Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
In materia di misure cautelari, lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo a elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. solo se sia da escludere anche in astratto la possibilità che vengano applicate misure alternative. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in caso contrario, si rischia di determinare una reciproca inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2013, n. 5633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5633 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 13/11/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - N. 1585
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 33917/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI DO, N. IL 8/9/1961;
avverso la ordinanza n. 2008/2013 pronunciata dal Tribunale di Roma del 18/7/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Andrea Gatto, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, sezione riesame, ha rigettato l'istanza di riesame dell'ordinanza con La quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di RT LD per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. per essere stato raggiunto da gravi indizi di reità quale autore del furto con strappo di una catenina d'oro indossata da IN TA, commettendo il fatto approfittando di circostanze tali da ostacolare la privata difesa.
Ad avviso del Tribunale i gravi indizi di reità emergono dalle dichiarazioni della persona offesa, dal verbale di individuazione fotografica eseguita dalla medesima, dalle dichiarazioni rese dal responsabile della comunità "La Tenda" e da quelle della dr.ssa Murri, sanitario in servizio presso il Policlinico Gemelli di Roma. La IN aveva descritto il soggetto che alla guida di un motociclo Honda 125 le aveva chiesto indicazioni stradali e che portava con sè il passeggero che nel frangente le aveva strappato la catenina dal collo;
la persona offesa aveva indicato il guidatore come un uomo di circa quarantanni, di corporatura media, di carnagione chiara, con un casco che gli lasciava scoperto il viso. La IN aveva poi eseguito una individuazione fotografica il 2.6.2013 all'esito della quale aveva affermato di riconoscere con certezza nel RT il menzionato conducente. Inoltre, dai ricordati dichiaranti era emerso che il RT, che il giorno del reato non era presso la Comunità La Tenda, alla frequentazione della quale era stato autorizzato in quanto in regime di affidamento in prova terapeutico semiresidenziale, non era neppure presso il Policlinico Gemelli.
Il Collegio ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari soprattutto in ragione del fatto che il reato era stato commesso mentre il RT si trovava in regime di arresti domiciliari e di espiazione di pena alternativa ed è persona dal nutrito curriculum delinquenziale. Le condizioni di salute, non risultanti incompatibili con il carcere, sono state rimesse alla valutazione del giudice procedente.
2. Avverso tale decisione ricorre personalmente il RT.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. per essergli stato dato avviso dell'udienza dinanzi al Tribunale
per il riesame senza il rispetto del termine di dieci giorni. Svolge quindi osservazioni in ordine alla sussistenza dei gravi indizi richiamando: il fatto che non gli è stata contestato il reato di evasione, pur avendo in ipotesi commesso il fatto mentre era agli arresti domiciliari;
egli fu sottoposto a ricognizione personale già il 30.5.2013 con esito negativo;
egli non ha le caratteristiche fisiche indicate dalla denunciate come proprie dell'autore del fatto;
è improbabile che la IN abbia potuto riconoscere con precisione modello e marca del motociclo utilizzato;
il fatto che l'utenza del proprio telefono agganciava la cella della zona del reato si spiega con il fatto che egli era a casa, posta a duecento metri da tale luogo;
egli è affetto da Morbo di Pott, per il quale non è in grado di deambulare in autonomia e per il quale aveva visita di controllo il 30.5.2013 presso il Gemelli;
tale circostanza non è emersa perché la dr.ssa Mutti è un'infettivologa, mentre la visita avrebbe dovuto-esser fatta da un ortopedico;
non sussiste pericolo di fuga e di recidiva perché egli è detenuto anche per altro titolo;
l'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa ai sensi dell'art. 391 cod. proc. pen. ancorché non sia stato convalidato l'arresto.
2.2. Il 19.9.2013 è pervenuta "Memoria difensiva" a firma del RT con la quale si ribadiscono alcuni dei rilievi già formulati e lamenta che questa Corte avrebbe dovuto decidere entro venti giorni dalla ricezione degli atti, eccependo quindi l'esistenza di nullità.
2.3. Il 9.10.2013 è pervenuta ulteriore memoria difensiva a firma del ricorrente, con la quale si reiterano i rilievi sopra descritti ed inoltre si afferma che: la ricognizione è stata eseguita in modo "discutibile" perché i soggetti comparsi avrebbero dovuto indossare il casco;
il reato per il quale è sottoposto a custodia cautelare non prevede la carcerazione preventiva se non nei casi di flagranza di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito precisati.
3.1. Quanto alla doglianza di natura processuale, va rilevato che ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 8 il termine minimo per l'avviso alle parti e al difensore dell'imputato è di tre giorni (e non di dieci giorni, come erroneamente asserito dal ricorrente). L'inosservanza del termine dilatorio di tre giorni previsto per la notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza nel procedimento di riesame integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale soggetta alle preclusioni e alle sanatorie previste per tale tipo di nullità (Sez. 6, Sentenza n. 38698 del 12/10/2011, Imperato, Rv. 251059). In punto di fatto, secondo quanto emerge dal relativo verbale, risulta che all'udienza del 18.7.2013 dinanzi al Tribunale per il riesame il RT era presente ed assistito dal difensore, il quale non sollevò alcuna eccezione. Pertanto deve concludersi che non si è verificata alcuna violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 8 e che una eventuale inosservanza del termine per l'avviso risulterebbe superata dal comportamento acquiescente serbato dal ricorrente e dal difensore dinanzi al Tribunale per il riesame.
3.2. Salvo quanto si osserverà al successivo punto 3.3., le ulteriori censure si concretano in rilievi puramente in fatto, ovvero tendenti a veder sostituita la valutazione delle prove operata dal Collegio distrettuale con quella del giudice di legittimità. Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Nel caso che occupa il ricorrente non opera alcuna critica alla intrinseca logicità della motivazione resa dal Tribunale, limitandosi ad opporre una diversa ricostruzione degli accadimenti.
3.4. Quanto al giudizio concernente il pericolo di fuga e di recidiva, censurato perché il RT trovavasi detenuto anche per altro titolo, la giurisprudenza di questa Corte ha formulato il principio per il quale lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo a elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. solo se sia da escludere anche in astratto la possibilità che vengano applicate misure alternative, onde evitare il rischio di determinare una reciproca inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza (Sez. 4, Sentenza n. 45408 del 17/11/2010, Shehi, Rv. 249235). Evenienza neppure evocata dal ricorrente.
4. Va poi rimarcato che convalida dell'arresto in flagranza di reato e adozione di una misura cautelare rispondono a presupposti diversi, di talché è ben possibile che la seconda intervenga anche in assenza della prima (si pensi alla non convalida per mancanza della flagranza del reato).
Di nessun pregio il rilievo secondo il quale la ricognizione di persona sarebbe affetta da vizio perché i sottoposti a ricognizione avrebbero dovuto indossare il casco. In via generale va ricordato come la previsione di cui all'art. 214 cod. proc. pen., secondo la quale "il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione" non sia accompagnata da alcuna sanzione per l'ipotesi di inosservanza. In punto di fatto è sufficiente ricordare che la persona offesa aveva affermato che l'uomo che l'aveva approcciata indossava un casco che gli lasciava scoperto il viso. Ne consegue l'assoluta irrilevanza della presenza del casco sulla persona da sottoporre a riconoscimento.
Del tutto infondata è poi l'affermazione secondo la quale il reato per il quale il RT è stato sottoposto a custodia cautelare non prevede la carcerazione preventiva se non nei casi di flagranza di reato. Il delitto previsto dall'art. 624 bis cod. pen. è punito con pena nel massimo pari a sei anni di reclusione;
l'art. 280 c.p.p., comma 2 dispone che la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
5. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve altresì essere disposto che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessola direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014