Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10235
CASS
Sentenza 15 luglio 2002

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Perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria un'incompatibilità tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui: occorre cioè che nel comportamento del debitore sia insita l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era estinto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ravvisato gli estremi della rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione già maturata in relazione ai diritti derivanti da una promessa unilaterale di vendita, nella scrittura privata con la quale il promittente venditore, confermato in ogni sua parte il precedente impegno, si era obbligato a sottoscrivere il rogito entro un dato termine).

Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. - la prescrizione che sia ancora in corso, mentre se la prescrizione è già compita può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall'art. 2937 cod. civ.

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  • 1Accettazione eredità
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10235
Data del deposito : 15 luglio 2002

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