Sentenza 11 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di rescissione del giudicato, non sussiste la colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui le notifiche all'imputato interdetto siano effettuate presso il domicilio eletto e non anche al tutore, ai sensi dell'art. 166, cod. proc. pen., in quanto il riconosciuto stato di incapacità genera una presunzione di impossibilità di prendere consapevolezza del contenuto degli atti giudiziari eventualmente notificati .
Commentari • 3
- 1. Art. 171- Nullità delle notificazionihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 606 - Casi di ricorsohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 609 - Cognizione della corte di cassazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2017, n. 52277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52277 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2017 |
Testo completo
52277-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/10/2017 - Presidente - Sent. n. sez. 2 0 UGO DE CRESCIENZO ANDREA PELLEGRINO REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO N.24321/2017 FABIO DI PISA - Rel. Consigliere - SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC AR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 31/03/2015 del TRIBUNALE di GENOVA sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del PG che concludeva per l'annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Genova condannava l'imputata per il reato di cui all'art. 639 cod. pen.
2. Il difensore della CI che chiedeva la rescissione del processo in quanto le notifiche erano state effettuate presso il domicilio eletto dalla CI con atto non firmato (In data 10 novembre 2009) laddove l'imputata era stata dichiarata interdetta con regolare nomina di tutore nel 2002. 3. Il Procuratore generale concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'istanza deve essere accolta.
1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui le notifiche degli atti processuali dirette ad un imputato dichiarato interdetto per infermità di mente devono essere eseguite anche presso il tutore, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. 6, n. 9064 del 23/11/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 255313; Cass. sez. 1 n. 1380 del 25\02\2000, Dondero, Rv. 215708). L'art. 166 cod. proc. pen. prevede invero per la persona interdetta un particolare sistema di messa a conoscenza degli atti consistente in una duplice notifica da eseguirsi, secondo le regole generali, sia presso il tutore che direttamente nei confronti dell'incapace (non potendosi escludere a priori che lo stesso sia in grado di rendersi conto della natura e del contenuto di ciò che gli viene notificato). Ne consegue che l'omissione anche di una sola delle due notifiche prescritte dalla legge dà luogo, a una nullità assoluta essendo la notifica non irregolare, ma equiparabile ad una notifica omessa.
1.2. Tale inquadramento rende eccepibile il vizio nel corso della progressione processuale. Quando questa come nel caso di specie è conclusa, deve essere esaminato se la mancata notifica al tutore sia idonea a generare un difetto di conoscenza che legittima la rescissione del giudicato. In materia di rescissione del giudicato si ribadisce che, sussiste una colpevole mancata conoscenza della progressione processuale, preclusiva all'accoglimento del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di 2 una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza (Cass. Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554) 1.3. Sebbene l'elezione di domicilio osti in astratto al riconoscimento della rescissione, il collegio rileva come nello speciale caso in cui l'imputato sia interdetto, il riconosciuto stato di incapacità generi una presunzione di impossibilità di prendere consapevolezza del contenuto degli atti giudiziari eventualmente notificati. Pertanto: la notifica effettuata esclusivamente presso il domicilio eletto dall'interdetto e non anche al tutore non si ritiene idonea a produrre la conoscenza dell'esistenza procedimento che osta all'accoglimento della domanda di rescissione.
1.4. Nel caso di specie le notifiche venivano effettuate presso il domicilio eletto dall'interdetto (peraltro con atto non firmato), ma non anche presso il tutore. Deve ritenersi pertanto che l'imputata versi pertanto in uno stato di mancata conoscenza incolpevole che legittima l'accoglimento dell'istanza di rescissione
P.Q.M.
Revoca la sentenza n. del 31.3.2015 n. 1855\2015, RGPM 15508\09 ed RGNR 6680\2014 pronunciata nei confronti di CI ME e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova. Così deciso in Roma, il giorno 11 ottobre 2017 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Ugo De Crescienz DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 15 NOV 2017 I Cancelliere CANCELLIERE Claudia Panelli 3