Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
Il rapporto di mediazione ricorre quando intercorra un'interposizione neutra ed imparziale tra contraenti, diretta a "metterli in relazione", appianandone le divergenze e favorendone l'intesa, alla cui sola conclusione è connesso il diritto al compenso (la S.C. ha così confermato la sentenza del pretore che aveva annullato, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, il decreto del Ministro del Tesoro con il quale era stata inflitta la sanzione pecuniaria amministrativa - per violazione dell'art. 12 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, abrogato dall'art. 34 della legge 24 aprile 1998, n. 128 - ad un soggetto al quale era stato assegnato un incarico di studio e consulenza, diretto al reperimento di un gruppo di finanziamento di una grande impresa ed all'aumento di capitale di quest'ultima, non rapportabile allo schema giuridico della mediazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 6956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6956 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. relatore
Dott. Sergio DI AMATO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 8823/97 proposto da:
Ministero del Tesoro in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge
-ricorrente-
contro
AN IS - NN FA - SATA s.r.l., elettivamente domiciliati in Roma, via Panama 68, presso l'avv. Giovanni Puoti, che li rappresenta e difende giusta delega in atti
-controricorrenti-
nonché sul ricorso iscritto al n. 9931/97 proposto da:
AN IS - NN FA - SATA s.r.l., dom.ti, rappr.ti e difesi c.s.
-ricorrenti incidentali-
contro
Ministero del Tesoro in persona del Ministro in carica -intimato-
Entrambi avverso la sentenza del RE di Parma n. 606 del 28/6/96 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/4/1999 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce. Uditi l'Avvocatura dello Stato per il ricorrente principale e l'avv. Giovanni Puoti per i controricorrenti ric. Incidentali. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 107648 in data 4/5/95, adottato su relazione dell'Ufficio Italiano Cambi trasmessa il 30/12/94, il Ministro del Tesoro irrogava sanzione amministrativa di lire 2 miliardi ciascuno a AN IS, NN FA e Sata s.r.l. per violazione dell'art. 12 DPR 148/98 per avere il primo, avvalendosi della soc. Sata
amministrata dal secondo, costituito in Lugano in favore di società panamense di NA IU - cittadino e residente in [...]la disponibilità di lire 4 miliardi quale indebito compenso di mediazione. E decreto ravvisava tale rapporto di mediazione - in carenza dei requisiti di cui alla norma del DPR 148/88 - alla stregua delle stesse dichiarazioni rese dal NA al P.M. di Firenze e per le quali il versamento disposto dal AN - in conto del maggior credito di lire 15 miliardi - afferiva a prestazioni professionali relative a due operazioni, una diretta alla organizzazione di un "pool" di finanziatori esteri per lire 120 miliardi e l'altra finalizzata all'aumento di capitale della Parmalat per circa lire 700 miliardi.
Avverso la s.a. - notificata il 3/7/95 - gli ingiunti proponevano separate opposizioni del 15/7/95 innanzi al RE di Parma:
costituitasi l'Autorità opposta e riuniti i procedimenti, il RE con sentenza 28/6/96 annullava l'opposto D.M. 107648/95 affermando che:
L'Amministrazione non aveva provato la sussistenza tra NA e AN di un rapporto di effettiva mediazione ai sensi degli artt.1754-1755 c.c., là dove, di contro, emergeva dalle stesse dichiarazioni del NA che egli aveva offerto una collaborazione professionale e di consulenza per i due obiettivi assegnati. Non era stata del pari superata la presunzione di residenza del NA all'estero, costituita dal prodotto certificato di iscrizione all'AIRE e dalla autocertificazione dello stesso interessato. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero del Tesoro con atto notificato il 24/6/97 e fondato su due motivi. Gli intimati si sono costituiti con controricorso notificato il 25/7/97 contenente ricorso incidentale condizionato;
questi ultimi hanno, infine, depositato memoria finale. I difensori di entrambe le parti hanno discusso oralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che sia infondato il primo motivo dell'impugnazione proposta dalla Amministrazione del Tesoro e che in tal reiezione resti assorbita la cognizione tanto del secondo motivo del ricorso principale quanto del ricorso incidentale condizionato (che al ricorso principale deve essere pregiudizialmente riunito ai sensi dell'art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo il Ministero del Tesoro denunzia violazione degli artt. 12 DPR 148/88, 1754, 1755 c.c. e vizio di motivazione per avere il RE indebitamente escluso il rapporto di mediazione che di contro era stato pienamente ammesso dal NA ed in presenza del quale (nonché nell'indiscutibile assenza dei requisiti ulteriori di cui al cit. art. 12) ben era stata adottata l'impugnata sanzione amministrativa.
Va premesso che, ove fossero state accertate la sussistenza di un rapporto di mediazione tra il NA ed il AN (per il tramite degli altri soggetti oggi ricorrenti) nonché la residenza effettiva in Italia del preteso mediatore, certamente il contestato pagamento al primo della somma di lire 4 miliardi avrebbe integrato l'infrazione prevista all'art. 12 DPR 31/3/88 n. 148 (previsione abrogata soltanto con l'art. 34 comma 2 della legge 24/4/1998 n.128), non avendo gli opponenti contestato l'assenza dei requisiti ulteriori di legittimità del trasferimento valutario pur previsti dalla stessa norma incriminatrice.
Va altresì rilevato che, non contenendo la ridetta previsione normativa alcun profilo specifico di qualificazione del richiamato rapporto di mediazione, è a quello delineato dal codice civile che deve l'interprete far capo per l'applicazione della previsione stessa: e nel caso che occupa tale operazione ermeneutica è stata dal RE compiuta correttamente.
Se, infatti, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, ricorre il rapporto di mediazione quando intercorra una interposizione neutra ed imparziale tra contraenti, diretta a "metterli in relazione" appianandone divergenze e favorendone l'intesa, alla cui sola conclusione è connesso il diritto al compenso (Cass. 1719/98 - 11389/97 - 1566/97- 392/97), appare puntuale applicazione di tali principi l'avere il RE negato che, alla stregua delle stesse dichiarazioni del NA e non avendo l'Amministrazione addotto prove contrarie, in concreto di mediazione avesse a parlarsi. Il primo Giudice ha infatti - con sintetica ma logica motivazione - affermato che, in difetto di altre prove, dalle sole dichiarazioni in discorso, implicanti il sicuro conferimento dal AN di un complesso incarico professionale diretto all'apprestamento delle condizioni per conseguire il duplice ridetto obiettivo (organizzare il reperimento di un "pool" di finanziamento per la Parmalat e pervenire al suo aumento di capitale), emergeva l'assegnazione di un incarico di studio e consulenza ben prima che di prestazione di attività finalizzata. gli uni e l'altra certamente non rapportabili allo schema giuridico della mediazione. E la censura in esame neanche intendendo la decisività, e correttezza, di tale chiara seppur sintetica precisazione, si limita a riproporre la propria tesi della riconducibilità a mediazione dell'incarico "de quo", pur omettendo di evidenziare insufficienze o vizi logici della argomentazione in concreto adottata.
Resta quindi assorbita la censura contenuta nel secondo motivo, con il quale viene denunziata violazione dell'art. 1 comma 1^ del DPR 148/88 per avere il RE ritenuto provata la residenza all'estero del NA sulla base della sola certificazione AIRE prodotta, là dove sarebbe occorsa la certificazione consolare ed a nulla valendo l'autocertificazione integrativa del pari acquisita agli atti. Posto che l'infrazione al precetto contenuto nell'art. 12 è collegata al trasferimento valutario di compensi di mediazione in favore di residenti, l'aver escluso correttamente che il compenso afferisse al predetto "genus" di rapporti dispensa dall'esame della correttezza dell'accertamento relativo al concorrente requisito della residenza (la sussistenza della violazione essendo, come in premessa rammentato, correlata al ricorrere di entrambe le condizioni). La reiezione del ricorso principale comporta, altresì, ma per effetto del dichiarato condizionamento, l'assorbimento della impugnazione incidentale. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti, per intero, le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999