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Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 16694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16694 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ES visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
jjil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO kp__Ola concluso chiedendo e (13 lto il difensore;
"3 . ../D-erg-t/D3 GALéé 3 ,53 _ -73-) I Penale Sent. Sez. 2 Num. 16694 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 20/01/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per ZI IN TO avverso la sentenza della Corte d'appello di IN che, il 19/03/2021, in riforma della sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 20 Marzo 2019, accogliendo l'appello del procuratore generale, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui al capo D) (violazione degli articoli 633 e 639 bis cod pen). La Corte d'appello nella sentenza impugnata, premesso che nessun dubbio poteva sussistere con riguardo alla sussistenza del reato contestato -inequivocabili erano le foto versate in atti da cui si evinceva la netta presenza di considerevole materiale della più svariata natura accatastata sul suolo pubblico antistante il fabbricato di proprietà dell'imputato - riteneva non potersi considerare cessata la condotta illecita perché, sulla base delle rappresentazioni fotografiche prodotte dalla difesa all'udienza, si poteva scorgere agevolmente oltre che la persistente presenza di rifiuti di vario genere dinanzi al fabbricato la sussistenza del suolo pubblico cementificato. Deduce il ricorrente: 1. vizio della motivazione per avere la Corte travisato il contenuto delle foto prodotte dalla difesa. Sostiene che i materiali di varia natura, ai quali fa riferimento la Corte di merito sono stati rinvenuti al momento del primo sopralluogo da parte delle autorità accertatrice, mentre nessuno degli oggetti rinvenuti il 21 Marzo 2016 è presente nelle foto prodotte all'udienza davanti alla Corte d'appello; 2. violazione dell'articolo 633 codice penale. Sostiene che il materiale in questione non è comunque idoneo ad integrare il reato di invasione di suolo pubblico in quanto si trattava di oggetti privi di collegamento stabile con il suolo e infatti, subito dopo l'accertamento, l'area è stata pulita;
3. vizio della motivazione per avere la Corte di merito travisato il contenuto delle foto prodotte e per avere ritenuto la sussistenza di un fatto che non è oggetto di indagine e non è stato indicato nei capi di imputazione. Rileva che la Corte ha indicato come prova dell'esistenza del reato il fatto che sarebbe stata riversata una colata di cemento che finiva per incorporare un albero situato al centro della strada. Sostiene che tale condotta non è addebitabile all'imputato come emerge dalle foto prodotte in Corte d'appello. Rileva inoltre che la colata di cemento alla quale si riferisce la Corte d'appello non è menzionata in nessun atto processuale. La Corte ha, quindi, fondato il suo convincimento su un 1 fatto che non è stato oggetto di contestazione e sul quale l'imputato non è stato chiamato a difendersi;
4. violazione dell'articolo 521 per avere la Corte fondato la sua decisione di condanna su un fatto che non è mai stato contestato. Il ricorso è inammissibile. Dal compendio fotografico allegato alla nota dell'11/10/2016 del Comune- Settore tecnico urbanistico- emerge che l'intera sede viaria era occupata da auto, carcasse di auto, biciclette, pneumatici e altre cose della più svariata natura e che quindi il prevenuto aveva occupato la pubblica via sottraendola alla destinazione naturale. È stato altresì accertato che il IN ha realizzato opere abusive che hanno in parte invaso il terreno demaniale. Come affermato nella sentenza impugnata inequivocabili appaiono le foto versati in atti da cui si evince la netta presenza di considerevole materiale accatastata sul suolo pubblico antistante al fabbricato di proprietà dell'imputato e la realizzazione delle opere abusive, contestate al capo A) rispetto alle quali vi è stata declaratorie di prescrizione. La esposta descrizione dei luoghi ha portato correttamente a ritenere pienamente integrato il reato di cui all'articolo 633 e 639 bis codice penale avendo l'imputato arbitrariamente invaso il terreno demaniale, sottraendolo alla sua destinazione naturale e giuridica. È indubbia la sussistenza del reato così come contestato. L,a Corte territoriale ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale all'esito della quale è pervenuta ad un giudizio di responsabilità con riguardo al capo in esame. Trattasi di reato che ha natura permanente quando, come nel caso in esame, l'occupazione si è protratta nel tempo, determinando una limitazione del godimento della si:rada da parte degli altri utenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione. Nel caso in esame anche a considerare che alla data del 3 Febbraio 2021, come attestato dalle fotografie prodotte in atti dal ricorrente - che peraltro non rappresentano l'intero suolo pubblico oggetto di invasione - l'area pubblica è stata ripulita, è indubbio che all'ottobre 2016 il sedime stradale era invaso da rifiuti vari di pertinenza dell'imputato che impedivano l'accesso alla strada al vicino e agli altri utenti la via. Anche a ritenere che in data successiva e prossima all'ottobre 2016 l'area è stata ripulita e sgombrata da qualunque rifiuto, considerate anche le sospensioni indicate in sentenza, il reato non era prescritto alla data dalla sentenza della Corte d'appello e non è ancora prescritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 20.1.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
jjil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO kp__Ola concluso chiedendo e (13 lto il difensore;
"3 . ../D-erg-t/D3 GALéé 3 ,53 _ -73-) I Penale Sent. Sez. 2 Num. 16694 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 20/01/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per ZI IN TO avverso la sentenza della Corte d'appello di IN che, il 19/03/2021, in riforma della sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 20 Marzo 2019, accogliendo l'appello del procuratore generale, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui al capo D) (violazione degli articoli 633 e 639 bis cod pen). La Corte d'appello nella sentenza impugnata, premesso che nessun dubbio poteva sussistere con riguardo alla sussistenza del reato contestato -inequivocabili erano le foto versate in atti da cui si evinceva la netta presenza di considerevole materiale della più svariata natura accatastata sul suolo pubblico antistante il fabbricato di proprietà dell'imputato - riteneva non potersi considerare cessata la condotta illecita perché, sulla base delle rappresentazioni fotografiche prodotte dalla difesa all'udienza, si poteva scorgere agevolmente oltre che la persistente presenza di rifiuti di vario genere dinanzi al fabbricato la sussistenza del suolo pubblico cementificato. Deduce il ricorrente: 1. vizio della motivazione per avere la Corte travisato il contenuto delle foto prodotte dalla difesa. Sostiene che i materiali di varia natura, ai quali fa riferimento la Corte di merito sono stati rinvenuti al momento del primo sopralluogo da parte delle autorità accertatrice, mentre nessuno degli oggetti rinvenuti il 21 Marzo 2016 è presente nelle foto prodotte all'udienza davanti alla Corte d'appello; 2. violazione dell'articolo 633 codice penale. Sostiene che il materiale in questione non è comunque idoneo ad integrare il reato di invasione di suolo pubblico in quanto si trattava di oggetti privi di collegamento stabile con il suolo e infatti, subito dopo l'accertamento, l'area è stata pulita;
3. vizio della motivazione per avere la Corte di merito travisato il contenuto delle foto prodotte e per avere ritenuto la sussistenza di un fatto che non è oggetto di indagine e non è stato indicato nei capi di imputazione. Rileva che la Corte ha indicato come prova dell'esistenza del reato il fatto che sarebbe stata riversata una colata di cemento che finiva per incorporare un albero situato al centro della strada. Sostiene che tale condotta non è addebitabile all'imputato come emerge dalle foto prodotte in Corte d'appello. Rileva inoltre che la colata di cemento alla quale si riferisce la Corte d'appello non è menzionata in nessun atto processuale. La Corte ha, quindi, fondato il suo convincimento su un 1 fatto che non è stato oggetto di contestazione e sul quale l'imputato non è stato chiamato a difendersi;
4. violazione dell'articolo 521 per avere la Corte fondato la sua decisione di condanna su un fatto che non è mai stato contestato. Il ricorso è inammissibile. Dal compendio fotografico allegato alla nota dell'11/10/2016 del Comune- Settore tecnico urbanistico- emerge che l'intera sede viaria era occupata da auto, carcasse di auto, biciclette, pneumatici e altre cose della più svariata natura e che quindi il prevenuto aveva occupato la pubblica via sottraendola alla destinazione naturale. È stato altresì accertato che il IN ha realizzato opere abusive che hanno in parte invaso il terreno demaniale. Come affermato nella sentenza impugnata inequivocabili appaiono le foto versati in atti da cui si evince la netta presenza di considerevole materiale accatastata sul suolo pubblico antistante al fabbricato di proprietà dell'imputato e la realizzazione delle opere abusive, contestate al capo A) rispetto alle quali vi è stata declaratorie di prescrizione. La esposta descrizione dei luoghi ha portato correttamente a ritenere pienamente integrato il reato di cui all'articolo 633 e 639 bis codice penale avendo l'imputato arbitrariamente invaso il terreno demaniale, sottraendolo alla sua destinazione naturale e giuridica. È indubbia la sussistenza del reato così come contestato. L,a Corte territoriale ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale all'esito della quale è pervenuta ad un giudizio di responsabilità con riguardo al capo in esame. Trattasi di reato che ha natura permanente quando, come nel caso in esame, l'occupazione si è protratta nel tempo, determinando una limitazione del godimento della si:rada da parte degli altri utenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione. Nel caso in esame anche a considerare che alla data del 3 Febbraio 2021, come attestato dalle fotografie prodotte in atti dal ricorrente - che peraltro non rappresentano l'intero suolo pubblico oggetto di invasione - l'area pubblica è stata ripulita, è indubbio che all'ottobre 2016 il sedime stradale era invaso da rifiuti vari di pertinenza dell'imputato che impedivano l'accesso alla strada al vicino e agli altri utenti la via. Anche a ritenere che in data successiva e prossima all'ottobre 2016 l'area è stata ripulita e sgombrata da qualunque rifiuto, considerate anche le sospensioni indicate in sentenza, il reato non era prescritto alla data dalla sentenza della Corte d'appello e non è ancora prescritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 20.1.2023