Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2026, n. 20681
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omesso confronto con la memoria difensiva

    L'omessa o incompleta valutazione di una memoria difensiva non determina di per sé una nullità, ma rileva solo se il ricorrente traduca l'omissione in specifiche doglianze idonee a incrinare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato. Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.

  • Rigettato
    Mancanza di un grave quadro indiziario

    La lettura coordinata dell'ordinanza genetica e dell'ordinanza del riesame evidenzia un percorso argomentativo non apparente né manifestamente illogico, avendo i giudici di merito spiegato perché l'intervento del ricorrente non sia stato ritenuto un episodio neutro, occasionale o meramente favorevole alla persona offesa, ma un indice della sua collocazione nel gruppo facente capo al padre. L'intervento del ricorrente, lungi dall'avere una valenza necessariamente favorevole alla difesa, è stato ragionevolmente apprezzato quale indice della posizione del ricorrente. Il Tribunale ha osservato che un soggetto estraneo alle dinamiche associative non avrebbe potuto paralizzare un'azione estorsiva promossa da esponenti di rilievo del clan, né gli altri sodali avrebbero avvertito la necessità di interloquire con lui per ricomporre il contrasto. Il punto centrale della motivazione non è, quindi, che AL LE abbia personalmente ordinato la richiesta estorsiva originaria, ma che egli sia intervenuto nella gestione della stessa da una posizione riconosciuta dagli altri appartenenti al gruppo, tanto da incidere sulle modalità di prosecuzione dell'azione illecita e sulla destinazione dei relativi proventi.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione

    Le conversazioni tra PI EN e PI AB sono state coerentemente valorizzate. Esse danno conto, da un lato, della rilevanza economica del settore delle scommesse clandestine e della destinazione dei proventi anche al sostentamento dei detenuti, dall'altro, della necessità, avvertita dagli interlocutori, di parlare con AL LE per indurlo a non ostacolare l'azione già avviata da NO AN. Le espressioni critiche o polemiche utilizzate da alcuni sodali nei confronti del ricorrente non elidono la gravità indiziaria, ma sono state logicamente lette dal Tribunale come manifestazione di un contrasto interno al medesimo sodalizio: esse non riguardano l'estraneità di AL LE al contesto criminale, bensì l'opportunità e gli effetti del suo intervento, ritenuto idoneo a far perdere credibilità a NO e a incidere sugli equilibri interni del gruppo. Nello stesso senso depone la conversazione del 30 maggio 2023, nella quale IN AN riferisce del confronto avuto con AL LE, rappresentandogli che le attività illecite nel settore delle scommesse erano svolte anche nell'interesse della componente facente capo al padre. Anche tale passaggio è stato legittimamente inserito dal Tribunale nel più ampio quadro indiziario, perché conferma che la vicenda BU non era isolata, ma si collocava nel conflitto per il controllo di un settore illecito produttivo di utilità economiche per il clan. Non è decisiva, in senso contrario, la deduzione difensiva secondo cui alcune conversazioni evocherebbero una reazione di stupore o di delegittimazione nei confronti del ricorrente. Il Tribunale ha, infatti, dato a tali reazioni una spiegazione non manifestamente illogica: i sodali criticavano AL LE perché il suo intervento aveva inciso su una iniziativa estorsiva già autorizzata da altro segmento del clan, ma non lo trattavano come un soggetto estraneo; al contrario, lo consideravano un interlocutore necessario, da incontrare e persuadere, proprio perché espressione della componente facente capo al padre AN. La critica interna, dunque, non esclude l'intraneità, ma presuppone la riconoscibilità del ricorrente all'interno delle dinamiche associative.

  • Rigettato
    Omessa valutazione degli elementi per la tentata estorsione (capo 15)

    Quanto specificamente all'estorsione e alla tentata estorsione di cui ai capi 14) e 15), la gravità indiziaria è stata congruamente desunta dal fatto che l'intervento di AL LE non si esaurì in una generica mediazione in favore di BU, ma incise sulla gestione della pretesa estorsiva: il ricorrente, unitamente a FA SC, si inserì nella vicenda per ricondurla alla sfera della componente facente capo al padre, determinando l'arresto dell'iniziativa già intrapresa da NO e il differimento della questione alla scarcerazione di AL AN. La circostanza che l'originaria richiesta fosse stata ridotta e che la somma poi versata fosse riferita come destinata a “NO o’ Marziano” o alle famiglie dei detenuti è stata correttamente considerata non come prova isolata della materiale apprensione del denaro da parte del ricorrente, ma come conferma del fatto che la vicenda era interna al circuito criminale del clan e alla destinazione dei relativi proventi. Ne deriva che la motivazione impugnata non trasforma arbitrariamente un comportamento lecito in indizio di appartenenza mafiosa, ma attribuisce rilievo al complessivo significato dell'intervento: AL LE non si limita a segnalare un abuso o a proteggere un amico, ma interviene in una vicenda di recupero coattivo di un credito illecito, maturato nel settore delle scommesse clandestine, da una posizione tale da imporre una battuta d’arresto all’azione di altri sodali e da provocare un confronto interno al gruppo sulle modalità di prosecuzione della pretesa e sulla destinazione delle somme.

  • Rigettato
    Totale mancanza di motivazione sulla contestazione associativa (capo 1)

    Anche con riferimento al capo 1), il giudizio di gravità indiziaria risulta sorretto da motivazione adeguata. Il Tribunale non ha fondato la partecipazione associativa sul mero rapporto di filiazione con AL AN, ma su un insieme convergente di elementi: il ruolo di raccordo con il padre detenuto e prossimo alla scarcerazione; la capacità di incidere su un’iniziativa estorsiva intrapresa da altri esponenti del clan; il riconoscimento, da parte dei sodali, della necessità di interloquire con lui; il collegamento con il settore delle scommesse clandestine; la collocazione del suo intervento nel contrasto tra diverse componenti interne al sodalizio. Si tratta di dati che, valutati unitariamente e nella fase cautelare, superano la soglia della mera congettura e integrano un quadro indiziario grave in ordine alla stabile compenetrazione del ricorrente nelle dinamiche del clan RU. Anche a voler circoscrivere il contributo del ricorrente alla vicenda BU, ciò non è, di per sé, incompatibile con la valutazione di gravità indiziaria circa la partecipazione associativa, ove il fatto, per modalità, contesto e riconoscimento esterno, sia ritenuto espressivo di stabile inserimento nelle dinamiche del sodalizio: e l'ordinanza impugnata ha fornito, sul punto, una motivazione effettiva e non manifestamente illogica, che non è censurabile, nel merito, in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2026, n. 20681
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20681
    Data del deposito : 4 giugno 2026

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