CASS
Sentenza 15 novembre 2023
Sentenza 15 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2023, n. 46119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46119 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE nel procedimento a carico di: MB DR nato a [...] il [...] MB IP nato a [...] il [...] AS OM nato a [...] il [...] GE TO nato a [...] il [...] NI FA nato a [...] il [...] NI FA nato il [...] AN NO nato a [...] il 19/03/1.983 GN RA nato a [...] il [...] RE RA nato a [...] il [...] inoltre: MINISTERO DELL'INTERNO avverso l'ordinanza del 19/04/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento;
procedimento trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del 19/4/23 disponeva che 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46119 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 03/10/2023 tutte le conversazioni intercorse tra l'avv. Pasquale Morra e l'imputato OR AL, nonché tra il primo ed i familiari del secondo, ovvero tra l'avvocato Morra ed altro imputato, «anche se in posizione attualmente stralciata», fossero espunte dal processo, con la restituzione al Pubblico ministero per gli adempimenti di legge di sua spettanza, specificando che la restituzione aveva ad oggetto anche le bobine. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale di Salerno ha interposto ricorso per cassazione, deducendo l'abnormità del provvedimento, sia strutturale, che funzionale. Evidenzia che nel presente procedimento non risultano intercettate conversazioni tra l'imputato OR AL ed il suo difensore;
che risultano intercettate conversazioni tra l'avv. Morra e PE CO, coimputato la cui posizione è stata stralciata;
che il Tribunale non ha consentito il contraddittorio sul punto, impedendo così di chiarire se la situazione fosse riconducibile alla previsione di cui all'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nonché di affrontare la questione relativa al possesso da parte dell'interlocutore del CO della qualità di difensore, sempre che il riferimento sia a PE CO (circostanza questa desumibile dalle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria escusso, ma non dal tenore dell'impugnata ordinanza, che fa riferimento a qualsivoglia conversazione intercorsa tra l'avv. Morra e qualsiasi imputato); che il Tribunale ha onerato il Pubblico ministero di procedere, in relazione ad intercettazioni nemmeno compiutamente individuate, non solo alla distruzione delle registrazioni, ma anche alla cancellazione delle trascrizioni contenute nella perizia già depositata agli atti del processo e facenti ormai parte del fascicolo per il dibattimento. Osserva, altresì, che - non avendo cognizione piena di quali fossero le intercettazioni di cui ha ordinato la distruzione - il Tribunale non ha potuto comprendere che le stesse riguardano conversazioni intercorse tra l'avv. Morra e PE CO, che era il soggetto monitorato e che mai è stato assistito dal legale nel procedimento in cui si svolgeva l'attività di captazione, né in altri procedimenti in costanza della stessa;
che le conversazioni intercettate (analiticamente indicate in ricorso) hanno ad oggetto la nomina dell'avv. Morra quale difensore di fiducia di terze persone (sodali del CO e già condannati a seguito di giudizio abbreviato quali partecipi del sodalizio di stampo camorristico da lui capeggiato) in relazione a specifici reati di volta in volta loro contestati, in relazione ai quali ricevevano perquisizioni o venivano sottoposti ad altri accertamenti o ancora tratti in arresto, ragion per cui avevano bisogno di un legale che li assistesse, che veniva scelto e retribuito direttamente dal capoclan;
che, dunque, trattasi di conversazioni che non rientrano nel divieto di cui all'art. 103, comma 5, cod. proc. pen. 2 L'ulteriore profilo di abnormità denunziato sta nell'aver demandato al Pubblico ministero - prima ancora che la distruzione delle intercettazioni ritenute in violazione dell'art. 103, comma 5, cod. proc. pen. - la loro individuazione in palese violazione del disposto di cui all'art. 271, comma 3, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice in via esclusiva la competenza in materia;
abnormità ancor più macroscopica se si tiene conto che il Tribunale ha demandato al Pubblico ministero la distruzione delle parti della perizia in cui era contenuta la loro trascrizione, benché trattasi di atto contenuto nel fascicolo per il dibattimento formato dal Tribunale e dallo stesso detenuto. Assume dunque il ricorrente che l'ordinanza impugnata rientri nelle ipotesi di atto abnorme in quanto generante anche una stasi processuale, che deriva: - dall'imposizione al pubblico ministero di un adempimento ineseguibile in quanto contra legem. Ed invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, competente a disporre la distruzione delle intercettazioni è il giudice che le ha dichiarate inutilizzabili, con la conseguenza che è abnorme il provvedimento che declina tale competenza in favore di giudice di altra fase o grado del procedimento„ in quanto determina la stasi del subprocedinnento finalizzato alla distruzione;
- dall'adozione di un provvedimento demolitorio intercettazioni telefoniche in totale assenza di un compiuto contraddittorio sul punto. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'abnormità dell'ordinanza con cui il giudice del dibattimento virgola in presenza di plurime potenziali cause di nullità eccepita dalle parti, disponga la restituzione degli atti al Pubblico ministero senza esplicitarne i motivi, atteso che l'impossibilità per quest'ultimo di individuare e rinnovare l'atto invalido veterina una irreversibile stasi processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1 L'art. 103, comma 5, cod. proc. pen. fa divieto di intercettare le conversazioni o comunicazioni dei difensori, nonché quelle intercorse tra gli stessi ed i loro assistiti e l'art. 271, cornma 2, cod. proc. pen. sanziona la violazione di tale divieto con l'inutilizzabilità delle risultanze dell'attività di captazione. Va, tuttavia, precisato che il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. sussiste ed è operativo a patto che le conversazioni o le comunicazioni intercettate, anche se indirette, siano pertinenti all'attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen., ancorché non formalizzata in un mandato, e riguardino, di conseguenza, fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata (Sezione 5, n. 31548 3 del 24/6/2021, Bisantis, Rv. 281685 - 01). In altri termini, l'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale ed ha, dunque, ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni - individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma - inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio e non si estende ad ogni altra conversazione che si svolga nel suo ufficio o domicilio (Sezione 4, n. 55253 del 5/10/2016, Marceraj, Rv. 268618 - 01). Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie non si è in presenza di intercettazioni di conversazioni che vedono l'interlocutore avv. Morra quale bersaglio dell'attività di captazione, né di intercettazioni di conversazioni tra l'avv. Morra ed un suo assistito. Invero, risulta dal verbale stenotipico dell'udienza del 19/4/2023 che le intercettazioni non riguardano conversazioni intercorse tra l'avv. Morra e l'imputato OR AL,, da lui assistito nel processo, ma tra il primo e tale PE CO, coimputato sottoposto ad intercettazione, che era difeso da altro legale e la cui posizione è stata stralciata nella fase delle indagini preliminari. Dunque, le risultanze della attività di captazione sono pienamente utilizzabili, in quanto quest'ultima è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal codice di rito. L'ordinanza impugnata, peraltro, presenta plurimi aspetti di abnormità. Sotto un primo profilo, occorre evidenziare che il provvedimento che ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero è abnorme nella misura in cui non indica le conversazioni da espungere, in tal modo onerando la parte pubblica di compiere tale attività e di espletare (senza sufficiente specificazione) gli adempimenti previsti ex lege. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il giudice che dichiara, in qualsiasi stato o grado del procedimento, l'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni, è quello esclusivamente competente a disporre la distruzione della relativa documentazione, sicché è abnorme, in quanto determina la stasi del sub- procedimento finalizzato a detta distruzione, il provvedimento con il quale tale competenza venga declinata in favore di giudice di altra fase o grado del procedimento (Sezione 2, n. 25590 del 26/5/2009, Pulcini, Rv. 244153 - 01) e, dunque, a maggior ragione in favore del Pubblico Ministero. Peraltro, nel caso di specie, le risultanze della attività di captazione erano compendiate nell'elaborato peritale, atto contenuto nel fascicolo per il dibattimento nella disponibilità del Tribunale, circostanza questa che rende ancor più eclettica e stravagante l'ordinanza dennolitoria. Sotto diverso profilo, va rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato in assenza di contraddittorio (risulta dal verbale che l'ordinanza, anche 4 se resa nel corso dell'udienza dibattimentale, non è stata preceduta da una pur richiesta interlocuzione delle parti), nonostante i termini della questione fossero a dir poco nebulosi, come si evince dal verbale di udienza. Orbene, questa Corte di legittimità ha ritenuto abnorme l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, in presenza di plurime potenziali cause di nullità eccepite dalle parti, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero senza esplicitarne i motivi, poiché l'impossibilità per quest'ultimo di individuare e rinnovare l'atto invalido determina un'irreversibile stasi processuale (Sezione 5, n. 19534 del 28/2/2022, Marrong, Rv. 283065 - 01). Il ricorso del Pubblico Ministero va, dunque, accolto e l'impugnata ordinanza annullata senza rinvio. P. Q. 14. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 3 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento;
procedimento trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del 19/4/23 disponeva che 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46119 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 03/10/2023 tutte le conversazioni intercorse tra l'avv. Pasquale Morra e l'imputato OR AL, nonché tra il primo ed i familiari del secondo, ovvero tra l'avvocato Morra ed altro imputato, «anche se in posizione attualmente stralciata», fossero espunte dal processo, con la restituzione al Pubblico ministero per gli adempimenti di legge di sua spettanza, specificando che la restituzione aveva ad oggetto anche le bobine. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale di Salerno ha interposto ricorso per cassazione, deducendo l'abnormità del provvedimento, sia strutturale, che funzionale. Evidenzia che nel presente procedimento non risultano intercettate conversazioni tra l'imputato OR AL ed il suo difensore;
che risultano intercettate conversazioni tra l'avv. Morra e PE CO, coimputato la cui posizione è stata stralciata;
che il Tribunale non ha consentito il contraddittorio sul punto, impedendo così di chiarire se la situazione fosse riconducibile alla previsione di cui all'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nonché di affrontare la questione relativa al possesso da parte dell'interlocutore del CO della qualità di difensore, sempre che il riferimento sia a PE CO (circostanza questa desumibile dalle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria escusso, ma non dal tenore dell'impugnata ordinanza, che fa riferimento a qualsivoglia conversazione intercorsa tra l'avv. Morra e qualsiasi imputato); che il Tribunale ha onerato il Pubblico ministero di procedere, in relazione ad intercettazioni nemmeno compiutamente individuate, non solo alla distruzione delle registrazioni, ma anche alla cancellazione delle trascrizioni contenute nella perizia già depositata agli atti del processo e facenti ormai parte del fascicolo per il dibattimento. Osserva, altresì, che - non avendo cognizione piena di quali fossero le intercettazioni di cui ha ordinato la distruzione - il Tribunale non ha potuto comprendere che le stesse riguardano conversazioni intercorse tra l'avv. Morra e PE CO, che era il soggetto monitorato e che mai è stato assistito dal legale nel procedimento in cui si svolgeva l'attività di captazione, né in altri procedimenti in costanza della stessa;
che le conversazioni intercettate (analiticamente indicate in ricorso) hanno ad oggetto la nomina dell'avv. Morra quale difensore di fiducia di terze persone (sodali del CO e già condannati a seguito di giudizio abbreviato quali partecipi del sodalizio di stampo camorristico da lui capeggiato) in relazione a specifici reati di volta in volta loro contestati, in relazione ai quali ricevevano perquisizioni o venivano sottoposti ad altri accertamenti o ancora tratti in arresto, ragion per cui avevano bisogno di un legale che li assistesse, che veniva scelto e retribuito direttamente dal capoclan;
che, dunque, trattasi di conversazioni che non rientrano nel divieto di cui all'art. 103, comma 5, cod. proc. pen. 2 L'ulteriore profilo di abnormità denunziato sta nell'aver demandato al Pubblico ministero - prima ancora che la distruzione delle intercettazioni ritenute in violazione dell'art. 103, comma 5, cod. proc. pen. - la loro individuazione in palese violazione del disposto di cui all'art. 271, comma 3, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice in via esclusiva la competenza in materia;
abnormità ancor più macroscopica se si tiene conto che il Tribunale ha demandato al Pubblico ministero la distruzione delle parti della perizia in cui era contenuta la loro trascrizione, benché trattasi di atto contenuto nel fascicolo per il dibattimento formato dal Tribunale e dallo stesso detenuto. Assume dunque il ricorrente che l'ordinanza impugnata rientri nelle ipotesi di atto abnorme in quanto generante anche una stasi processuale, che deriva: - dall'imposizione al pubblico ministero di un adempimento ineseguibile in quanto contra legem. Ed invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, competente a disporre la distruzione delle intercettazioni è il giudice che le ha dichiarate inutilizzabili, con la conseguenza che è abnorme il provvedimento che declina tale competenza in favore di giudice di altra fase o grado del procedimento„ in quanto determina la stasi del subprocedinnento finalizzato alla distruzione;
- dall'adozione di un provvedimento demolitorio intercettazioni telefoniche in totale assenza di un compiuto contraddittorio sul punto. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'abnormità dell'ordinanza con cui il giudice del dibattimento virgola in presenza di plurime potenziali cause di nullità eccepita dalle parti, disponga la restituzione degli atti al Pubblico ministero senza esplicitarne i motivi, atteso che l'impossibilità per quest'ultimo di individuare e rinnovare l'atto invalido veterina una irreversibile stasi processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1 L'art. 103, comma 5, cod. proc. pen. fa divieto di intercettare le conversazioni o comunicazioni dei difensori, nonché quelle intercorse tra gli stessi ed i loro assistiti e l'art. 271, cornma 2, cod. proc. pen. sanziona la violazione di tale divieto con l'inutilizzabilità delle risultanze dell'attività di captazione. Va, tuttavia, precisato che il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. sussiste ed è operativo a patto che le conversazioni o le comunicazioni intercettate, anche se indirette, siano pertinenti all'attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen., ancorché non formalizzata in un mandato, e riguardino, di conseguenza, fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata (Sezione 5, n. 31548 3 del 24/6/2021, Bisantis, Rv. 281685 - 01). In altri termini, l'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale ed ha, dunque, ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni - individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma - inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio e non si estende ad ogni altra conversazione che si svolga nel suo ufficio o domicilio (Sezione 4, n. 55253 del 5/10/2016, Marceraj, Rv. 268618 - 01). Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie non si è in presenza di intercettazioni di conversazioni che vedono l'interlocutore avv. Morra quale bersaglio dell'attività di captazione, né di intercettazioni di conversazioni tra l'avv. Morra ed un suo assistito. Invero, risulta dal verbale stenotipico dell'udienza del 19/4/2023 che le intercettazioni non riguardano conversazioni intercorse tra l'avv. Morra e l'imputato OR AL,, da lui assistito nel processo, ma tra il primo e tale PE CO, coimputato sottoposto ad intercettazione, che era difeso da altro legale e la cui posizione è stata stralciata nella fase delle indagini preliminari. Dunque, le risultanze della attività di captazione sono pienamente utilizzabili, in quanto quest'ultima è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal codice di rito. L'ordinanza impugnata, peraltro, presenta plurimi aspetti di abnormità. Sotto un primo profilo, occorre evidenziare che il provvedimento che ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero è abnorme nella misura in cui non indica le conversazioni da espungere, in tal modo onerando la parte pubblica di compiere tale attività e di espletare (senza sufficiente specificazione) gli adempimenti previsti ex lege. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il giudice che dichiara, in qualsiasi stato o grado del procedimento, l'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni, è quello esclusivamente competente a disporre la distruzione della relativa documentazione, sicché è abnorme, in quanto determina la stasi del sub- procedimento finalizzato a detta distruzione, il provvedimento con il quale tale competenza venga declinata in favore di giudice di altra fase o grado del procedimento (Sezione 2, n. 25590 del 26/5/2009, Pulcini, Rv. 244153 - 01) e, dunque, a maggior ragione in favore del Pubblico Ministero. Peraltro, nel caso di specie, le risultanze della attività di captazione erano compendiate nell'elaborato peritale, atto contenuto nel fascicolo per il dibattimento nella disponibilità del Tribunale, circostanza questa che rende ancor più eclettica e stravagante l'ordinanza dennolitoria. Sotto diverso profilo, va rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato in assenza di contraddittorio (risulta dal verbale che l'ordinanza, anche 4 se resa nel corso dell'udienza dibattimentale, non è stata preceduta da una pur richiesta interlocuzione delle parti), nonostante i termini della questione fossero a dir poco nebulosi, come si evince dal verbale di udienza. Orbene, questa Corte di legittimità ha ritenuto abnorme l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, in presenza di plurime potenziali cause di nullità eccepite dalle parti, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero senza esplicitarne i motivi, poiché l'impossibilità per quest'ultimo di individuare e rinnovare l'atto invalido determina un'irreversibile stasi processuale (Sezione 5, n. 19534 del 28/2/2022, Marrong, Rv. 283065 - 01). Il ricorso del Pubblico Ministero va, dunque, accolto e l'impugnata ordinanza annullata senza rinvio. P. Q. 14. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 3 ottobre 2023.