Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 giugno 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 febbraio 2026 |
Commentari • 94
- 1. Legge n. 71 del 2017: il CyberbullismoAvv. Maria Teresa Federico · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Come noto, il condominio spesso è teatro di conflitti insanabili tra i suoi partecipanti e come ho recentemente scritto gli animali domestici spesso ne costituiscono involontari detonatori. Caia ha un cane di piccola taglia il cui abbaio disturba il sonno di Sempronio il quale anziché rivolgersi alle competenti autorità (un legale, la polizia locale, l'amministratore di condominio, ... Leggi tutto… Il Consiglio di Stato, in tema di sanzionabilità degli atti persecutori, ai sensi dell'art. 612-bis C. P. , ha dichiarato illegittimo il provvedimento di ammonimento emesso ai sensi dell'art. 8 del D. L. 23/2/2009, n. 11 («Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla …
Leggi di più… - 3. Segnalazioni Archiveshttps://www.giurdanella.it/
- 4. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 (entrata in vigore il 18 giugno 2017) recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” dove si è finalmente arrivati a prendere una posizione precisa e netta a tutela dei minori. Il Cyberbullismo, all'art. 1 comma 2, ...
Leggi di più… - 5. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2025, n. 27195Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 14296-2019 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, con domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorrente – contro DE MAS ALFONSO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall'avvocato GUIDO FAGGIANI, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA, 18/20, presso l'Ufficio legale centrale del patronato A.C.L.I. – controricorrente – R.G.N. 14296/2019 Cron. …Leggi di più...
- pensione di vecchiaia·
- regolamento CE n. 883/2004·
- art. 45 TFUE·
- contributo unificato·
- giurisdizione civile·
- art. 48 TFUE·
- totalizzazione contributiva·
- legge n. 115 del 2015·
- libera circolazione dei lavoratori·
- organizzazioni internazionali
- 2. Trib. Avellino, sentenza 07/12/2023, n. 892Provvedimento: TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza dello 07 dicembre 2023, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3101/2021 R.G. Lavoro e vertente TRA rappresentata e difesa dall' Avv.to Giovanni Parte_1 Colacurcio ed elettivamente domiciliata in Serino, alla via Terminio n.48, giusta mandato come in atti; RICORRENTE CONTRO , Controparte_1 Controparte_2 in persona del Dirigente legale rapp.te p.t., rapp.ti e difesi [...] come in atti …Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- mancata applicazione linee guida ministeriali·
- prevenzione bullismo·
- mancata pubblicazione documenti scolastici·
- mancata attivazione supporto psicologico·
- mancata coinvolgimento genitori·
- bullismo·
- mancata notifica provvedimento·
- procedimento disciplinare·
- obblighi dirigente scolastico·
- giusto procedimento·
- art. 55 bis d.lgs. 165/2001
- 3. CGUE, n. C-88/21, Sentenza della Corte, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai, 15/12/2022Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 dicembre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – Decisione 2007/533/GAI – Segnalazione riguardante un oggetto ricercato – Articolo 38 – Obiettivi della segnalazione – Sequestro o prova in un procedimento penale – Articolo 39 – Esecuzione dell'azione richiesta nelle segnalazioni – Misure adottate in conformità al diritto nazionale degli Stati membri – Normativa nazionale che prevede l'obbligo di vietare l'immatricolazione di veicoli segnalati nel SIS II» Nella causa C-88/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta …Leggi di più...
- immatricolazione veicoli·
- segnalazione oggetti ricercati·
- discrezionalità Stati membri·
- sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)·
- cooperazione giudiziaria in materia penale·
- decisione 2007/533/GAI·
- art. 39 decisione SIS II·
- obbligo di vietare immatricolazione·
- deroghe divieto immatricolazione·
- art. 38 decisione SIS II
- 4. CGUE, n. C-520/20, Sentenza della Corte, DB e LY contro Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti – Silistra, 16/06/2022Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 16 giugno 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – Decisione 2007/533/GAI – Articoli 38 e 39 – Segnalazione di oggetti ricercati – Obiettivi della segnalazione – Sequestro o prova in un procedimento penale – Esecuzione – Misure necessarie e azione richiesta nella segnalazione – Consegna dell'oggetto sequestrato allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione – Normativa nazionale che non consente il rifiuto dell'esecuzione di una segnalazione» Nella causa C-520/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla …Leggi di più...
- indicatore di validità·
- principio di leale cooperazione·
- segnalazione oggetti ricercati·
- sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)·
- cooperazione giudiziaria in materia penale·
- esecuzione segnalazione SIS II·
- art. 39 decisione SIS II·
- responsabilità Stato membro segnalante·
- art. 38 decisione SIS II
- 5. Trib. Nuoro, sentenza 29/04/2021, n. 84Provvedimento: N° R.A.C.L. 71/2017 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 29 aprile 2021, la seguente SENTENZA nella causa iscritta a ruolo il 27/02/2017 e distinta al n. 71/2017 R.A.C.L., promossa da: elettivamente domiciliato a Nuoro, presso lo studio del difensore, avv. Parte_1 M taggiu, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti; ricorrente/opponente contro in persona del legale …Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- prescrizione contributiva·
- dolo del debitore·
- art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011·
- dies a quo prescrizione·
- art. 2, comma 26, legge n. 335/1995·
- iscrizione d'ufficio·
- contributo integrativo·
- contributo soggettivo·
- gestione separata INPS
Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita' e definizioni
(( 1. La presente legge e' volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di eta', nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attivita' educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso)).
((1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni)) 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14 , 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2. - Art. 2.
Tutela della dignita' del minore
1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall' articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , ( Codice in materia di protezione dei dati personali ), pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.:
«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 :
«Art. 143 (Procedimento per i reclami). - 1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.».
«Art. 144 (Segnalazioni). - 1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se e' avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.». - Art. 3. Piano di azione integrato 1. ((Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy)) , del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ((del Consiglio nazionale degli utenti,)) del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo ((nonche' esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia)) . Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, ((convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo)) , nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. ((Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92)) .
3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del ((bullismo e del)) cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e' istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
(( 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresi' le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1)) 7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
((7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 e' incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero)) 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.