Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo sara' provveduto con una quota di pari importo delle maggiori entrate di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637 , concernente variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo sara' provveduto con una quota di pari importo delle maggiori entrate di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637 , concernente variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.