Sentenza 30 luglio 2015
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, quando la persona richiesta sia cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea ed abbia invocato la sussistenza del motivo di rifiuto di consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, allegando documenti inidonei a provare il suo stabile "radicamento" in Italia, la Corte d'appello, in assenza di ulteriori e specifiche allegazioni, non è tenuta a compiere "ex officio" attività di integrazione istruttoria supplementare, posto che questa avrebbe natura meramente esplorativa.
Commentario • 1
- 1. Indici del radicamento in Italia e consegna MAE (Cass. 49992/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/07/2015, n. 33865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33865 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IZZO Fausto - Presidente - del 30/07/2015
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 19
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 30379/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES AR TR N. IL 24/02/1988;
avverso la sentenza n. 12/2015 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 21/05/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 21 maggio 2015 la Corte d'appello di Venezia ha accolto la richiesta di consegna formulata dall'Autorità giudiziaria rumena nei confronti del cittadino rumeno TE IU PE in relazione al m.a.e. esecutivo emesso in data 5 aprile 2013 dal Tribunale di primo grado di JIBOU - Distretto di Salaj, con riferimento alla condanna alla pena complessiva di anni quattro di reclusione, infittagli per i reati di violazione di domicilio e di furto aggravato con la sentenza n. 32 del 15 febbraio 2013, divenuta definitiva in data 6 marzo 2013 per mancata presentazione di ricorso.
2. Nell'interesse di TE IU PE è stato proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata sentenza dal suo difensore di fiducia, che ha dedotto due motivi di doglianza: a) violazioni di legge con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), non avendo la Corte d'appello correttamente valutato i documenti che comprovano lo stabile collegamento del predetto con il territorio italiano, ossia un contratto di lavoro stagionale in agricoltura, di volta in volta rinnovabile a seconda delle esigenze lavorative, ed il fatto che entrambe le sorelle del ricorrente risiedono stabilmente in Italia;
b) la mancata attivazione, da parte della Corte d'appello, dei poteri istruttori volti a valutare la sussistenza del requisito di "residente" previsto dalla su citata disposizione di cui all'art. 18, lett. r), sulla base degli elementi di fatto dedotti dalla difesa a supporto della relativa richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. È noto, alla luce di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 9767 del 26/02/2014, dep. 27/02/2014, Rv. 259118; Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, dep. 02/12/2014, Rv. 261375), che la nozione di "residenza" rilevante - dopo la sentenza n. 227/2010 della Corte costituzionale - ai fini del rifiuto di consegna di un cittadino di altro Paese membro dell'Unione, ai sensi dell'art. 18, lett. r), della I. 22 aprile 2005 n. 69, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile dalla legalità della sua presenza in Italia, dall'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, dalla distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, dalla fissazione in Italia della sede principale (anche se non esclusiva) e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, dal pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. La nozione di "dimora", rilevante ai medesimi fini, si identifica, inoltre, con un soggiorno nello Stato stabile e di una certa durata, idoneo a consentire l'acquisizione di legami con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza.
Nel caso in esame, uniformandosi a tale quadro di principii, la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato i dati emergenti dalla documentazione prodotta dal ricorrente e ne ha motivatamente escluso, con lineari argomentazioni, ogni profilo di rilevanza al fine sopra indicato, osservando: a) che il ricorrente non risulta formalmente residente in Italia;
b) che il contratto di lavoro stagionale, peraltro stipulato solo nel dicembre 2014, è ormai risolto;
c) che non vi sono ulteriori indici sintomatici di una sua stabile e risalente presenza sul territorio, irrilevante dovendosi ritenere, a tal fine, la mera disponibilità all'accoglienza manifestata dalle sorelle.
Nè può ritenersi, sotto altro ma connesso profilo, che la Corte d'appello, pur a fronte di allegazioni documentali già ritenute non conducenti e in assenza di ulteriori, specifiche, indicazioni di elementi rilevanti da parte della persona richiesta in consegna, sia tenuta ad attivare i propri poteri di integrazione istruttoria svolgendo ex officio nuove verifiche, che risulterebbero, inevitabilmente, di tipo solo esplorativo circa la sussistenza della condizione dello stabile radicamento nel territorio.
3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 30 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2015