Sentenza 20 novembre 2020
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, l'autorizzazione alla visita al figlio infermo o affetto da "handicap" grave, di cui all'art. 21-ter, comma 1, ord. pen., può essere concessa più volte e, ai fini del rilascio dell'autorizzazione successiva alla prima, non è richiesto l'aggravamento delle condizioni di salute del medesimo, ma occorre che l'autorità competente effettui, caso per caso, un bilanciamento tra le esigenze del soggetto tutelato e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale del detenuto, tenendo conto in particolare del numero e della frequenza delle visite già autorizzate e delle condizioni di sicurezza nel rispetto delle quali la visita può trovare esecuzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2020, n. 6105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6105 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2020 |
Testo completo
061 05-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Filippo Casa - Presidente - Sent. n. sez. 3139/20 CC 20/11/2020 Palma Talerico Raffaello Magi Alessandro Centonze R.G.N. 14151/20 Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AZ RE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 4/2/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 13/11/2019, il Magistrato di sorveglianza di Udine rigettò l'istanza proposta ex art. 21-ter Ord. pen. da RE AZ, detenuto nella Casa circondariale di Tolmezzo in quanto sottoposto alla misura della custodia cautelare disposta per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla concessione di un'autorizzazione per recarsi, con cadenza mensile, presso l'abitazione di famiglia sita in Reggio Calabria onde fare visita al figlio minore, nato il [...], affetto da ritardo nello sviluppo e nel linguaggio, con visus 1/20 (handicap permanente riconosciuto ai sensi della legge n. 104 del 1992). Secondo il Magistrato di sorveglianza, infatti, la richiesta doveva essere rigettata in ragione ih della recente concessione di cinque permessi, analoghi a quello richiesto, nel corso del 2019 (due a febbraio, uno a giugno, uno a settembre e uno da fruire a dicembre 2019), tutti accordatigli con scorta, previo interpello del Giudice della cautela, in considerazione del rischio di fuga e per evitare contatti con pregiudicati e parenti, tenuto conto del ruolo di direzione e organizzazione nella cosca di 'ndrangheta Tegano-Condello al medesimo contestato.
1.1. Con ordinanza in data 4/2/2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettò il reclamo proposto nell'interesse dello stesso AZ. Secondo il Collegio, infatti, l'istanza doveva essere qualificata ai sensi del comma 1 dell'art. 21-ter Ord. pen. e doveva ritenersi finalizzata a ottenere un'autorizzazione a semplici "visite", rientranti nel genus dei permessi di necessità e rispondenti a esigenze umanitarie di tipo emergenziale, e non alla prestazione di un'assistenza continuativa. E dal momento che, nel caso in esame, in un anno erano stati concessi cinque analoghi permessi, doveva ritenersi che le esigenze umanitarie di mantenimento del rapporto affettivo con il figlio avessero trovato adeguato soddisfacimento, tanto più che l'assistenza materiale e affettiva del minore era garantita dalla convivenza con la madre e il fratello, e dal fatto che, nello stesso palazzo, vivevano numerosi parenti, che potevano supportare la madre e «garantire l'affetto familiare». In ogni caso, il minore era in grado di viaggiare, venendo accompagnato periodicamente dalla madre all'ospedale "Gemelli" di Roma per le visite specialistiche;
e da un punto di vista sanitario, le esigenze terapeutiche erano focalizzate sulla educazione del minore a una alimentazione corretta e sana da parte dei familiari, problema risalente a prima della carcerazione del padre.
2. RE AZ ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Sarah Pereson, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 21-ter Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il provvedimento impugnato abbia richiamato il compendio valutativo già rassegnato dal primo Giudice, senza compiere un'autonoma valutazione sui rilievi prospettati dalla difesa. Dopo avere premesso che l'art. 21- ter è stato introdotto con l'intento di tutelare, ai sensi degli artt. 29 e 31 Cost., i rapporti familiari e i doveri del genitore nei riguardi delle esigenze dei figli, il ricorso osserva come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'istituto abbia carattere di eccezionalità, corrispondendo «a esigenze di tipo emergenziale», analogamente a quanto previsto per i permessi di necessità di cui all'art. 30 Ord. pen. Al contrario, l'art. 21-ter Ord. pen. sarebbe finalizzato a consentire ai genitori 2 я detenuti di assistere, anche per tutta la durata della pena, i figli minori fuori dell'ambiente carcerario, senza che ricorrano le situazioni estemporanee ed emergenziali proprie dell'altra fattispecie, come si evincerebbe dalla diversa collocazione sistematica dei predetti istituti all'interno della legge penitenziaria, dall'assenza di riferimenti testuali al carattere di eccezionalità di detto istituto, dalla necessità di distinguere le due fattispecie, evitando che l'art. 21-ter rappresenti una inutile duplicazione del permesso di necessità. Anzi, la norma de qua mirerebbe a rimuovere le rigidità che avrebbero reso difficoltosa la concessione di benefici nei confronti dei detenuti che si trovino a convivere con situazioni di particolare gravità, anche se non necessariamente di carattere eccezionale. Infatti, la disposizione di cui al comma primo dell'art. 21-ter consentirebbe la presenza del genitore in momenti di particolare gravità, ponendo sullo stesso piano la madre e il padre;
e quella di cui al secondo comma non richiederebbe che la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole, come richiesto, invece, per la concessione della detenzione domiciliare. Analogamente, con la legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha esteso le opportunità di cui ai commi primo e secondo all'ipotesi in cui il «figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità», si sarebbero posti sullo stesso piano l'handicap grave e le gravi condizioni di salute», rendendo il primo condizione autonoma per la visita, senza richiedere, a differenza di quanto previsto per la detenzione domiciliare, un handicap totalmente invalidante. Ora, mentre l'«imminente pericolo di vita» e le gravi condizioni di salute» richiamerebbero eventi acuti, caratterizzati da "temporaneità", l'handicap grave costituirebbe uno stato permanente, tendenzialmente immodificabile, sicché il genitore dovrebbe poter fruire delle visite al figlio disabile per l'intera durata della pena, nulla prevedendo l'art. 21-ter in relazione al numero di visite, alla loro durata e alla frequenza, disponendosi solo con riferimento all'ipotesi di ricovero ospedaliero che «le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata e del decorso della patologia». Dunque, sul presupposto che il minore affetto da handicap percepisca quale estremo pregiudizio la detenzione di un genitore, il legislatore avrebbe inteso consentire il mantenimento dei rapporti affettivi e lo svolgimento del ruolo genitoriale ben oltre l'eccezionalità, sicché errerebbe il Tribunale nel ricondurre l'art. 21-ter Ord. pen. alla visita per fini assistenziali, ponendosi in netto contrasto anche con l'art. 24 delle Regole penitenziarie europee (racc. 2006/2), secondo cui non solo le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali», ma «ogni volta che le circostanze lo permettono, il detenuto deve essere autorizzato ad uscire - scortato o liberamente per render visita ad un parente ammalato, assistere ai funerali o per altre ragioni - umanitarie». 3 Del pari, il riferimento all'eventuale aggravamento delle condizioni cliniche ai fini di una nuova concessione alla visita, sarebbe coerente con l'errata ricostruzione dell'istituto di cui all'art. 21-ter Ord. pen. come riconducibile a situazioni estemporanee ed emergenziali. In realtà, dal momento che la gravità delle condizioni cliniche del minore in cui trova fondamento la situazione di emergenza risiederebbe proprio nella irreversibilità e cronicità delle patologie, il padre avrebbe pieno titolo per avanzare ulteriori richieste ex art. 21-ter Ord. pen., avuto riguardo all'estremo pregiudizio per le posizioni giuridiche soggettive rilevanti ai sensi degli artt. 29 e 31 Cost. che potrebbe derivare dall'assenza di continuità nel rapporto, avendo le relazioni mediche attestato la positiva incidenza delle visite sul decorso clinico del minore e, all'opposto, l'acuirsi del suo disagio per l'assenza del genitore.
3. In data 18/9/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto del medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. L'art. 21-ter Ord. pen., introdotto dall'art. 2, legge 21 aprile 2011, n. 62, in origine prevedeva, al comma 1, che, in caso di «imminente pericolo di vita» o di gravi condizioni di salute» del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, oppure il padre che versasse nelle stesse condizioni della madre, fossero autorizzati con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo, con la specificazione che, in caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita fossero disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia;
e al comma 2, che la condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre fosse deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, fossero autorizzati, con provvedimento del giudice competente reso non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute. In origine, dunque, l'istituto della visita al minore si correlava a due situazioni- presupposto fondamentali: la prima costituita dalla situazione di «imminente pericolo di vita» o dalle «gravi condizioni di salute» del minore;
e la seconda, 4 и rappresentante una specificazione della prima, in cui, ricorrendo le gravi condizioni di salute del minore e nel solo caso in cui questi fosse minore di dieci anni, egli dovesse affrontare una visita specialistica, subordinando la possibilità per il padre di fruire dell'autorizzazione nella sola ipotesi in cui la madre fosse deceduta o assolutamente impossibilitata a presenziare. Dunque, la visita di cui all'art. 21-ter Ord. pen. presentava una marcata corrispondenza rispetto all'omologa fattispecie del permesso di necessità disciplinata dall'art. 30 Ord. pen., finalizzato anch'esso a rendere visita ai congiunti del detenuto, dal quale però si distingueva, oltre che per la qualità del soggetto cui rendere visita (figlio minore nel caso del comma primo, figlio infra-decenne in quello del secondo comma, in luogo del «familiare» o «convivente»> previsto dall'art. 30), per il presupposto fondamentale, avendo la prima disposizione esteso la facoltà di visita anche ai casi di «gravi condizioni di salute» e non soltanto alle situazioni di «imminente pericolo di vita». Un regime di maggiore favore per la tutela delle relazioni familiari, ispirato a una finalità umanitaria (Sez. 1, n. 10341 del 20/2/2015, Cortese, Rv. 262696), reso evidente anche dalla possibilità che, in caso di assoluta urgenza, la relativa decisione fosse assunta dalla direzione del carcere. Peraltro, proprio la estensione delle situazioni-presupposto anche ai casi di gravi condizioni di salute» implicava, necessariamente, la possibilità che la visita fosse correlata non soltanto a eventi contingenti e tendenzialmente temporanei, ma anche a situazioni caratterizzate dalla cronicità del decorso patologico, proiettando l'istituto verso la possibilità di una ripetuta concessione delle visite. Possibilità che, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affermato anche con riferimento agli stessi permessi di necessità concedibili, in base al comma 2 dell'art. 30 Ord. pen., «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità». Tale locuzione, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, rimanda alla idoneità dell'evento a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Dì Costanzo, Rv. 261274; Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210), non soltanto nel caso di accadimenti che riguardano la nascita e la morte dei «prossimi congiunti», ma anche, nel caso della severa patologia di uno di tali soggetti, tale da rendere gli spostamenti pericolosi per la salute (Sez. 1, n. 26062 del 27/11/2017, dep. 2018, Birra, non massimata, relativa al caso in cui la moglie del detenuto era affetta da grave forma tumorale con metastasi), fino a ricomprendervi la strutturazione progressiva di una condizione che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto (Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 274655, relativo alla concessione di un permesso giustificato dall'assenza di visite 5 се dei familiari protrattasi per più di un biennio a causa di oggettive difficoltà dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto).
2.1. Tale particolare caratterizzazione della fattispecie è stata ulteriormente accentuata dalle modifiche introdotte dall'art. 14, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, la quale ha esteso la possibilità di autorizzare la visita di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 21-ter Ord. pen. anche al figlio affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, accertato ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;
fermo restando che, per l'assistenza alle visite specialistiche, la possibilità di essere autorizzato è subordinata, per il padre, al solo caso in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Infine, ma solo per completezza, va ricordato che l'ultimo comma dell'art. 21-ter Ord. pen. dispone l'applicazione della disciplina dettata dai primi due commi anche al caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave, sempre accertato ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992. E per quanto concerne la perimetrazione della situazione di handicap connotato da gravità ex art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, va precisato che essa non corrisponde a quella di totale invalidità, bensì a quella di minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, tale che una volta riconosciuta - essa determina priorità nei programmi e negli - interventi dei servizi pubblici.
3. La nuova formulazione dell'art. 21-ter Ord. pen., dunque, da un lato parifica la situazione di infermità del figlio minore a quella, all'evidenza differente, del figlio portatore di grave handicap;
e, dall'altro lato, opera una divaricazione tra le ipotesi contemplate dai due commi. Infatti, nel caso del figlio minore il comma 1 correla la possibilità di visita alla presenza di un «imminente pericolo di vita» o di «gravi condizioni di salute», mentre nel caso di figlio affetto da grave handicap, l'autorizzazione prescinde da quei presupposti. Viceversa, nel caso dell'assistenza specialistica prevista dal comma 2, è necessario che anche per il figlio affetto da handicap grave la visita medica si correli a una grave situazione di salute, che può essere collegata o meno alla predetta condizione di handicap. La suddetta parificazione, che risponde all'imperativo costituzionale di umanizzazione della pena e alla sua funzione rieducativa (cfr. Sez. 1, n. 52820 del 11/10/2016, Zhu Liangpo, non massimata), nel cui contesto le relazioni familiari hanno una rilevantissima incidenza, accentua ulteriormente il carattere dell'istituto quale strumento per la cura e l'assistenza ai figli non soltanto in presenza di eventi eccezionali;
fermo restando che il concetto di visita rimanda a un incontro di natura temporanea, che risponde a finalità umanitarie di sostegno delle relazioni familiari, imponendo al magistrato di sorveglianza di considerare le «peculiari connotazioni, 6 anche qualitative, del rapporto familiare esistente fra il detenuto e il congiunto>>, nonché le condizioni generali, in primis di sicurezza, che l'autorizzazione e l'attuazione della visita impongono di effettuare» (così Sez. 1, 20979 del 22/6/2020, AZ, non massimata), nonché di verificare la necessità di assicurare la scorta del detenuto, determinando il quando e il come della visita, secondo la disciplina attuativa dettata per il permesso dall'art. 64 d.P.R. n. 230 del 2000, richiamato dall'art. 21-ter Ord. pen. (che fa riferimento alle "cautele previste dal regolamento").
3.1. Inoltre, e per quanto specificamente qui interessa, avendo l'estensione dei presupposti per la visita ulteriormente accentuato il carattere di istituto concedibile in presenza di situazioni non transeunti, ben è possibile che il detenuto possa fruire più volte dell'autorizzazione alla visita del congiunto ai sensi del comma 1 dell'art. 21-ter, senza che sia necessariamente richiesto, dopo la prima visita, un aggravamento delle condizioni di salute del figlio, non integrante, ex se, un fattore preclusivo dell'accoglimento della stessa istanza. E, tuttavia, come condivisibilmente già affermato da questa Corte di legittimità, esso si configura pur sempre come uno strumento di sostegno straordinario (...) che soltanto attraverso una torsione asistematica potrebbe essere inquadrato (...) come una sorta di variante dell'ordinario regime dei colloqui periodici con i familiari di cui all'art. 18 Ord. pen.» (Sez. 1, 20979 del 22/6/2020, AZ, non massimata), tanto più ove si consideri che la visita può essere autorizzata, oltre che in favore del condannato e dell'internato, anche in favore a soggetti che, come nel caso dell'odierno ricorrente, rivestono la qualità di imputato. Dimodoché il giudice che procede deve essere chiamato a un delicato bilanciamento fra le esigenze del portatore di handicap e quelle connesse allo stato detentivo del genitore, anche in relazione alla frequenza delle visite.
4. Nel caso in esame, correttamente il Tribunale di sorveglianza ha escluso, nella specie, l'applicazione del comma 2 dell'art. 21-ter Ord. pen., concernente la possibilità di autorizzare l'assistenza a visite mediche specialistiche relative a gravi condizioni di salute, considerato che non era stata allegata la necessità di assicurare la presenza in corrispondenza di alcuna visita e che, in ogni caso, il figlio del detenuto aveva ormai compiuto i 10 anni il 15/12/2019; e ha, quindi, condivisibilmente ricondotto la richiesta nell'ambito del comma 1 dello stesso articolo. In tale ambito, valorizzando il dato della ripetuta fruizione, nell'anno in corso, di analoghi benefici e la necessità di cadenzare le visite con la frequenza richiesta dal carattere comunque straordinario dell'istituto, non riconducibile, sul piano funzionale, a quello dei colloqui di cui all'art. 18 Ord. pen., il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente ritenuto condivisibile l'apprezzamento di merito compiuto dal primo Giudice nell'ambito del necessario contemperamento tra le 7 esigenze del minore e di preservazione delle relazioni familiari, da un lato, e le istanze connesse alla peculiare condizione detentiva dell'istante, sottoposto alla custodia cautelare in carcere per reati associativi, dall'altro lato. Un giudizio che appare pienamente conforme alla richiamata cornice normativa e che non si connota affatto in termini di manifesta illogicità, sicché le censure difensive devono ritenersi, conclusivamente, infondate.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 20/11/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi Filippo Casa DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 FEB 2021 IL CANCELLARE Stefania FAIELLA 8