CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2026, n. 20681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20681 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU CA;
udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Maria UI MI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avv. Lucio Barbato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 dicembre 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 3 novembre 2025 ed eseguita il 17 novembre 2025, nei confronti di AL LE. All’indagato, nell'ambito di un più ampio procedimento a carico di numerosi esponenti della criminalità organizzata nolana, viene contestato, al capo 1) Penale Sent. Sez. 5 Num. 20681 Anno 2026 Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 27/03/2026 2 dell'incolpazione provvisoria, il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere partecipato al sodalizio camorristico denominato "clan RU", operante a Nola e nei comuni limitrofi, con finalità di controllo del territorio, di ingerenza nelle attività economiche e di gestione di attività estorsive e del settore delle scommesse illegali. A AL sono altresì contestati due reati-fine, ovvero: al capo 14) un'estorsione consumata ai danni di BU TO, realizzata mediante la consegna della somma di euro 10.000,00; al capo 15) una tentata estorsione concernente la maggiore somma di euro 88.000,00, pretesa nell'ambito della medesima vicenda di illecito recupero di un credito maturato nel settore del gioco e delle scommesse clandestine. Per i reati sub 14) e 15) è contestata la circostanza aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Secondo la ricostruzione accolta dall'ordinanza impugnata, AL LE, figlio di AL AN, all'epoca detenuto e prossimo alla scarcerazione, si sarebbe inserito nella vicenda estorsiva concernente BU TO, palesando così la propria intraneità al clan e la propria capacità di incidere sulle determinazioni dei sodali. In tale prospettiva, il Tribunale ha attribuito all'indagato un ruolo sia di portavoce del padre, sia di soggetto dotato di autonoma autorità in seno al gruppo, reputando che egli fosse stato in grado di bloccare l'azione estorsiva già avviata da altri affiliati e di interferire nella successiva gestione della vicenda, valorizzando, a tale ultimo fine, la conversazione nella quale si assume che i primi 10.000,00 euro versati dal BU sarebbero andati "in mano NO o' ZI (ovvero il padre del ricorrente). 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di AL LE, deducendo plurimi vizi di legittimità. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura l'omesso confronto del Tribunale con il contenuto della memoria depositata all'udienza camerale del 5 dicembre 2025. Deduce che il giudizio di gravità indiziaria è stato costruito sulla triplice premessa che AL LE fosse intraneo al clan, dotato di notevole autorità e riconosciuto quale portavoce del padre;
assume, però, che il provvedimento abbia del tutto trascurato le plurime conversazioni intercettate, riportate già nell'ordinanza cautelare e poi richiamate specificamente dalla difesa, dalle quali emergerebbero, invece, lo stupore, il disappunto e la delegittimazione manifestati da vari sodali rispetto all'intervento del ricorrente. In tale prospettiva, vengono richiamate, fra le altre, le espressioni attribuite a AN PP ("ma tu chi sei", "io dentro a queste operazioni non vi ho mai sentito"), a De IA IA ("questo figlio del marziano come si permette di parlare") e a PI 3 AB ("tu devi dare conto a me"), sostenendosi che esse deporrebbero non già per il riconoscimento di un ruolo del ricorrente nel sodalizio, ma per l’esatto opposto: e cioè per la sua estraneità alle dinamiche criminali del clan e per la percezione, da parte degli interlocutori, del carattere improvvido ed anomalo della sua iniziativa. 2.2. Con il secondo motivo, dedotto come violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, la difesa assume che manchi, allo stato, un grave quadro indiziario a carico del ricorrente. Si evidenzia che le stesse risultanze richiamate dai giudici di merito dimostrerebbero come AL LE sia intervenuto nell'unico episodio che lo riguarda su richiesta della persona offesa, BU TO, e al solo scopo di bloccare il pagamento preteso dagli esattori del clan in attesa della scarcerazione del padre. Secondo il ricorrente, l'ordinanza avrebbe trasformato un comportamento in sé lecito, e anzi favorevole alla vittima, in un indice di appartenenza mafiosa, mediante un’indebita sovrapposizione fra la condotta del figlio e quelle eventualmente poste in essere, in epoca successiva, dal padre, AL AN. La difesa insiste, altresì, sul fatto che, dopo quell'intervento, il nominativo del ricorrente non comparirebbe più nello sviluppo della vicenda e che mancherebbe qualsiasi serio elemento di collegamento fra la sua iniziativa e la successiva gestione del credito illecito. 2.3. Con il terzo motivo, denunciando manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente deduce, anzitutto, che il provvedimento sarebbe internamente incoerente là dove, a pagina 12, dà atto che BU TO aveva chiesto a AL LE di intervenire in suo favore, mentre, poche righe dopo, attribuisce al ricorrente il ruolo di latore della volontà del padre, assumendo che NO AN si fosse fermato proprio per ordine di AL AN, trasmesso per il tramite del figlio. La difesa sostiene, inoltre, che la lettura delle conversazioni fra PI EN e PI AB escluderebbe che i due stessero tentando di interloquire con un portavoce del padre, essendo piuttosto impegnati a persuadere direttamente il ricorrente a non ostacolare la prosecuzione dell'azione estorsiva. Sotto altro profilo, si censura la valorizzazione, quale conferma della partecipazione del AL al clan e della sua percezione materiale del denaro, della conversazione nella quale EZ OM aveva riferito che i primi 10.000,00 euro erano finiti "in mano NO o' ZI, rilevandosi che tale espressione non individuasse affatto il ricorrente, ma il padre AN, come percettore della somma. 2.4. Con il quarto motivo, formulato in riferimento alla contestazione sub 15), si lamentano violazione di legge e mancanza di motivazione, sul rilievo che il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi autonoma valutazione degli elementi posti a 4 sostegno dell'addebito di tentata estorsione aggravata, limitandosi a replicare, per tale contestazione, gli stessi fatti e le medesime argomentazioni spese per il capo 14), senza chiarire quale fosse stato, in concreto, il contributo del ricorrente alla diversa e più ampia pretesa estorsiva concernente il complessivo credito vantato nei confronti del BU. 2.5. Con il quinto motivo, infine, la difesa denuncia la totale mancanza di motivazione in ordine alla contestazione associativa di cui al capo 1). Deduce che, durante la lunga ed ininterrotta detenzione del padre, protrattasi dal gennaio 2009 al maggio 2023, AL LE non sarebbe mai stato accostato alle dinamiche del clan, pur in presenza di indagini costanti sull'operatività del sodalizio, e che egli avrebbe sempre svolto una modesta attività lavorativa. Soggiunge che l'eventuale coinvolgimento in un unico episodio, o anche in due reati-fine letti unitariamente, non basterebbe di per sé ad integrare la partecipazione all'associazione mafiosa, tanto più a fronte di una plausibile lettura alternativa dei fatti, già prospettata in sede difensiva e rimasta, secondo il ricorrente, priva di qualsiasi effettivo esame. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con valenza di memoria in caso di trattazione orale, chiedendo il rigetto del ricorso. La requisitoria scritta, richiamati i limiti del sindacato di legittimità in tema di omesso esame delle memorie difensive, ha sostenuto che il Tribunale del riesame si è confrontato in modo non illogico con la ricostruzione indiziaria, valorizzando le conversazioni dalle quali emergerebbero il ruolo del ricorrente quale interlocutore per conto del padre, la sua ingerenza nella vicenda BU e il significato non escludente, ma anzi confermativo, dell'intervento volto a differire la pretesa estorsiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. I motivi di censura, pur articolati sotto distinti profili, investono la gravità indiziaria – omesso confronto con la memoria difensiva, travisamento del significato delle conversazioni intercettate, contraddittorietà della motivazione sulla posizione del ricorrente e insussistenza degli indizi in ordine ai capi 1), 14) e 15) – e possono, dunque, essere esaminati congiuntamente, poiché attengono tutti al medesimo nucleo fattuale: il significato da attribuire all’intervento di AL LE nella vicenda BU e la sua valenza dimostrativa rispetto alla partecipazione al clan RU e ai reati estorsivi contestati. 5 Al riguardo, giova premettere che la deduzione di erronea applicazione di legge penale sostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza di carente, illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale censura un vizio di motivazione denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404-01). Sicché, anche in materia di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, ma resta circoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione e dell’esistenza di un apparato argomentativo effettivo, non meramente apparente e non radicalmente inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito e rispettoso dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze. In altri termini, non può chiedersi a questa Corte di sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice della cautela (in tal senso si vedano: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828-01 e Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01, proprio sulla gravità indiziaria). In questa prospettiva, l'omessa o incompleta valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina, di per sé, una nullità, ma può rilevare solo se il ricorrente traduca l'omissione in specifiche doglianze idonee a incrinare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Rv. 288603-01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, [...], Rv. 271600-01). Il giudice, inoltre, non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che dia conto, anche attraverso una valutazione globale degli elementi, delle ragioni del proprio convincimento e mostri di avere considerato i fatti decisivi (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01). 3. Nel caso di specie, la lettura coordinata dell’ordinanza genetica e dell’ordinanza del riesame evidenzia un percorso argomentativo non apparente né manifestamente illogico, avendo i giudici di merito spiegato perché l’intervento del ricorrente non sia stato ritenuto un episodio neutro, occasionale o meramente favorevole alla persona offesa, ma un indice della sua collocazione nel gruppo facente capo al padre, AL AN, detto “il Marziano”, soggetto di riconosciuto rilievo nel sodalizio. 3.1. La difesa insiste sul fatto che BU TO avrebbe chiesto l’intervento di AL LE per sottrarsi alla richiesta estorsiva avanzata da NO AN e che, dunque, l’azione del ricorrente sarebbe incompatibile con una sua partecipazione al clan. Tale lettura, tuttavia, è stata non illogicamente 6 disattesa dal Tribunale, il quale ha valorizzato non il solo dato dell’intervento, ma il contesto in cui esso si colloca e le reazioni che esso determina all’interno del sodalizio. Dalle conversazioni richiamate emerge, infatti, che NO AN aveva agito su disposizione di RU MI cl. 81 per il recupero del credito nei confronti di BU, maturato nell’ambito del settore delle scommesse clandestine;
emerge, altresì, che AL LE, in attesa della scarcerazione del padre, era riuscito a bloccare o comunque a sospendere quell’iniziativa, imponendo che della questione si discutesse con AL AN dopo la sua imminente liberazione. È proprio tale dato – lungi dall’avere una valenza necessariamente favorevole alla difesa – ad essere stato ragionevolmente apprezzato quale indice della posizione del ricorrente. Il Tribunale ha infatti osservato che un soggetto estraneo alle dinamiche associative non avrebbe potuto paralizzare un’azione estorsiva promossa da esponenti di rilievo del clan, né gli altri sodali avrebbero avvertito la necessità di interloquire con lui per ricomporre il contrasto. Il punto centrale della motivazione non è, quindi, che AL LE abbia personalmente ordinato la richiesta estorsiva originaria, ma che egli sia intervenuto nella gestione della stessa da una posizione riconosciuta dagli altri appartenenti al gruppo, tanto da incidere sulle modalità di prosecuzione dell’azione illecita e sulla destinazione dei relativi proventi. In questa prospettiva, le conversazioni tra PI EN e PI AB del 4 aprile 2023 sono state coerentemente valorizzate. Esse danno conto, da un lato, della rilevanza economica del settore delle scommesse clandestine e della destinazione dei proventi anche al sostentamento dei detenuti, dall’altro, della necessità, avvertita dagli interlocutori, di parlare con AL LE per indurlo a non ostacolare l’azione già avviata da NO AN. Le espressioni critiche o polemiche utilizzate da alcuni sodali nei confronti del ricorrente non elidono la gravità indiziaria, ma sono state logicamente lette dal Tribunale come manifestazione di un contrasto interno al medesimo sodalizio: esse non riguardano l’estraneità di AL LE al contesto criminale, bensì l’opportunità e gli effetti del suo intervento, ritenuto idoneo a far perdere credibilità a NO e a incidere sugli equilibri interni del gruppo. Nello stesso senso depone la conversazione del 30 maggio 2023, nella quale IN AN riferisce del confronto avuto con AL LE, rappresentandogli che le attività illecite nel settore delle scommesse erano svolte anche nell’interesse della componente facente capo al padre. Anche tale passaggio è stato legittimamente inserito dal Tribunale nel più ampio quadro indiziario, perché conferma che la vicenda BU non era isolata, ma si collocava nel 7 conflitto per il controllo di un settore illecito produttivo di utilità economiche per il clan. Non è decisiva, in senso contrario, la deduzione difensiva secondo cui alcune conversazioni evocherebbero una reazione di stupore o di delegittimazione nei confronti del ricorrente. Il Tribunale ha, infatti, dato a tali reazioni una spiegazione non manifestamente illogica: i sodali criticavano AL LE perché il suo intervento aveva inciso su una iniziativa estorsiva già autorizzata da altro segmento del clan, ma non lo trattavano come un soggetto estraneo;
al contrario, lo consideravano un interlocutore necessario, da incontrare e persuadere, proprio perché espressione della componente facente capo al padre AN. La critica interna, dunque, non esclude l’intraneità, ma presuppone la riconoscibilità del ricorrente all’interno delle dinamiche associative. 3.2. Quanto specificamente all’estorsione e alla tentata estorsione di cui ai capi 14) e 15), la gravità indiziaria è stata congruamente desunta dal fatto che l’intervento di AL LE non si esaurì in una generica mediazione in favore di BU, ma incise sulla gestione della pretesa estorsiva: il ricorrente, unitamente a FA SC, si inserì nella vicenda per ricondurla alla sfera della componente facente capo al padre, determinando l’arresto dell’iniziativa già intrapresa da NO e il differimento della questione alla scarcerazione di AL AN. La circostanza che l’originaria richiesta fosse stata ridotta e che la somma poi versata fosse riferita come destinata a “NO o’ Marziano” o alle famiglie dei detenuti è stata correttamente considerata non come prova isolata della materiale apprensione del denaro da parte del ricorrente, ma come conferma del fatto che la vicenda era interna al circuito criminale del clan e alla destinazione dei relativi proventi. Ne deriva che la motivazione impugnata non trasforma arbitrariamente un comportamento lecito in indizio di appartenenza mafiosa, ma attribuisce rilievo al complessivo significato dell’intervento: AL LE non si limita a segnalare un abuso o a proteggere un amico, ma interviene in una vicenda di recupero coattivo di un credito illecito, maturato nel settore delle scommesse clandestine, da una posizione tale da imporre una battuta d’arresto all’azione di altri sodali e da provocare un confronto interno al gruppo sulle modalità di prosecuzione della pretesa e sulla destinazione delle somme. 3.3. Anche con riferimento al capo 1), il giudizio di gravità indiziaria risulta sorretto da motivazione adeguata. Il Tribunale non ha fondato la partecipazione associativa sul mero rapporto di filiazione con AL AN, ma su un insieme convergente di elementi: il ruolo di raccordo con il padre detenuto e prossimo alla scarcerazione;
la capacità di incidere su un’iniziativa estorsiva intrapresa da altri 8 esponenti del clan;
il riconoscimento, da parte dei sodali, della necessità di interloquire con lui;
il collegamento con il settore delle scommesse clandestine;
la collocazione del suo intervento nel contrasto tra diverse componenti interne al sodalizio. Si tratta di dati che, valutati unitariamente e nella fase cautelare, superano la soglia della mera congettura e integrano un quadro indiziario grave in ordine alla stabile compenetrazione del ricorrente nelle dinamiche del clan RU. Anche a voler circoscrivere il contributo del ricorrente alla vicenda BU, ciò non è, di per sé, incompatibile con la valutazione di gravità indiziaria circa la partecipazione associativa, ove il fatto, per modalità, contesto e riconoscimento esterno, sia ritenuto espressivo di stabile inserimento nelle dinamiche del sodalizio: e l'ordinanza impugnata ha fornito, sul punto, una motivazione effettiva e non manifestamente illogica, che non è censurabile, nel merito, in questa sede. 4. Le doglianze difensive, in definitiva, sollecitano una diversa lettura del materiale captativo, fondata sulla parcellizzazione di singole frasi e sulla valorizzazione alternativa delle reazioni critiche di alcuni sodali. Tale lettura non evidenzia, tuttavia, vizi di manifesta illogicità o di apparenza motivazionale, poiché il Tribunale ha offerto una spiegazione complessiva e coerente della vicenda, ritenendo che proprio il potere di arrestare, condizionare e reindirizzare l’azione estorsiva costituisse non solo indizio grave della partecipazione alla vicenda estorsiva, ma anche l’indice più significativo della posizione del ricorrente nel sodalizio. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Trattandosi di ricorso in materia cautelare personale, con misura custodiale in atto, deve essere disposto il mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LU CA ET Maria OS
udita la relazione svolta dal Consigliere LU CA;
udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Maria UI MI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avv. Lucio Barbato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 dicembre 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 3 novembre 2025 ed eseguita il 17 novembre 2025, nei confronti di AL LE. All’indagato, nell'ambito di un più ampio procedimento a carico di numerosi esponenti della criminalità organizzata nolana, viene contestato, al capo 1) Penale Sent. Sez. 5 Num. 20681 Anno 2026 Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 27/03/2026 2 dell'incolpazione provvisoria, il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen., per avere partecipato al sodalizio camorristico denominato "clan RU", operante a Nola e nei comuni limitrofi, con finalità di controllo del territorio, di ingerenza nelle attività economiche e di gestione di attività estorsive e del settore delle scommesse illegali. A AL sono altresì contestati due reati-fine, ovvero: al capo 14) un'estorsione consumata ai danni di BU TO, realizzata mediante la consegna della somma di euro 10.000,00; al capo 15) una tentata estorsione concernente la maggiore somma di euro 88.000,00, pretesa nell'ambito della medesima vicenda di illecito recupero di un credito maturato nel settore del gioco e delle scommesse clandestine. Per i reati sub 14) e 15) è contestata la circostanza aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Secondo la ricostruzione accolta dall'ordinanza impugnata, AL LE, figlio di AL AN, all'epoca detenuto e prossimo alla scarcerazione, si sarebbe inserito nella vicenda estorsiva concernente BU TO, palesando così la propria intraneità al clan e la propria capacità di incidere sulle determinazioni dei sodali. In tale prospettiva, il Tribunale ha attribuito all'indagato un ruolo sia di portavoce del padre, sia di soggetto dotato di autonoma autorità in seno al gruppo, reputando che egli fosse stato in grado di bloccare l'azione estorsiva già avviata da altri affiliati e di interferire nella successiva gestione della vicenda, valorizzando, a tale ultimo fine, la conversazione nella quale si assume che i primi 10.000,00 euro versati dal BU sarebbero andati "in mano NO o' ZI (ovvero il padre del ricorrente). 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di AL LE, deducendo plurimi vizi di legittimità. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura l'omesso confronto del Tribunale con il contenuto della memoria depositata all'udienza camerale del 5 dicembre 2025. Deduce che il giudizio di gravità indiziaria è stato costruito sulla triplice premessa che AL LE fosse intraneo al clan, dotato di notevole autorità e riconosciuto quale portavoce del padre;
assume, però, che il provvedimento abbia del tutto trascurato le plurime conversazioni intercettate, riportate già nell'ordinanza cautelare e poi richiamate specificamente dalla difesa, dalle quali emergerebbero, invece, lo stupore, il disappunto e la delegittimazione manifestati da vari sodali rispetto all'intervento del ricorrente. In tale prospettiva, vengono richiamate, fra le altre, le espressioni attribuite a AN PP ("ma tu chi sei", "io dentro a queste operazioni non vi ho mai sentito"), a De IA IA ("questo figlio del marziano come si permette di parlare") e a PI 3 AB ("tu devi dare conto a me"), sostenendosi che esse deporrebbero non già per il riconoscimento di un ruolo del ricorrente nel sodalizio, ma per l’esatto opposto: e cioè per la sua estraneità alle dinamiche criminali del clan e per la percezione, da parte degli interlocutori, del carattere improvvido ed anomalo della sua iniziativa. 2.2. Con il secondo motivo, dedotto come violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, la difesa assume che manchi, allo stato, un grave quadro indiziario a carico del ricorrente. Si evidenzia che le stesse risultanze richiamate dai giudici di merito dimostrerebbero come AL LE sia intervenuto nell'unico episodio che lo riguarda su richiesta della persona offesa, BU TO, e al solo scopo di bloccare il pagamento preteso dagli esattori del clan in attesa della scarcerazione del padre. Secondo il ricorrente, l'ordinanza avrebbe trasformato un comportamento in sé lecito, e anzi favorevole alla vittima, in un indice di appartenenza mafiosa, mediante un’indebita sovrapposizione fra la condotta del figlio e quelle eventualmente poste in essere, in epoca successiva, dal padre, AL AN. La difesa insiste, altresì, sul fatto che, dopo quell'intervento, il nominativo del ricorrente non comparirebbe più nello sviluppo della vicenda e che mancherebbe qualsiasi serio elemento di collegamento fra la sua iniziativa e la successiva gestione del credito illecito. 2.3. Con il terzo motivo, denunciando manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente deduce, anzitutto, che il provvedimento sarebbe internamente incoerente là dove, a pagina 12, dà atto che BU TO aveva chiesto a AL LE di intervenire in suo favore, mentre, poche righe dopo, attribuisce al ricorrente il ruolo di latore della volontà del padre, assumendo che NO AN si fosse fermato proprio per ordine di AL AN, trasmesso per il tramite del figlio. La difesa sostiene, inoltre, che la lettura delle conversazioni fra PI EN e PI AB escluderebbe che i due stessero tentando di interloquire con un portavoce del padre, essendo piuttosto impegnati a persuadere direttamente il ricorrente a non ostacolare la prosecuzione dell'azione estorsiva. Sotto altro profilo, si censura la valorizzazione, quale conferma della partecipazione del AL al clan e della sua percezione materiale del denaro, della conversazione nella quale EZ OM aveva riferito che i primi 10.000,00 euro erano finiti "in mano NO o' ZI, rilevandosi che tale espressione non individuasse affatto il ricorrente, ma il padre AN, come percettore della somma. 2.4. Con il quarto motivo, formulato in riferimento alla contestazione sub 15), si lamentano violazione di legge e mancanza di motivazione, sul rilievo che il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi autonoma valutazione degli elementi posti a 4 sostegno dell'addebito di tentata estorsione aggravata, limitandosi a replicare, per tale contestazione, gli stessi fatti e le medesime argomentazioni spese per il capo 14), senza chiarire quale fosse stato, in concreto, il contributo del ricorrente alla diversa e più ampia pretesa estorsiva concernente il complessivo credito vantato nei confronti del BU. 2.5. Con il quinto motivo, infine, la difesa denuncia la totale mancanza di motivazione in ordine alla contestazione associativa di cui al capo 1). Deduce che, durante la lunga ed ininterrotta detenzione del padre, protrattasi dal gennaio 2009 al maggio 2023, AL LE non sarebbe mai stato accostato alle dinamiche del clan, pur in presenza di indagini costanti sull'operatività del sodalizio, e che egli avrebbe sempre svolto una modesta attività lavorativa. Soggiunge che l'eventuale coinvolgimento in un unico episodio, o anche in due reati-fine letti unitariamente, non basterebbe di per sé ad integrare la partecipazione all'associazione mafiosa, tanto più a fronte di una plausibile lettura alternativa dei fatti, già prospettata in sede difensiva e rimasta, secondo il ricorrente, priva di qualsiasi effettivo esame. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con valenza di memoria in caso di trattazione orale, chiedendo il rigetto del ricorso. La requisitoria scritta, richiamati i limiti del sindacato di legittimità in tema di omesso esame delle memorie difensive, ha sostenuto che il Tribunale del riesame si è confrontato in modo non illogico con la ricostruzione indiziaria, valorizzando le conversazioni dalle quali emergerebbero il ruolo del ricorrente quale interlocutore per conto del padre, la sua ingerenza nella vicenda BU e il significato non escludente, ma anzi confermativo, dell'intervento volto a differire la pretesa estorsiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. I motivi di censura, pur articolati sotto distinti profili, investono la gravità indiziaria – omesso confronto con la memoria difensiva, travisamento del significato delle conversazioni intercettate, contraddittorietà della motivazione sulla posizione del ricorrente e insussistenza degli indizi in ordine ai capi 1), 14) e 15) – e possono, dunque, essere esaminati congiuntamente, poiché attengono tutti al medesimo nucleo fattuale: il significato da attribuire all’intervento di AL LE nella vicenda BU e la sua valenza dimostrativa rispetto alla partecipazione al clan RU e ai reati estorsivi contestati. 5 Al riguardo, giova premettere che la deduzione di erronea applicazione di legge penale sostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza di carente, illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale censura un vizio di motivazione denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404-01). Sicché, anche in materia di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, ma resta circoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione e dell’esistenza di un apparato argomentativo effettivo, non meramente apparente e non radicalmente inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito e rispettoso dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze. In altri termini, non può chiedersi a questa Corte di sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice della cautela (in tal senso si vedano: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828-01 e Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01, proprio sulla gravità indiziaria). In questa prospettiva, l'omessa o incompleta valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina, di per sé, una nullità, ma può rilevare solo se il ricorrente traduca l'omissione in specifiche doglianze idonee a incrinare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Rv. 288603-01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, [...], Rv. 271600-01). Il giudice, inoltre, non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che dia conto, anche attraverso una valutazione globale degli elementi, delle ragioni del proprio convincimento e mostri di avere considerato i fatti decisivi (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01). 3. Nel caso di specie, la lettura coordinata dell’ordinanza genetica e dell’ordinanza del riesame evidenzia un percorso argomentativo non apparente né manifestamente illogico, avendo i giudici di merito spiegato perché l’intervento del ricorrente non sia stato ritenuto un episodio neutro, occasionale o meramente favorevole alla persona offesa, ma un indice della sua collocazione nel gruppo facente capo al padre, AL AN, detto “il Marziano”, soggetto di riconosciuto rilievo nel sodalizio. 3.1. La difesa insiste sul fatto che BU TO avrebbe chiesto l’intervento di AL LE per sottrarsi alla richiesta estorsiva avanzata da NO AN e che, dunque, l’azione del ricorrente sarebbe incompatibile con una sua partecipazione al clan. Tale lettura, tuttavia, è stata non illogicamente 6 disattesa dal Tribunale, il quale ha valorizzato non il solo dato dell’intervento, ma il contesto in cui esso si colloca e le reazioni che esso determina all’interno del sodalizio. Dalle conversazioni richiamate emerge, infatti, che NO AN aveva agito su disposizione di RU MI cl. 81 per il recupero del credito nei confronti di BU, maturato nell’ambito del settore delle scommesse clandestine;
emerge, altresì, che AL LE, in attesa della scarcerazione del padre, era riuscito a bloccare o comunque a sospendere quell’iniziativa, imponendo che della questione si discutesse con AL AN dopo la sua imminente liberazione. È proprio tale dato – lungi dall’avere una valenza necessariamente favorevole alla difesa – ad essere stato ragionevolmente apprezzato quale indice della posizione del ricorrente. Il Tribunale ha infatti osservato che un soggetto estraneo alle dinamiche associative non avrebbe potuto paralizzare un’azione estorsiva promossa da esponenti di rilievo del clan, né gli altri sodali avrebbero avvertito la necessità di interloquire con lui per ricomporre il contrasto. Il punto centrale della motivazione non è, quindi, che AL LE abbia personalmente ordinato la richiesta estorsiva originaria, ma che egli sia intervenuto nella gestione della stessa da una posizione riconosciuta dagli altri appartenenti al gruppo, tanto da incidere sulle modalità di prosecuzione dell’azione illecita e sulla destinazione dei relativi proventi. In questa prospettiva, le conversazioni tra PI EN e PI AB del 4 aprile 2023 sono state coerentemente valorizzate. Esse danno conto, da un lato, della rilevanza economica del settore delle scommesse clandestine e della destinazione dei proventi anche al sostentamento dei detenuti, dall’altro, della necessità, avvertita dagli interlocutori, di parlare con AL LE per indurlo a non ostacolare l’azione già avviata da NO AN. Le espressioni critiche o polemiche utilizzate da alcuni sodali nei confronti del ricorrente non elidono la gravità indiziaria, ma sono state logicamente lette dal Tribunale come manifestazione di un contrasto interno al medesimo sodalizio: esse non riguardano l’estraneità di AL LE al contesto criminale, bensì l’opportunità e gli effetti del suo intervento, ritenuto idoneo a far perdere credibilità a NO e a incidere sugli equilibri interni del gruppo. Nello stesso senso depone la conversazione del 30 maggio 2023, nella quale IN AN riferisce del confronto avuto con AL LE, rappresentandogli che le attività illecite nel settore delle scommesse erano svolte anche nell’interesse della componente facente capo al padre. Anche tale passaggio è stato legittimamente inserito dal Tribunale nel più ampio quadro indiziario, perché conferma che la vicenda BU non era isolata, ma si collocava nel 7 conflitto per il controllo di un settore illecito produttivo di utilità economiche per il clan. Non è decisiva, in senso contrario, la deduzione difensiva secondo cui alcune conversazioni evocherebbero una reazione di stupore o di delegittimazione nei confronti del ricorrente. Il Tribunale ha, infatti, dato a tali reazioni una spiegazione non manifestamente illogica: i sodali criticavano AL LE perché il suo intervento aveva inciso su una iniziativa estorsiva già autorizzata da altro segmento del clan, ma non lo trattavano come un soggetto estraneo;
al contrario, lo consideravano un interlocutore necessario, da incontrare e persuadere, proprio perché espressione della componente facente capo al padre AN. La critica interna, dunque, non esclude l’intraneità, ma presuppone la riconoscibilità del ricorrente all’interno delle dinamiche associative. 3.2. Quanto specificamente all’estorsione e alla tentata estorsione di cui ai capi 14) e 15), la gravità indiziaria è stata congruamente desunta dal fatto che l’intervento di AL LE non si esaurì in una generica mediazione in favore di BU, ma incise sulla gestione della pretesa estorsiva: il ricorrente, unitamente a FA SC, si inserì nella vicenda per ricondurla alla sfera della componente facente capo al padre, determinando l’arresto dell’iniziativa già intrapresa da NO e il differimento della questione alla scarcerazione di AL AN. La circostanza che l’originaria richiesta fosse stata ridotta e che la somma poi versata fosse riferita come destinata a “NO o’ Marziano” o alle famiglie dei detenuti è stata correttamente considerata non come prova isolata della materiale apprensione del denaro da parte del ricorrente, ma come conferma del fatto che la vicenda era interna al circuito criminale del clan e alla destinazione dei relativi proventi. Ne deriva che la motivazione impugnata non trasforma arbitrariamente un comportamento lecito in indizio di appartenenza mafiosa, ma attribuisce rilievo al complessivo significato dell’intervento: AL LE non si limita a segnalare un abuso o a proteggere un amico, ma interviene in una vicenda di recupero coattivo di un credito illecito, maturato nel settore delle scommesse clandestine, da una posizione tale da imporre una battuta d’arresto all’azione di altri sodali e da provocare un confronto interno al gruppo sulle modalità di prosecuzione della pretesa e sulla destinazione delle somme. 3.3. Anche con riferimento al capo 1), il giudizio di gravità indiziaria risulta sorretto da motivazione adeguata. Il Tribunale non ha fondato la partecipazione associativa sul mero rapporto di filiazione con AL AN, ma su un insieme convergente di elementi: il ruolo di raccordo con il padre detenuto e prossimo alla scarcerazione;
la capacità di incidere su un’iniziativa estorsiva intrapresa da altri 8 esponenti del clan;
il riconoscimento, da parte dei sodali, della necessità di interloquire con lui;
il collegamento con il settore delle scommesse clandestine;
la collocazione del suo intervento nel contrasto tra diverse componenti interne al sodalizio. Si tratta di dati che, valutati unitariamente e nella fase cautelare, superano la soglia della mera congettura e integrano un quadro indiziario grave in ordine alla stabile compenetrazione del ricorrente nelle dinamiche del clan RU. Anche a voler circoscrivere il contributo del ricorrente alla vicenda BU, ciò non è, di per sé, incompatibile con la valutazione di gravità indiziaria circa la partecipazione associativa, ove il fatto, per modalità, contesto e riconoscimento esterno, sia ritenuto espressivo di stabile inserimento nelle dinamiche del sodalizio: e l'ordinanza impugnata ha fornito, sul punto, una motivazione effettiva e non manifestamente illogica, che non è censurabile, nel merito, in questa sede. 4. Le doglianze difensive, in definitiva, sollecitano una diversa lettura del materiale captativo, fondata sulla parcellizzazione di singole frasi e sulla valorizzazione alternativa delle reazioni critiche di alcuni sodali. Tale lettura non evidenzia, tuttavia, vizi di manifesta illogicità o di apparenza motivazionale, poiché il Tribunale ha offerto una spiegazione complessiva e coerente della vicenda, ritenendo che proprio il potere di arrestare, condizionare e reindirizzare l’azione estorsiva costituisse non solo indizio grave della partecipazione alla vicenda estorsiva, ma anche l’indice più significativo della posizione del ricorrente nel sodalizio. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Trattandosi di ricorso in materia cautelare personale, con misura custodiale in atto, deve essere disposto il mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LU CA ET Maria OS