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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 972 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 972 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione L'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GIACOIA GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI BONITO DANIELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/01/2025 e Parte_1 Controparte_1
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano il 22/09/2017;
- che dalla loro unione sono nati i figli (12.09.2018) e (31.07.2020) Per_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 03.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate con le suddette note di trattazione.
Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. La casa adibita a residenza familiare sita in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via San Martino
n. 115 viene assegnata alla sig.ra Controparte_1
2. i figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2
privilegiata presso la madre nella ex casa coniugale;
3. i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando di comune accorso le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, L'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
5. A fini di una migliore organizzazione di vita le parti concordano che il padre potrà tenere con sé
i figli minori e in base ad un calendario variabile, tenuto conto che l'attività lavorativa Per_1 Per_2
è su turnazione che prevede due mattine, due pomeriggi e due notti. Pertanto i genitori stabiliscono sin d'ora e tenuto conto L'attività lavorativa su turnazione del sig. che il padre potrà Parte_1
tenere con sé i figli minori almeno 2 pomeriggi di ogni settimana dalle ore 16.00 fino a dopo cena alle 20.30 e compatibilmente con i turni di lavoro del padre sarà garantito un pernotto a settimane alterne con il genitore non collocatario che li preleverà all'uscita di scuola con pernotto e riaccompagnerà a scuola il giorno seguente, a week end alternati dalle ore 10,00 del sabato alle ore
20.30 della domenica.
6. Nell'interesse dei minori questi saranno sempre liberi di vedere e stare con un genitore o con l'altro oppure di pernottare con un genitore o con l'altro anche al di fuori dei giorni ed orari stabiliti.
7. Durante le vacanze natalizie il primo anno: Natale 2024 il 24 dicembre e 26 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre 2024 con il padre ed il 1 gennaio 2025 con la madre e viceversa per l'anno successivo e cosi via ad anni alterni, sempre previo accordo e compatibilmente con i turni lavorativi del padre. Durante le vacanze scolastiche pasquali 2025: domenica di pasqua con la madre e lunedi L'EL con il padre e l'anno successivo 2026 con la madre e cosi via;
nel periodo estivo i minori resteranno per 15 giorni durante il periodo di sospensione scolastica per le ferie estive ovvero dal 10 al 17 giugno 2025 in cui resteranno presso l'abituale residenza del genitore in San Giorgio a Cremano e dall'11 al 19 luglio 2025 duranti i quali saranno a Cirò marina presso villaggio turistico
Resta inteso che il calendario di incontri padre/figli resta escluso unicamente nei giorni di agosto in cui saranno al mare con la mamma, periodo che opportunamente sarà comunicato in tempo utile.
8. La vacanza estiva comprende il periodo che va dal 1 giugno al 15 settembre, pertanto previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, da comunicarsi per iscritto e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi, occorrerà concordare i periodi di permanenza presso ciascun coniuge.
9. entrambi i genitori si impegnano a far si che i figli minori conservino significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10. i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e L'onomastico con entrambi i genitori.
I minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno e del compleanno dello stesso e il giorno ella festa del papà e parimenti con la madre il giorno del compleanno e L'onomastico della stressa ed il giorno della festa della mamma.
11. eventuali modifiche al detto sistema di incontri o ulteriori periodi di permanenza esclusiva durante l'anno che i genitori trascorreranno con i figli saranno concordati di volta in volta tra gli stessi, tenendo conto delle esigenze scolastiche e extra scolastiche dei bambini.
12. Durante i periodi di spettanza esclusiva di ciascun genitore si intende sospeso il diritto di visita L'altro.
13. Le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente al contributo al mantenimento.
14. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 concorso al mantenimento dei figli minori, la soma di € 700,00 (€ 350,00 mensili per ciascun figlio) ed il 50% L'assegno unico che nominalmente resterà dallo stesso percepito in via esclusiva.
15. Detti importi dovranno essere versati dall'obbligato a mezzo bonifico su IBAN
[...] intestato all'avente diritto, anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, il mantenimento dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat pubblicati nella G.U.
16 Prevedere che il padre, altresì, provvederà nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN ivi comprese le spese odontoiatriche, spese scolastiche
(tasse per istituti scolastici pubblici, libri, gite), spese di istruzione, spese sportive, ludiche e spese per il doposcuola che si rendessero necessarie durante la frequentazione delle scuole superiori, intendendosi tutte da preventivamente concordare ogni volta tra i genitori sia in ordine alla opportunità sia in ordine ai relativi costi. Per la regolamentazione di tale voce, le parti integralmente si riportano al protocollo d'intesa siglato tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex articolo 316 c.p.c. del 07/03/2018 che le parti dichiarano di aver letto e sottoscritto, come da copia allegata, fatta eccezione per il doposcuola che sarà comunque sempre ogni volta la concordare.
17. I coniugi si obbligano a provvedere al pagamento del mutuo che insiste sull'immobile di proprietà sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla via San Martino numero 115 nella misura del 50%, entro il giorno 5 di ciascun mese, la signora si obbliga a versare la sua quota su Iban IT90K CP_1
051424016000104602772, intestato al di , che provvederà ad effettuare il pagamento per Pt_1
l'intero presso la Banca erogatrice
18. L'immobile resta assegnato alla signora che si impegna a pagare tutte le utenze relative CP_1
alle forniture elettrica, gas, telefonica e idrica, nonché le spese di condominio ordinario e la Tari riguardanti l'immobile, mentre restano a carico di entrambe al 50%. spese straordinarie afferenti il condominio, attuali e pregresse.
19. Gli istanti convengono e si danno atto reciprocamente, con la sottoscrizione del presente accordo, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro in riferimento ai rimborsi, anticipi, spese e quant'altro riferibili al periodo di convivenza con locale, se non il puntuale adempimento delle obbligazioni contenute nel presente accordo.
20. I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio per la propria persona e si conceda una reciprocamente ha senso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per se stessi e per i figli minori.
21. Ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro, almeno 10 giorni prima, eventuali viaggi programmati con i minori, sia in Italia che all'estero. Le parti convengono altresì che ogni espatrio del minore debba essere autorizzato espressamente dall'altro”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi L'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
atto n.34, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2017); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino