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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5969/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Palazzo San Giacomo 80100 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10229/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 19 e pubblicata il 10/06/2025 Atti impositivi:
- PREAVV. IPOTECA n. 20230002002020005801909 IMU 2016
- PREAVV. IPOTECA n. 20230002002020005801909 IMU 2017
- PREAVV. IPOTECA n. 20230002002020005801909 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7293/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
La presente controversia ha per oggetto il mancato pagamento dell'IMU, dovuta da Ricorrente_1 in favore del Comune di Napoli per gli anni 2016,
2017 e 2018, unitamente agli altri due comproprietari NO_2, madre, e
NOinativo_1, fratello, di cui al preavviso di ipoteca emesso dalla società
Napoli Obiettivo Valore per conto dell'ente territoriale .
Eccepiva la ricorrente che nella richiesta di pagamento formulata dal
Comune di Napoli, non era stato portato in detrazione l'importo corrisposto dalla madre NO_2, successivamente deceduta, pari ad euro 11.680,46, ovvero un terzo del dovuto, così da ridurre il debito ancora in sospeso ad
Ricorrente_1 NOinativo_1euro 23.684,31, da porsi a carico di e , per un terzo ciascuno, così da completare il pagamento con il terzo già corrisposto dalla
NOinativo_2 .
I primi giudici, preso atto dell'avvenuto pagamento parziale della imposta, hanno ridotto l'importo ancora dovuto, pari alla differenza tra quanto originariamente richiesto, detratto l'importo versato dalla defunta NO _2 .
Ricorrente_1Avverso siffatto provvedimento ha proposto appello, concludendo per la declaratoria di invalidità del provvedimento di sgravio parziale dell'imposta .
Si è costituito in appello il Comune di Napoli, concludendo per il rigetto del gravame .
Ricorrente_1A parere della Corte di Secondo Grado l'appello proposto da deve essere rigettato .
1) Anzitutto, deve essere escluso qualsiasi rilievo giuridico alla eccezione di nullità della notifica degli avvisi di accertamento, in quanto effettuata dalla società Napoli Obiettivo Valore, ovvero da soggetto non abilitato alla notifica extraurbana .
Invero, la notifica comunque ha raggiunto il suo scopo di far conoscere ai destinatari la esistenza degli avvisi di accertamento, senza alcun pregiudizio, neanche prospettato, per la loro posizione, tanto vero che hanno potuto svolgere nella loro pienezza, e con tempestività, tutte le difese del caso .
Inoltre, la validità ed efficacia della notifica porta ad escludere qualsiasi fondamento alle eccezioni di prescrizione e decadenza degli avvisi di accertamento, peraltro formulate in maniera solo generica dal contribuente .
2) In secondo luogo, ritiene il Collegio che l'ente impositore abbia agito correttamente, anche con riferimento alle norme di diritto successorio applicabili alla fattispecie in esame .
Invero, con provvedimento reso in data 6.5.2024 la società Obiettivo Valore, per conto del Comune di Napoli, ha correttamente operato lo sgravio con
NO_2riferimento alla posizione di , nella percentuale pari ad un terzo, così che il residuo debito fosse pari ad euro 23.684,31, da suddividersi in parti eguali tra i due figli, Ricorrente_1 e NOinativo_1 .
Tutto questo, in quanto la qualità di comproprietari per un terzo dell'immobile soggetto al pagamento dell'IMU deriva dalla loro condizione
NOinativo_3di eredi del marito e padre , deceduto in data 21.6.2009, a quanto risulta senza lasciare testamento .
Invero, nella successione legittima, ai sensi dell'art. 581 c.c., subentrano nella medesima posizione del de cuius la coniuge superstite ed i due figli, in ragione di un terzo ciascuno .
Non sembra, pertanto, conforme a diritto la suddivisione in millesimi
NOinativo_3operata dagli eredi di nella dichiarazione di successione, la quale prevede una minore attribuzione di millesimi in comproprietà in loro favore .
NO_2Inoltre, effettuato il pagamento da parte della madre , il suo successivo decesso non comporta l'accrescimento delle quote da parte dei figli superstiti, vertendosi in tema di obbligazione parziaria e non solidale, secondo quanto stabilito dall'art. 1295 c.c. .
Ciò, ovviamente, anche perché NO_2, con il pagamento della sua quota, pari ad un terzo, ha estinto la sua debitoria nei confronti del fisco .
Peraltro, resta fuori dal presente giudizio ogni questione relativa alla
NOinativo_2successione apertasi dopo il decesso di . Pertanto, l'appello, con le precisazioni di cui sopra, deve essere rigettato, dovendosi ritenere corretto lo sgravio di un terzo operato dall'ufficio con provvedimento del 6.5.2024, in applicazione della ripartizione di cui al citato art. 581 c.c.
Spese del grado come da soccombenza e liquidazione che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ;
NN parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 1.000,00 .
Napoli,
L'Estensore Il Presidente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5969/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Palazzo San Giacomo 80100 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10229/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 19 e pubblicata il 10/06/2025 Atti impositivi:
- PREAVV. IPOTECA n. 20230002002020005801909 IMU 2016
- PREAVV. IPOTECA n. 20230002002020005801909 IMU 2017
- PREAVV. IPOTECA n. 20230002002020005801909 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7293/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
La presente controversia ha per oggetto il mancato pagamento dell'IMU, dovuta da Ricorrente_1 in favore del Comune di Napoli per gli anni 2016,
2017 e 2018, unitamente agli altri due comproprietari NO_2, madre, e
NOinativo_1, fratello, di cui al preavviso di ipoteca emesso dalla società
Napoli Obiettivo Valore per conto dell'ente territoriale .
Eccepiva la ricorrente che nella richiesta di pagamento formulata dal
Comune di Napoli, non era stato portato in detrazione l'importo corrisposto dalla madre NO_2, successivamente deceduta, pari ad euro 11.680,46, ovvero un terzo del dovuto, così da ridurre il debito ancora in sospeso ad
Ricorrente_1 NOinativo_1euro 23.684,31, da porsi a carico di e , per un terzo ciascuno, così da completare il pagamento con il terzo già corrisposto dalla
NOinativo_2 .
I primi giudici, preso atto dell'avvenuto pagamento parziale della imposta, hanno ridotto l'importo ancora dovuto, pari alla differenza tra quanto originariamente richiesto, detratto l'importo versato dalla defunta NO _2 .
Ricorrente_1Avverso siffatto provvedimento ha proposto appello, concludendo per la declaratoria di invalidità del provvedimento di sgravio parziale dell'imposta .
Si è costituito in appello il Comune di Napoli, concludendo per il rigetto del gravame .
Ricorrente_1A parere della Corte di Secondo Grado l'appello proposto da deve essere rigettato .
1) Anzitutto, deve essere escluso qualsiasi rilievo giuridico alla eccezione di nullità della notifica degli avvisi di accertamento, in quanto effettuata dalla società Napoli Obiettivo Valore, ovvero da soggetto non abilitato alla notifica extraurbana .
Invero, la notifica comunque ha raggiunto il suo scopo di far conoscere ai destinatari la esistenza degli avvisi di accertamento, senza alcun pregiudizio, neanche prospettato, per la loro posizione, tanto vero che hanno potuto svolgere nella loro pienezza, e con tempestività, tutte le difese del caso .
Inoltre, la validità ed efficacia della notifica porta ad escludere qualsiasi fondamento alle eccezioni di prescrizione e decadenza degli avvisi di accertamento, peraltro formulate in maniera solo generica dal contribuente .
2) In secondo luogo, ritiene il Collegio che l'ente impositore abbia agito correttamente, anche con riferimento alle norme di diritto successorio applicabili alla fattispecie in esame .
Invero, con provvedimento reso in data 6.5.2024 la società Obiettivo Valore, per conto del Comune di Napoli, ha correttamente operato lo sgravio con
NO_2riferimento alla posizione di , nella percentuale pari ad un terzo, così che il residuo debito fosse pari ad euro 23.684,31, da suddividersi in parti eguali tra i due figli, Ricorrente_1 e NOinativo_1 .
Tutto questo, in quanto la qualità di comproprietari per un terzo dell'immobile soggetto al pagamento dell'IMU deriva dalla loro condizione
NOinativo_3di eredi del marito e padre , deceduto in data 21.6.2009, a quanto risulta senza lasciare testamento .
Invero, nella successione legittima, ai sensi dell'art. 581 c.c., subentrano nella medesima posizione del de cuius la coniuge superstite ed i due figli, in ragione di un terzo ciascuno .
Non sembra, pertanto, conforme a diritto la suddivisione in millesimi
NOinativo_3operata dagli eredi di nella dichiarazione di successione, la quale prevede una minore attribuzione di millesimi in comproprietà in loro favore .
NO_2Inoltre, effettuato il pagamento da parte della madre , il suo successivo decesso non comporta l'accrescimento delle quote da parte dei figli superstiti, vertendosi in tema di obbligazione parziaria e non solidale, secondo quanto stabilito dall'art. 1295 c.c. .
Ciò, ovviamente, anche perché NO_2, con il pagamento della sua quota, pari ad un terzo, ha estinto la sua debitoria nei confronti del fisco .
Peraltro, resta fuori dal presente giudizio ogni questione relativa alla
NOinativo_2successione apertasi dopo il decesso di . Pertanto, l'appello, con le precisazioni di cui sopra, deve essere rigettato, dovendosi ritenere corretto lo sgravio di un terzo operato dall'ufficio con provvedimento del 6.5.2024, in applicazione della ripartizione di cui al citato art. 581 c.c.
Spese del grado come da soccombenza e liquidazione che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ;
NN parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 1.000,00 .
Napoli,
L'Estensore Il Presidente