Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
Il reato di sottrazione di gas metano all'imposta di consumo previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, la cui ipotesi base prevede la soglia di mc 5000 di gas metano sottratto, e rispetto alla quale la sottrazione all'imposta di un quantitativo di gas inferiore costituisce un'ipotesi attenuata, si pone in continuità normativa con la pregressa disposizione di cui all'art. 6 del D.L. 18 marzo 1976 n. 46, convertito in Legge 10 maggio 1976 n. 249, abrogata dall'art. 68 del citato decreto n. 504.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 7261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7261 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 28/01/2004
1. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Francesco - Consigliere - N. 127
3. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 012220/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE SE, n. a Castrocaro Terme il 28.11.1933, res. in Forlì Fraz. S. Varano via Euclide n. 12;
avverso la sentenza in data 3.12.2001 della Corte di Appello di Bologna, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Forlì in data 28.4.1999, venne condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e L.
3.000.000 di multa, quale colpevole del reato di cui agli artt. 110, 81 c.p., 6, commi 1 e 2 della L. n. 249/76;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Udienza pubblica la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Angelo Sibilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di colpevolezza del VE in ordine al reato ascrittogli per avere, quale titolare della ditta "Plastil S.n.c.", ammessa alla somministrazione di gas metano ad aliquota agevolata, esteso l'impiego del gas ad uso riscaldamento di locali adibiti a civile abitazione per il quantitativo complessivo di mc.
8.685. La sentenza ha, tra l'altro, escluso la natura di aggravante dell'ipotesi di sottrazione di gas alla destinazione d'uso agevolata per un quantitativo superiore a 5.000 mc. ed ha affermato che, ai fini della valutazione della fattispecie criminosa, deve essere considerato il quantitativo complessivo di gas metano sottratto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 46/76, convertito in L. n. 249/76. Si deduce che la fattispecie base del reato prevista dalla disposizione citata è quella della sottrazione di gas metano all'imposta di consumo senza alcuna determinazione di quantitativo, di talché l'ipotesi della sottrazione di un quantitativo di gas metano superiore ai 5.000 mc. si configura quale aggravante del reato;
che, pertanto, la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l'ammissibilità del giudizio di comparazione tra detta aggravante e le attenuanti generiche concesse all'imputato. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la carenza di motivazione della sentenza in punto di determinazione del quantitativo di gas metano sottratto al pagamento dell'imposta. Si deduce che nei motivi di appello era stato fatto rilevare che il funzionario dell'UTIF di Bologna, escusso quale teste, aveva dichiarato che l'imposta si accerta su base annua e che nei singoli periodi non erano stati superati i 5.000 mc. di gas sottratto;
che erroneamente la sentenza impugnata, ignorando tale deposizione, ha affermato che occorre considerare esclusivamente il quantitativo complessivo di gas sottratto all'imposta; che sul punto lo stesso teste ha riferito che il Ministero delle Finanze ha interpretato la norma nel senso che il quantitativo di gas da prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento della violazione, è quello riferito al periodo di dichiarazione e cioè su base annua. Il ricorso è infondato.
Esattamente la sentenza impugnata ha affermato, in relazione al primo mezzo di annullamento, che l'ipotesi base di reato configurata dalla norma incriminatrice è quella che prevede la soglia di punibilità di 5.000 mc. rispetto alla quale la fattispecie della sottrazione all'imposta di un quantitativo di gas inferiore costituisce un'ipotesi attenuata, di talché nel caso in esame non è ammissibile il giudizio di comparazione richiesto dall'appellante. Sul punto, peraltro, deve essere precisato che la predetta norma incriminatrice è stata erroneamente individuata, nell'art. 6 del D.L. n. 46/76, convertito in L. n. 249/76, in quanto si tratta di una disposizione abrogata dall'art. 68 del D.L.vo 26.10.1995 n. 504. In sostituzione della disposizione abrogata si applica, però, stante la indubbia continuità normativa tra le fattispecie criminose, l'art. 40 del medesimo decreto legislativo, peraltro richiamato nella sentenza di primo grado, il cui quinto comma è di univoca interpretazione nel senso sopra precisato.
Si tratta, peraltro, dell'errata indicazione di un dato normativo nel capo di imputazione, che non ha esplicato alcun effetto sulla decisione e non produce l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 619 c.p.p.. Va ancora aggiunto per completezza che la commissione del reato si è protratta nella vigenza del nuovo testo normativo, che ha disciplinato la materia, di talché alla fattispecie criminosa si applicano le disposizioni di quest'ultimo.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, anche se formatosi in relazione alla analoga ipotesi della destinazione di prodotti petroliferi ad uso diverso da quello cui è connesso il regime fiscale agevolato, ai fini della applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 23 bis della L. 28 febbraio 1939 n. 334, trasfuso nel citato art. 40 del D.L.vo n. 504/95, deve tenersi conto della totalità del prodotto di cui viene mutata la destinazione d'uso e non del quantitativo inerente ad ogni singola fornitura dello stesso, a nulla rilevando i diversi criteri di valutazione adottati ai fini della determinazione dell'imposta evasa, (sez. 3^, 199705952, Acurso M., riv. 208209; conf. sez. 3^, 200106778, Vitale, riv. 219043; 199006645, riv. 184240; 198613434, riv. 174470; 198500201, riv. 171549).
A maggior ragione detto criterio interpretativo deve essere applicato nella ipotesi che la fornitura abbia carattere di continuità, come quella inerente alla erogazione di gas metano di cui si tratta, assumendo la fattispecie criminosa le caratteristiche proprie del reato a "consumazione prolungata", nella quale l'entità del danno deve essere valutata unitariamente (cfr. sul punto, sia pure con riferimento a diversa fattispecie criminosa: sez. 2^, 198404856, Messina, riv. 164375; sez. 2^, 198701302, Di Lonardo, riv. 174983;
sez. 2^, 199406360, Cipriano, riv. 198045; conf. riv. 182085). Anche sul punto, pertanto, la sentenza impugnata si sottrae per le indicate ragioni alle censure formulate dal ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente VE SE al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 28 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004