Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 4188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4188 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02101/2023 REG.RIC.
N. 02102/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2101 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura della Provincia di Monza e Brianza, U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
sul ricorso numero di registro generale 2102 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura della Provincia di Monza e Brianza, U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2101 del 2023:
del diniego istanza di rinnovo porto di pistola per difesa personale avente -OMISSIS- Area IO.S.P. emesso in data 06 giugno 2023 dalla Prefettura di Monza e della Brianza -U.T.G. -Area IO.S.P. - Polizia Amministrativa, notificato il successivo 25 luglio 2023, unitamente a tutti gli altri atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi ivi indicati, incluse eventuali relazioni istruttorie ed ivi incluso il preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS-del 04.05.2023..
quanto al ricorso n. 2102 del 2023:
del diniego istanza di rinnovo porto di pistola per difesa personale avente -OMISSIS- Area IO.S.P. emesso in data 06 giugno 2023 dalla Prefettura di Milano -U.T.G. - Area IO.S.P. - Polizia Amministrativa, notificato il successivo 10 luglio 2023, unitamente a tutti gli altri atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi ivi indicati, incluse eventuali relazioni istruttorie ed ivi incluso il preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS-del 04.05.2023.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. AL Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi su istanza di rinnovo di porto di pistola per difesa personale avente -OMISSIS- e 78 Area IO.S.P. emessi in data 06 giugno 2023 dalla Prefettura di Monza e della Brianza -U.T.G. -Area IO.S.P. - Polizia Amministrativa, notificati il 25 luglio 2023 (decreto-OMISSIS-) e il 10 luglio 2023 (decreto-OMISSIS-), sollevando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in considerazione dei fatti delittuosi verificatisi a suo danno.
L’istanza cautelare è stata respinta con l’ordinanza della Sezione n. -OMISSIS-, con la quale i ricorsi sono stati riuniti, ma con successiva ordinanza n. -OMISSIS- il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in riforma dell’ordinanza gravata, debba essere ordinato all’Amministrazione di riesaminare la vicenda, motivando, in particolare, circa i sopra rappresentati elementi di fatto e sulla loro idoneità a fondare o meno il bisogno del richiesto porto d’armi.
In data 02/09/2025 la Prefettura ha depositato i decreti nn. -OMISSIS-_2024 AREA I OSP., che hanno di nuovo respinto l’istanza previa rinnovata istruttoria.
Con memoria depositata in data 12/09/2025 il ricorrente ha comunicato che tali provvedimenti sono stato impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, innanzi al quale è ancora attualmente pendente.
All’udienza del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. A verbale di udienza è stata sollevata, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della sopravvenuta carenza d’interesse per intervenuti nuovi provvedimenti di diniego con rivalutazione motivata della posizione di parte ricorrente, autonomamente impugnati con ricorso straordinario al capo dello Stato.
2. I ricorsi riuniti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
L’emanazione di nuovi atti di reiezione delle istanze di rinnovo di porto di pistola per difesa personale, con autonoma motivazione e non impugnati nel presente giudizio, rende improcedibili i ricorsi contro i precedenti provvedimenti, in quanto dal loro accoglimento non potrebbero derivare effetti favorevoli al ricorrente.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO RA, Presidente
AL Di IO, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL Di IO | IO RA |
IL SEGRETARIO