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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/08/2025, n. 29869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29869 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
IL FUNZIONA • LU MARIO' SENTENZA sul ricorso proposto da: BE VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN CO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Depositata in Cancelleria Oggi, 2 8 AC5. 2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 29869 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 06/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1.NO VA ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed al pagamento di euro 3000 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R.309/1990. 2. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione per travisamento della prova e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non avendo il giudice a quo considerato le dichiarazioni rese dal teste SI RO, il quale, sentito a sommarie informazioni testimoniali, su specifica domanda, ha dichiarato di possedere le chiavi dello scooter e di averle consegnate ai carabinieri al momento della perquisizione. Pertanto, erroneo ed illogico è l'asserto del giudice di merito secondo cui il ricorrente aveva piena disponibilità dello scooter su cui si trovava seduto al momento dell'accesso degli operanti nell'edificio ove veniva rinvenuta, occultata sotto lo zerbino di un condomino, sostanza stupefacente, e che da tale veicolo sarebbe stato azionato dal ricorrente il suono insistente del clacson, azionato allo scopo di allertare i soggetti coinvolti dall'accertamento, che si sono dati alla fuga. La disponibilità delle chiavi in capo al RO, proprietario del veicolo, esclude che il NO possa aver azionato il clacson, in quanto questo, se non è acceso il quadro di accensione mediante inserimento della chiave nel cruscotto, non emette alcun suono. Al ricorrente è stato attribuito il ruolo di vedetta sulla base di un errore di percezione da parte degli operanti, che hanno asserito di aver udito il suono del clacson provenire dallo scooter su cui si trovava seduto il NO, che non può avere emesso il suddetto suono per le ragioni suddette. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato note di replica e conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che 1 Così deciso all'udienza del 06/06/2025 Il Consigliere relatore hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che i carabinieri hanno attestato e messo a verbale che, al loro arrivo sul posto, vi era un capannello di persone che, alla vista dei militari, si dava alla fuga, eccetto il NO, rimasto l'unico sul luogo, il quale iniziava a suonare in modo insistente il clacson del ciclomotore intestato al RO, ma che in quel momento, era nella sua disponibilità. I militari hanno percepito in modo chiaro il suono del clacson e individuato il NO, quale unica persona che non si era dileguata. Il giudice a quo ha anche esaminato e dichiarazioni rese dal RO, ritenendo tali dichiarazioni non credibili, in quanto lo stesso RO era uno degli individui si era dato alla fuga alla vista dei militari, avendo evidente comunanza di interessi con il ricorrente. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN CO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Depositata in Cancelleria Oggi, 2 8 AC5. 2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 29869 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 06/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1.NO VA ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed al pagamento di euro 3000 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R.309/1990. 2. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione per travisamento della prova e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non avendo il giudice a quo considerato le dichiarazioni rese dal teste SI RO, il quale, sentito a sommarie informazioni testimoniali, su specifica domanda, ha dichiarato di possedere le chiavi dello scooter e di averle consegnate ai carabinieri al momento della perquisizione. Pertanto, erroneo ed illogico è l'asserto del giudice di merito secondo cui il ricorrente aveva piena disponibilità dello scooter su cui si trovava seduto al momento dell'accesso degli operanti nell'edificio ove veniva rinvenuta, occultata sotto lo zerbino di un condomino, sostanza stupefacente, e che da tale veicolo sarebbe stato azionato dal ricorrente il suono insistente del clacson, azionato allo scopo di allertare i soggetti coinvolti dall'accertamento, che si sono dati alla fuga. La disponibilità delle chiavi in capo al RO, proprietario del veicolo, esclude che il NO possa aver azionato il clacson, in quanto questo, se non è acceso il quadro di accensione mediante inserimento della chiave nel cruscotto, non emette alcun suono. Al ricorrente è stato attribuito il ruolo di vedetta sulla base di un errore di percezione da parte degli operanti, che hanno asserito di aver udito il suono del clacson provenire dallo scooter su cui si trovava seduto il NO, che non può avere emesso il suddetto suono per le ragioni suddette. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato note di replica e conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che 1 Così deciso all'udienza del 06/06/2025 Il Consigliere relatore hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che i carabinieri hanno attestato e messo a verbale che, al loro arrivo sul posto, vi era un capannello di persone che, alla vista dei militari, si dava alla fuga, eccetto il NO, rimasto l'unico sul luogo, il quale iniziava a suonare in modo insistente il clacson del ciclomotore intestato al RO, ma che in quel momento, era nella sua disponibilità. I militari hanno percepito in modo chiaro il suono del clacson e individuato il NO, quale unica persona che non si era dileguata. Il giudice a quo ha anche esaminato e dichiarazioni rese dal RO, ritenendo tali dichiarazioni non credibili, in quanto lo stesso RO era uno degli individui si era dato alla fuga alla vista dei militari, avendo evidente comunanza di interessi con il ricorrente. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.