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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1027/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1426/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220001122152000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2338/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.01.2025, l'appellante Ricorrente_1, rappresentata e difesa come da atti ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1426/2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento – Sez. V. - con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo insussistente la prova della notifica dell'atto alle parti resistenti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo, in via preliminare, la tardività dell'appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38, comma 3, D.lgs. 546/1992, e ulteriori profili di inammissibilità ex art. 53, comma 1, D.lgs. 546/1992.
Il Comune di Agrigento non si è costituito.
L'appellante ha depositato memoria integrativa in vista dell'udienza del 16.12.2025, richiamando la sentenza n. 6017/2025 della CGT di II grado della Sicilia – Sez. 12, ritenuta pertinente ad un caso analogo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tardività dell'appello
E' preliminare ed assorbente rilevare la tardività dell'appello. La sentenza impugnata risulta depositata l'11 giugno 2024. Poiché non risulta notificata, trova applicazione il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1,
c.p.c., richiamato dall'art. 38, comma 3, D.lgs. 546/1992, pari a sei mesi dal deposito, con sospensione feriale.
Il termine per proporre appello scadeva, pertanto, il 13 gennaio 2025.
L'appello è stato notificato il 17 gennaio 2025, oltre il termine previsto.
L'impugnazione deve quindi essere dichiarata inammissibile.
2. Sui motivi e sulla memoria integrativa dell'appellante
Con la memoria depositata, l'appellante ha richiamato la sentenza n. 6017/2025, prodotta agli atti, con cui la CGT di II grado – Sez. 12 avrebbe accolto un ricorso relativo a una pretesa TARES anno 2013 ritenuta analoga, annullando la correlata pretesa impositiva. Secondo la parte appellante, tale precedente confermerebbe l'illegittimità della cartella oggetto del presente giudizio.
La Corte osserva che il precedente giurisprudenziale prodotto, pur degno di considerazione, non è vincolante, in quanto. oltre a riguardare un diverso procedimento, con specificità proprie e non automaticamente sovrapponibili al caso di specie.
L'esame dei profili di merito richiamati dall'appellante, ivi compresi i richiami giurisprudenziali, è precluso dalla rilevata inammissibilità dell'impugnazione.
Le argomentazioni contenute nella memoria integrativa, pertanto, non possono essere esam.nate in quanto l'accertata tardività dell'appello impedisce ogni ulteriore valutazione, dovendo l'impugnazione essere dichiarata inammissibile.
Considerate la natura della controversia, la vicenda processuale, la mancata costituzione del Comune e che trattasi di sentenza di rito, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara inammissibile l'appello e interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1027/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1426/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220001122152000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2338/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.01.2025, l'appellante Ricorrente_1, rappresentata e difesa come da atti ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1426/2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento – Sez. V. - con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo insussistente la prova della notifica dell'atto alle parti resistenti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo, in via preliminare, la tardività dell'appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38, comma 3, D.lgs. 546/1992, e ulteriori profili di inammissibilità ex art. 53, comma 1, D.lgs. 546/1992.
Il Comune di Agrigento non si è costituito.
L'appellante ha depositato memoria integrativa in vista dell'udienza del 16.12.2025, richiamando la sentenza n. 6017/2025 della CGT di II grado della Sicilia – Sez. 12, ritenuta pertinente ad un caso analogo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tardività dell'appello
E' preliminare ed assorbente rilevare la tardività dell'appello. La sentenza impugnata risulta depositata l'11 giugno 2024. Poiché non risulta notificata, trova applicazione il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1,
c.p.c., richiamato dall'art. 38, comma 3, D.lgs. 546/1992, pari a sei mesi dal deposito, con sospensione feriale.
Il termine per proporre appello scadeva, pertanto, il 13 gennaio 2025.
L'appello è stato notificato il 17 gennaio 2025, oltre il termine previsto.
L'impugnazione deve quindi essere dichiarata inammissibile.
2. Sui motivi e sulla memoria integrativa dell'appellante
Con la memoria depositata, l'appellante ha richiamato la sentenza n. 6017/2025, prodotta agli atti, con cui la CGT di II grado – Sez. 12 avrebbe accolto un ricorso relativo a una pretesa TARES anno 2013 ritenuta analoga, annullando la correlata pretesa impositiva. Secondo la parte appellante, tale precedente confermerebbe l'illegittimità della cartella oggetto del presente giudizio.
La Corte osserva che il precedente giurisprudenziale prodotto, pur degno di considerazione, non è vincolante, in quanto. oltre a riguardare un diverso procedimento, con specificità proprie e non automaticamente sovrapponibili al caso di specie.
L'esame dei profili di merito richiamati dall'appellante, ivi compresi i richiami giurisprudenziali, è precluso dalla rilevata inammissibilità dell'impugnazione.
Le argomentazioni contenute nella memoria integrativa, pertanto, non possono essere esam.nate in quanto l'accertata tardività dell'appello impedisce ogni ulteriore valutazione, dovendo l'impugnazione essere dichiarata inammissibile.
Considerate la natura della controversia, la vicenda processuale, la mancata costituzione del Comune e che trattasi di sentenza di rito, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara inammissibile l'appello e interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente