Sentenza 20 dicembre 2007
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., sulla richiesta di archiviazione, restituendo gli atti al P.M. e disponendo un supplemento di indagine, fissi le forme e le modalità degli accertamenti da compiere, e stabilisca altresì il termine per il compimento delle indagini medesime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2007, n. 5784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5784 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 20/12/2007
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 2189
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 031420/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VARESE;
nei confronti di:
1) IT SA, N. IL 25/09/1974;
avverso ORDINANZA del 12/04/2007 GIP TRIBUNALE di VARESE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese ricorre avverso il provvedimento con il quale il GIP presso lo stesso Tribunale - nell'ambito di procedimento avente ad oggetto richiesta di archiviazione relativa ad indagini riguardanti BE AL in ordine al reato di cui all'art. 589 c.p. - ha disposto la restituzione degli atti al PM per l'espletamento di consulenza medico - legale nonché specialistica, ai sensi dell'art. 360 c.p.p., entro il termine di 120 giorni.
Deduce il ricorrente l'abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice ha indicato al PM le modalità di esecuzione ed il numero delle consulenze da espletare, così sostituendosi all'organo inquirente ed assumendo decisioni che competono a quest'ultimo. Il ricorrente rileva altresì che il G.I.P. con il provvedimento impugnato avrebbe determinato una fase di stallo del procedimento posto che: a) il P.M., in caso di inottemperanza al provvedimento del G.I.P., violerebbe il disposto di cui all'art. 409 c.p.p., comma 4; b) il P.M., dando seguito al provvedimento del
G.I.P., violerebbe l'art. 360 c.p.p. nella misura in cui tale norma limita il ricorso a detta procedura ai soli accertamenti tecnici non ripetibili, e precisamente "quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 c.p.p., riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione". Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Secondo il consolidato principio affermato da questa Corte (ed avallato dall'autorevole intervento delle Sezioni Unite), un provvedimento è abnorme allorché, per la singolarità dei suoi contenuti, si ponga del tutto al di fuori dell'ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., unico strumento capace di rimuoverne gli effetti. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. S.U. n. 17/98). Ciò posto appare evidente che la situazione di abnormità si è certamente verificata, nel caso di specie. Il sistema processuale traccia e delinea chiaramente i poteri del PM e del GIP, attribuendo al primo la titolarità dell'azione penale ed al secondo quello di controllo sull'operato del PM e di impulso sull'attività d'indagine. Esso, in particolare, con riguardo al procedimento di archiviazione ex art. 408 c.p.p. e segg., prevede che il GIP, ove non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal PM e disponga un supplemento di indagini - avendo, con il relativo provvedimento, esaurito, al momento, il - proprio compito di controllo - deve limitarsi a restituire gli atti al PM al quale spetta di eseguire le ulteriori indagini e di avanzare al giudice, in esito alle stesse, le richieste che ritenga più opportune. Orbene, laddove il GIP - dopo avere legittimamente disposto gli approfondimenti investigativi - ha indicato anche le forme e le modalità degli accertamenti, fissando anche il termine per il compimento delle indagini stesse, ha posto un vincolo ai poteri del P.M..
Con il provvedimento con il quale ordina un supplemento di indagini, il GIP deve limitarsi ad indicare il tema e la direzione delle stesse;
può altresì, ove necessario, precisare i singoli atti d'indagine, lasciando tuttavia libero il PM di scegliere le concrete modalità di svolgimento. Più specifiche indicazioni, quali quelle contenute nel provvedimento impugnato, determinerebbero una limitazione dei poteri del PM di indirizzo e di gestione delle indagini;
fermo restando il potere-dovere del G.I.P. di verificare se le nuove attività investigative siano state, o meno, coerenti rispetto alle indicazioni date con il provvedimento ex art. 409 c.p.p., comma 4. Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Varese.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al GIP presso il Tribunale di Varese per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008