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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Ferrari, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 3.8.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura dell'anno 2015 per n. 78 giornate all'anno, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola Lopez Y Royo, occupandosi delle lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l ha eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e ha contestato CP_1 nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente è da disattendere l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 sollevata dall'istituto previdenziale convenuto, laddove la domanda giudiziale al vaglio risulta proposta entro in termine di 120 dalla data in cui il disconoscimento delle giornate in agricoltura di cui si discute ha assunto definitività. L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nei verbali di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni riscontrate, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia aziendale, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste della Lopez da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle medesime retribuzioni), la frammentarietà e la scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello ordinariamente denunciato. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). A fronte del coacervo di elementi sopra riepilogati, che, in termini convergenti, militano nel senso di escludere che alle denunce di impiego di manodopera di cui trattasi sia corrisposto l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura, la parte ricorrente ha chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda per il tramite delle testimonianze della figlia e di le Testimone_1 Testimone_2 cui dichiarazioni non valgono, tuttavia, in alcun modo ad asseverare le allegazioni attoree. Sotto tale profilo, non può, infatti, non considerarsi come l'affidabilità dei testimoni in parola (oltre che risultare inficiata dal fatto di avere ugualmente subito il disconoscimento delle giornate prestate alle dipendenze dell'azienda agricola Lopez y Royo, proponendo analogo giudizio nei confronti dell' nonché, quanto alla CP_1
, dal fatto di aver avuto conoscenza diretta delle vicende lavorative della madre Tes_1 dell'anno 2015 limitatamente ad un solo mese), sia irresolubilmente minata dalla significativa circostanza che le indicazioni dagli stessi fornite in merito all'attività lavorativa disimpegnata dalla non collimino con quanto esplicitato nel ricorso. Pt_1
A fronte dell'allegazione attorea appresso riportata: “ha quindi svolto lavori di piantagione delle verdure, di raccolta dei pomodori e delle zucchine, di sistemazione di quanto raccolta nelle cassette destinate alla vendita, ma anche e soprattutto lavori d i pulizia del giardino e delle strutture site all'interno della proprietà, della zona Piscina, della sala ristorante, Torre del Saetta, svolgendo anche lavoro di stiratura del tovagliame e della biancheria necessari a alla struttura Agrituristica”, non può non evidenziarsi come tanto la Guida, quanto la si siano, in maniera con ciò Tes_1 inconciliabile, limitate a fare riferimento alle mansioni di bracciante agricola disimpegnate dalla , senza minimamente menzionare gli ulteriori compiti che la Pt_1 medesima assume di aver espletato, peraltro in maniera prevalente. Pt_1
Residuando un quadro probatorio nebuloso che non consente in alcun modo di asseverare i fatti costitutivi della domanda, sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso proposto non può, dunque, che essere rigettato. Le spese di lite sono da porre a carico della parte ricorrente in ragione della sua soccombenza. Non sussistono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (vds. con riferimento a speculare domanda volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 1.4.2025, n. 8651). Quest'ultima, infatti, viene in rilievo nei soli giudizi - diversi da quello in esame - in cui oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio sia una prestazione previdenziale e/o assistenziale (vds. altrsì Cass. nr. 16676 del 2020: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”). Ciò con la puntualizzazione che nella liquidazione, occorre considerare che, se, per un verso “la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 52.000,00”, per altro verso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955; cfr. altresì Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955: “la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”), di modo che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità - come quella che viene qui in esame - può essere quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 3.8.2023 da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte ricorrente al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro 2.700,00, oltre a CP_1 rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 29.10.2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Ferrari, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 3.8.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura dell'anno 2015 per n. 78 giornate all'anno, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola Lopez Y Royo, occupandosi delle lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l ha eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e ha contestato CP_1 nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente è da disattendere l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 sollevata dall'istituto previdenziale convenuto, laddove la domanda giudiziale al vaglio risulta proposta entro in termine di 120 dalla data in cui il disconoscimento delle giornate in agricoltura di cui si discute ha assunto definitività. L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nei verbali di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni riscontrate, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia aziendale, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste della Lopez da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle medesime retribuzioni), la frammentarietà e la scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello ordinariamente denunciato. Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). A fronte del coacervo di elementi sopra riepilogati, che, in termini convergenti, militano nel senso di escludere che alle denunce di impiego di manodopera di cui trattasi sia corrisposto l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura, la parte ricorrente ha chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda per il tramite delle testimonianze della figlia e di le Testimone_1 Testimone_2 cui dichiarazioni non valgono, tuttavia, in alcun modo ad asseverare le allegazioni attoree. Sotto tale profilo, non può, infatti, non considerarsi come l'affidabilità dei testimoni in parola (oltre che risultare inficiata dal fatto di avere ugualmente subito il disconoscimento delle giornate prestate alle dipendenze dell'azienda agricola Lopez y Royo, proponendo analogo giudizio nei confronti dell' nonché, quanto alla CP_1
, dal fatto di aver avuto conoscenza diretta delle vicende lavorative della madre Tes_1 dell'anno 2015 limitatamente ad un solo mese), sia irresolubilmente minata dalla significativa circostanza che le indicazioni dagli stessi fornite in merito all'attività lavorativa disimpegnata dalla non collimino con quanto esplicitato nel ricorso. Pt_1
A fronte dell'allegazione attorea appresso riportata: “ha quindi svolto lavori di piantagione delle verdure, di raccolta dei pomodori e delle zucchine, di sistemazione di quanto raccolta nelle cassette destinate alla vendita, ma anche e soprattutto lavori d i pulizia del giardino e delle strutture site all'interno della proprietà, della zona Piscina, della sala ristorante, Torre del Saetta, svolgendo anche lavoro di stiratura del tovagliame e della biancheria necessari a alla struttura Agrituristica”, non può non evidenziarsi come tanto la Guida, quanto la si siano, in maniera con ciò Tes_1 inconciliabile, limitate a fare riferimento alle mansioni di bracciante agricola disimpegnate dalla , senza minimamente menzionare gli ulteriori compiti che la Pt_1 medesima assume di aver espletato, peraltro in maniera prevalente. Pt_1
Residuando un quadro probatorio nebuloso che non consente in alcun modo di asseverare i fatti costitutivi della domanda, sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso proposto non può, dunque, che essere rigettato. Le spese di lite sono da porre a carico della parte ricorrente in ragione della sua soccombenza. Non sussistono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (vds. con riferimento a speculare domanda volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 1.4.2025, n. 8651). Quest'ultima, infatti, viene in rilievo nei soli giudizi - diversi da quello in esame - in cui oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio sia una prestazione previdenziale e/o assistenziale (vds. altrsì Cass. nr. 16676 del 2020: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”). Ciò con la puntualizzazione che nella liquidazione, occorre considerare che, se, per un verso “la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 52.000,00”, per altro verso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955; cfr. altresì Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955: “la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”), di modo che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità - come quella che viene qui in esame - può essere quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 3.8.2023 da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte ricorrente al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro 2.700,00, oltre a CP_1 rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 29.10.2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma