data 06/03/2024 e notificato tramite PEC in data 06/12/2024, con il quale la stessa disponeva l’archiviazione, ex art. 103 co. 15 D.L. 34/2020, della domanda di emersione dal lavoro irregolare n. -OMISSIS-, presentata dal sig. -OMISSIS- in favore della sig.ra -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.259 del 2025 di accoglimento della domanda di sospensione ai fini del riesame;
Visto il deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale del 18/7/2025 di avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno in data 4/7/2025 con rilascio del titolo abilitativo;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025 la relazione del dott. GA NZ, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che in data 17/6/2020 il sig. -OMISSIS- presentava istanza di regolarizzazione del lavoro irregolare a favore della ricorrente ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.L. 19 marzo 2020 n. 34, in relazione alla quale l’8/2/2024 la Prefettura notificava al datore di lavoro lettera di convocazione per il giorno 4/3/2024 allorchè né il datore di lavoro né la lavoratrice si presentavano. A seguito del provvedimento di archiviazione l’istante presentava, senza esito positivo, istanza di revoca in autotutela sul presupposto che la convocazione non era stata trasmessa alla lavoratrice, ma solo al datore di lavoro che all’epoca dei fatti si trovava in critiche condizioni di salute. 5. Infatti, il sig. -OMISSIS- moriva il successivo 09.08.2024. Si sono dedotti tempestività del ricorso, violazione dell’art.103, comma 15 del D.L. n.35/2020, eccesso di potere e difetto di istruttoria.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per dedurre la tardività del ricorso e, comunque, l’infondatezza del medesimo dal momento che l’Amministrazione si era determinata solo a seguito della mancata presenza alla data di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
1.2 Con ordinanza del 5/3/2025, n.259 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione ai fini del riesame con la seguente motivazione:
“Ritenuto che, ad un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti in sede ricorsuale appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris tale da giustificare il riesame della posizione dell’istante, poiché il successivo provvedimento di rigetto è stato motivato con esclusivo riguardo alla mancata comparizione per la firma del contratto il giorno 4 marzo 2024, giusta comunicazione che parte ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto e che sarebbe stata inviata in data 8 febbraio 2024 solo al datore di lavoro, contrariamente a quanto asserito dall’Avvocatura erariale che anzi riferisce della mancata presenza già il 13 aprile 2023;
Ritenuto, pertanto,
- di onerare la parte ricorrente della trasmissione alla Prefettura di Milano, all’indirizzo PEC indicato in dispositivo, di tutta la documentazione necessaria al riesame, anche quella già depositata in giudizio;
- di disporre che la Prefettura di Milano provveda con la massima possibile sollecitudine al suddetto riesame, che in ogni caso dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta documentazione;
- di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, c.p.a., precisando che la Prefettura di Milano è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- di fissare, per la prosecuzione della fase cautelare, la Camera di consiglio del 26 novembre 2025;
- di sospendere, nel contempo, l’efficacia del provvedimento impugnato;
- che le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento conclusivo della stessa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza di riesame della domanda cautelare proposta incidentalmente da parte ricorrente e, per l'effetto,
a) sospende ai fini del riesame, come in motivazione, l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la definizione della fase cautelare, anche quanto alle spese, la Camera di consiglio del 26 novembre 2025.”
2. Alla Camera di consiglio del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente improcedibile, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 18/7/2025 di avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno in data 4/7/2025 con rilascio del titolo abilitativo.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GA NZ, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GA NZ |
IL SEGRETARIO