Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2017, n. 52277
CASS
Sentenza 11 ottobre 2017

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In tema di rescissione del giudicato, non sussiste la colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui le notifiche all'imputato interdetto siano effettuate presso il domicilio eletto e non anche al tutore, ai sensi dell'art. 166, cod. proc. pen., in quanto il riconosciuto stato di incapacità genera una presunzione di impossibilità di prendere consapevolezza del contenuto degli atti giudiziari eventualmente notificati .

Commentari3

  • 1Art. 171- Nullità delle notificazioni
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 606 - Casi di ricorso
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Art. 609 - Cognizione della corte di cassazione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2017, n. 52277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52277
Data del deposito : 11 ottobre 2017

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