Sentenza 15 luglio 2002
Massime • 2
Perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria un'incompatibilità tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui: occorre cioè che nel comportamento del debitore sia insita l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era estinto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ravvisato gli estremi della rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione già maturata in relazione ai diritti derivanti da una promessa unilaterale di vendita, nella scrittura privata con la quale il promittente venditore, confermato in ogni sua parte il precedente impegno, si era obbligato a sottoscrivere il rogito entro un dato termine).
Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. - la prescrizione che sia ancora in corso, mentre se la prescrizione è già compita può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall'art. 2937 cod. civ.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10235 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GL MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PARENTI, difesa dall'avvocato GIUSEPPE ALBARELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, difeso dagli avvocati EDOARDO BUCCIARELLI, FRANCESCO BARBATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 237/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 05/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10/9/1990 RO BO conveniva in giudizio AG RI per sentirla condannare ex articolo 2932 c.c. al trasferimento coattivo, in favore di esso istante, della quota pari al 50% di un immobile in Tramonti. Il RO assumeva che la convenuta non aveva rispettato l'impegno - assunto con atto del 17/5/1974 e riconfermato con atto del 12/9/1989 - di trasferire ad esso attore la metà di detto immobile. La AG, costituitasi, contestava le deduzioni avverse e sollevava l'eccezione di prescrizione.
L'adito tribunale di Salerno rigettava la domanda con sentenza 14/12/1996 avverso la quale il RO proponeva appello. La AG resisteva al gravame.
La corte di appello di Salerno, con sentenza 5/7/1999, riformava la decisione impugnata ed accoglieva la domanda del RO. Osservava la corte di merito: che l'obbligazione assunta dalla AG con l'atto firmato il 17/5/1974 ben era stata qualificata dal tribunale come promessa unilaterale, cioè come obbligazione a carico di una sola parte;
che l'espressione "senza nulla percepire", usata dal tribunale con riferimento all'obbligo assunto dalla appellata, non equivaleva a negozio a titolo gratuito ma stava solo ad indicare che, al momento della sottoscrizione della promessa unilaterale, la AG nulla aveva percepito per la semplice ragione, emergente dal tenore letterale della scrittura privata, che il prezzo era stato già corrisposto;
che nessun dubbio poteva sussistere circa la validità di un preliminare (o promessa unilaterale, con obbligazioni, cioè, a carico di una sola parte;
che lo schema del contratto preliminare unilaterale non era snaturato dal pagamento anticipato del prezzo rappresentando ciò una semplice anticipazione del futuro contratto;
che al tempo della proposizione della domanda il termine prescrizionale ordinario in materia di obbligazioni (dieci anni) era decorso;
che, però, in calce alla scrittura privata la AG in data 12/9/1989 aveva apposto la seguente dichiarazione: "riletta l'impegnativa di cui sopra, riconferma in ogni sua parte detto scritto e si impegna a sottoscrivere il rogito entro due anni"; che detta obbligazione non esauriva i suoi effetti in riferimento al disposto dell'art. 2720 c.c. (atto di ricognizione o di rinnovazione) ma andava esaminata in relazione agli articoli 2944 e 2937 c.c. per il suo intrinseco contenuto negoziale;
che la scrittura aggiuntiva del 12/9/1989 integrava gli estremi del riconoscimento del diritto privo di rilevanza agli effetti della interruzione della prescrizione perché già verificatasi;
che, tuttavia, detta scrittura aggiuntiva, appunto perché redatta dopo la maturazione della prescrizione, equivaleva a rinuncia alla prescrizione a norma del secondo e del terzo comma dell'art. 2937 c.c.; che la dichiarazione di volontà contenuta nella menzionata scrittura aggiuntiva costituiva fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, con conseguente nascita di un nuovo termine prescrizionale;
che la detta conclusione era confortata dalle disposizioni dettate dall'art. 1363 c.c. (l'interprete deve valutare le varie clausole nel loro complesso) e dall'art. 1367 c.c. (il negozio, nel dubbio, deve essere interpretato nel senso in cui possa avere qualche effetto e non nel senso secondo cui non ne avrebbe alcuno).
La cassazione della sentenza della corte di appello di Salerno è stata chiesta da AG RI con ricorso affidato a tre motivi. RO BO ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la AG denuncia nullità della sentenza e del procedimento, nonché violazione degli articoli 101, 112, 183 e 345 c.p.c., sostenendo che la corte di merito ha deliberato extrapetitum in quanto l'atto di appello era incentrato sull'applicabilità dell'articolo 2944 c.c. e solo nella comparsa collegiale vi era un riferimento all'articolo 2937 c.c. utilizzato dalla corte per aggirare la prescrizione, sancite dal tribunale, del diritto azionato. È stata quindi avallata una mutazione della causa petendi con ampliamento del thema decidendum senza che essa ricorrente abbia mai potuto difendersi prima, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che in sede di legittimità, come più volte chiarito da questa Corte, va tenuta distinta l'ipotesi in cui viene lamentato l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una considerazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (sentenze 20/3/1999 n. 2574; 19/10/1998 n. 10337; 14/1/1998 n. 272). In particolare questa Corte ha avuto modo di precisare che spetta al giudice del merito il compito di definire le domande avanzate dalle parti identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (causa petendi). Il giudice di appello può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, ma sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte e lasciando immutati il petitum e la causa petendi. Da ciò deriva che il ricorso per cassazione in cui, senza prospettare vizi motivazionali, si censuri l'errore del giudice del merito nella detta operazione ermeneutica, soggiace alla sanzione di inammissibilità alla quale resta invece sottratto quando tale errore venga fatto valere in quanto vizio riconducibile alla previsione dell'art. 112 c.p.c. a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. In tal caso - che è appunto quello in esame - la natura del vizio (in procedendo) comporta l'estensione del sindacato di legittimità anche al fatto ed il conseguente esame diretto degli atti processuali da parte della corte di cassazione. Costituisce ormai "ius receptum" che il vizio di ultra o extra petizione ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto o non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su altri fatti o su una differente causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un dissimile titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, o di un nuovo tema di indagine (tra le tante Cass. 18/4/1996 n. 3670). È del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, va considerata non solo nella sua formulazione letterale ma anche, e soprattutto, nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire e tenendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte. In tale prospettiva un'istanza, pur se non espressamente e formalmente proposta, può ritenersi tacitamente avanzata e virtualmente contenuta nel thema decidendum quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con la materia del contendere e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento. Inoltre nell'interpretazione della domanda giudiziale e nell'inquadramento giuridico della stessa il giudice non è vincolato dalla qualificazione data dalla parte o dalle espressioni da questa usate, eventualmente equivoche o prive di tecnicismo giuridico. (sentenze 20/5/1997 n. 4461; 16/1/1997 n. 381; 18/4/1996 n. 3670;
14/3/1996 n. 2142).
Nella specie il giudice di appello ha applicato correttamente i detti principi più volte affermati in giurisprudenza. La Corte - letti gli atti processuali e interpretate le domande e le tesi difensive del RO nei giudizi di primo e di secondo grado - ritiene insussistente la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c. e concorda con la decisione della corte di appello la quale ha ritenuto di ravvisare nella scrittura aggiuntiva del 12/9/1989 a firma della AG un atto inidoneo ad interrompere la prescrizione (perché già maturata) ma valido come rinuncia alla prescrizione.
È evidente l'esattezza della qualificazione data dalla corte di appello sia alle tesi difensive svolte dal RO per paralizzare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, sia al sopra citato atto posto a base delle dette tesi difensive. Il giudice di secondo grado, dando a tali tesi difensive una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, ha correttamente esercitato il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti oggetto della contestazione mossa dall'appellante all'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellata e ciò nel rispetto dell'ambito delle questioni proposte nonché del provvedimento in concreto richiesto (rigetto dell'eccezione di prescrizione) e lasciando immutati il petitum e la causa petendi, senza introdurre nel tema controverso elementi di fatto nuovi ed aggiuntivi rispetto a quelli dedotti in giudizio dalle parti. La corte salernitana ha infatti pronunciato entro i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti senza procedere ad un mutamento della domanda sostituendo la causa petendi del giudizio con una diversa basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti.
In proposito bisogna segnalare che, come affermato da questa Corte, il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (nella specie ravvisabile nell'atto 12/9/1989 a firma della AG) interrompe ex articolo 2944 c.c. (norma invocata dal RO) la prescrizione che sia ancora in corso, mentre se la prescrizione è già compiuta può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall'articolo 2937 c.c. (norma ritenuta applicabile dalla corte di appello). Inoltre perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, occorre cioè che nel comportamento del debitore sia insita l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata:
l'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile il sede di legittimità se - come appunto nel caso in esame - sorretto da congrua e logica motivazione (nei sensi suddetti, sentenze 27/4/1998 n. 4301; 9/8/1996 n. 7318; 19/12/1995 n. 12968;
29/3/1989 n. 1489).
Da quanto precede deriva che il presunto vizio di ultrapetizione non sussiste in quanto la corte distrettuale, nel qualificare le tesi difensive del RO, altro non ha fatto che enucleare il contenuto sostanziale di dette tesi volte ad ottenere una pronuncia di infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla AG. Perciò non è esatto che la corte salernitana abbia pronunciato su un motivo non dedotto in giudizio: il motivo costituiva invece componente logica necessaria delle argomentazioni difensive del RO. Di qui l'infondatezza della censura in esame.
Con secondo motivo di ricorso la AG, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2937 e 2944 c.c. e contraddittorietà, deduce che la corte di appello ha errato nel voler qualificare la scrittura del 1989 come rinuncia tacita alla prescrizione a norma dell'art. 2937 c.c. Dal tenore letterale della scrittura si evince solo che essa ricorrente si era limitata a riconoscere per vera la precedente scrittura del 1974 senza rinunciare ad avvalersi della prescrizione: è quindi esatta la qualificazione del tribunale che aveva fatto rientrare la detta scrittura tra gli atti ricognitivi di cui all'art. 2720 c.c. con funzione probatoria e non sostitutiva del titolo. Nel corpo dell'atto non si fa alcun riferimento ad una consapevole dismissione del diritto di avvalersi della già maturata causa di estinzione. Al riguardo non hanno alcun pregio i riferimenti agli articoli 1363 e 1367 c.c. perché nella specie occorreva attenersi al tenore letterale della scrittura in parola concludendo, come il tribunale, che si era trattato di un mero atto ricognitivo.
Il motivo - concernente essenzialmente l'interpretazione della più volte citata scrittura del 1989 con riferimento, in particolare, all'individuazione del contenuto e della qualificazione di tale atto - non è fondato.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il procedimento di qualificazione di un negozio giuridico consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della volontà dell'autore o degli autori dell'atto - è un tipico accertamento di fatto riservato istituzionalmente al giudice del merito ed il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della detta volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Il sindacato della Corte di Cassazione può pertanto essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica di un negozio giuridico.
Nella specie è ineccepibile la riportata qualificazione che la corte di appello ha dato all'atto in questione dopo la precisazione che lo stesso non esauriva i suoi effetti come mezzo di prova (atto di ricognizione e di rinnovazione) ma integrava gli estremi del riconoscimento del diritto del RO il che equivaleva ad una rinuncia alla maturata prescrizione di detto diritto. Sul punto la motivazione adottata dalla corte di appello - sia pur sintetica - è immune da contraddizioni, nonché da vizi logici e da errori di diritto.
Del pari va ribadito che, come è noto, costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui l'interpretazione degli atti di autonomia privata è incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale: la parte che denuncia la violazione di tali regole ha l'onere, a prescindere dall'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse.
Nel caso in esame la ricorrente si è limitata a contestare l'interpretazione data dalla corte salernitana all'atto in questione, senza specificare i canoni interpretativi che sarebbero stati violati e senza neanche riportare il contenuto completo delle parti più rilevanti della scrittura del 1989.
Pertanto sul punto relativo alla qualificazione della detta scrittura la sentenza impugnata, da ritenersi corretta, si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto: nella detta sentenza risultano sufficientemente chiariti i principali elementi di fatto della fattispecie concreta sottoposta all'esame della corte di merito la quale ha insindacabilmente accertato le circostanze emergenti dall'atto del 12/9/1989 a firma della AG ed ha poi ravvisato - in base a quanto accertato - gli estremi dello schema della rinuncia alla prescrizione costituendo la dichiarazione di volontà contenuta nella scrittura un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione già maturata. La corte di appello ha coerentemente proceduto alla interpretazione del contenuto dell'atto del 1989 per poi giungere alle conclusioni sopra riportate.
Il giudice di secondo grado ha anche valutato il significato letterale e logico di alcune delle espressioni adoperate dalla AG in detto atto ed ha ampiamente giustificato tale valutazione.
Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato interpretativo è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta. Le argomentazioni al riguardo svolte nell'impugnata decisione - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel motivo in esame - sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione.
In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: il "risultato" interpretativo raggiunto non è censurabile in questa sede di legittimità. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: omessa,
contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia;
nullità della causa;
nullità dell'obbligazione assunta;
inapplicabilità dell'articolo 2932 c.c. Ad avviso della AG la corte di appello, qualificando come "promessa unilaterale" la scrittura del 1989, ne ha apoditticamente assunto la causa arguendo che vi era stata una corresponsione di prezzo mai neppure dedotta dalla controparte. Se già la prima obbligazione del 1974 era nulla per mancanza di causa, a maggior ragione la scarna dichiarazione del 1989 non poteva essere astratta ma doveva essere completa di tutti gli elementi essenziali del negozio ex articolo 1325 c.c. Anche i contratti atipici (come la scrittura del 1989) non possono essere privi di causa per cui la stipulazione contrattuale, con la quale taluno trasferisca ad altri un bene senza specificazione del titolo giustificativo, è nulla per mancanza di causa. Nella specie la scrittura del 1989 non fa alcun riferimento, come quella del 1974, a qualsivoglia controprestazione.
Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accoglimento.
La corte di appello - come risulta dalla parte espositiva che precede - ha prima qualificato come promessa unilaterale (cioè con obbligazioni a carico di una sola parte) la scrittura del 17/5/1974 a firma della AG, per poi ravvisare nella seconda scrittura aggiuntiva del 1989 (sempre a firma della AG) non solo la natura di atto di ricognizione e di rinnovazione ma anche gli estremi del riconoscimento del diritto del RO equivalente ad una rinuncia alla prescrizione di tale diritto perché incompatibile con la volontà di valersi della maturata prescrizione.
Il giudice di secondo grado è giunto alle dette conclusioni - come già rilevato esaminando i primi due motivi di ricorso - con ampia e coerente motivazione e dopo aver proceduto alla esatta individuazione del contenuto e della qualificazione giuridica delle dette due scritture del 1974 e del 1989 ineccepibilmente interpretate nel pieno rispetto delle regole ermeneutiche di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. La corte salernitana ha altresì correttamente applicato - con riferimento all'atto del 1989 - le disposizioni dettate dagli articoli 2944 e 2937 c.c. in tema, rispettivamente, di interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento del diritto e di rinuncia alla prescrizione.
La corte di appello non ha mancato di evidenziare che dal tenore letterale della scrittura del 1974 emergeva l'avvenuto pagamento del prezzo, prima della sottoscrizione dell'atto, avendo la AG affermato di non dover percepire nulla per la cessione essendo stata "di tutto soddisfatta prima della sottoscrizione di questa scrittura". Si tratta, quindi, di un valido negozio giuridico, avente una sua causa lecita, ossia una promessa unilaterale di vendita di un immobile dopo la già avvenuta controprestazione, cioè il pagamento (anticipato) del prezzo. Intento dell'autore del negozio, ossia della AG, era quello volto al trasferimento della proprietà della res verso il corrispettivo di un prezzo già ricevuto come anticipazione del futuro contratto definitivo di compravendita. Il senso della scrittura del 1989 è stato poi esaurientemente e correttamente ricostruito dalla corte di appello la quale ha affermato che la dichiarazione di volontà espressa dalla AG con tale scrittura - contenente l'impegno di "sottoscrivere il rogito entro due anni" - costituiva (al di là della qualificazione giuridica di tale atto) un "fatto" incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione già maturata con conseguente applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 2937 c.c. in tema di rinuncia tacita alla prescrizione.
Trattasi di apprezzamento di merito sorretto da logica e congrua motivazione oltre che conforme al consolidato principio, sopra segnalato, per cui perché sussista una rinuncia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilità tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui e di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto. In proposito si è già posto in evidenza che l'accertamento al riguardo del giudice del merito - così come l'accertamento del contenuto ricognitivo di un determinato atto nella specie ravvisato dalla corte di appello nella scrittura del 1989 con riferimento a quella del 1974 - è incensurabile se, come appunto nel caso in esame, immune da vizi logici e da errori di diritto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 1.563,00, oltre euro 1.500,00 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2002