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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 14/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1966 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA VIA VITTORIO EMANUELE III
26 BROLO presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La Sig.ra ha adito questo Tribunale contestando il Parte_1 provvedimento dell' con cui è stata disposta la parziale cancellazione delle CP_2 giornate lavorative per l'anno 2015, deducendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della ditta CP_3
e rivendicando il diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli
[...]
operai agricoli con le relative tutele previdenziali. La ricorrente ha sostenuto che l'attività lavorativa da lei effettivamente svolta si è concretizzata in un numero di giornate maggiore rispetto a quelle riconosciute dall' , e che la riduzione CP_2 operata dall'ente previdenziale risulta non fondata su reali riscontri fattuali, ma su valutazioni ispettive eccessivamente restrittive e prive di adeguata motivazione.
L' , costituendosi in giudizio, ha formulato un'eccezione pregiudiziale di CP_2
decadenza sostanziale, evidenziando che il ricorso giurisdizionale è stato proposto oltre i termini perentori previsti dalla normativa di riferimento. In via subordinata, ha eccepito l'infondatezza della domanda, sostenendo che la cancellazione è stata adottata a seguito di accertamenti ispettivi che hanno riscontrato una sproporzione tra la manodopera dichiarata e il fabbisogno produttivo aziendale. In particolare, l' ha prodotto documentazione attestante CP_2 come l'azienda agricola datrice di lavoro della ricorrente abbia dichiarato un numero di giornate di lavoro incongruo rispetto alle superfici coltivate e alle necessità produttive rilevate dagli ispettori dell'ente. Inoltre, ha evidenziato che l'assenza di prove dirette e inconfutabili sul rapporto di lavoro effettivamente prestato impedisce di accogliere la domanda della ricorrente.
La questione giuridica centrale in esame attiene alla tempestività dell'azione giudiziaria, con particolare riferimento al regime decadenziale disciplinato dall'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella
Legge 11 marzo 1970, n. 83, secondo cui il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale è 120 giorni dalla notifica dell'atto lesivo o dalla data in cui il lavoratore ne abbia avuto conoscenza. Tale normativa è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che il termine in questione ha natura sostanziale, con la conseguenza che non è suscettibile di sospensione o interruzione (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 15813/2009;
Cass. Civ., Sez. Lav., n. 25892/2009). La Corte ha altresì affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale non può estendersi fino a consentire una dilatazione dei termini di decadenza previsti dalla legge, pena l'introduzione di un'ingiustificata incertezza nell'assetto normativo previdenziale.
Nel caso di specie, la pubblicazione dell'elenco di variazione è avvenuta tra il 28 settembre 2016 e il 3 ottobre 2016, e la parte ricorrente ha depositato il proprio ricorso in un momento successivo alla scadenza del termine perentorio. L' CP_2 ha inoltre evidenziato che la ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta proposizione di un ricorso amministrativo tempestivo alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 375/1993.
Tale ricorso, ove presentato nei termini, avrebbe potuto consentire una verifica preliminare delle ragioni dell' e della ricorrente, e avrebbe potuto CP_2 determinare una soluzione amministrativa senza necessità di adire l'autorità giudiziaria. La mancata proposizione di tale ricorso nei termini stabiliti comporta, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,
l'improcedibilità dell'azione giudiziaria, poiché il termine di decadenza per l'instaurazione del giudizio decorre dalla definizione del provvedimento amministrativo o, in caso di inerzia, dalla scadenza del termine massimo per la decisione (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2375/2007; Cass. Civ., Sez. Lav., n.
8650/2008).
Pertanto, si deve concludere per l'intervenuta decadenza dell'azione, con conseguente inammissibilità del ricorso. La questione pregiudiziale sulla decadenza assorbe integralmente l'esame del merito, che, di conseguenza, non viene affrontato. In altre parole, non si entra nel merito della legittimità della cancellazione delle giornate lavorative operate dall' , poiché il ricorso della CP_2
parte ricorrente non è stato presentato nei termini di legge e, di conseguenza, risulta giuridicamente improcedibile.
Alla luce della complessità della materia e delle incertezze interpretative emerse dalla giurisprudenza in continua evoluzione, si ritiene equo compensare integralmente le spese processuali tra le parti, poiché l'errore della parte ricorrente potrebbe essere stato indotto dall'oscillante orientamento giurisprudenziale in materia di notificazione degli atti previdenziali. Difatti, la continua evoluzione normativa e le differenti interpretazioni giurisprudenziali in tema di decadenza nelle controversie previdenziali hanno più volte reso difficoltoso per i lavoratori la corretta individuazione dei termini di impugnazione, generando contenziosi fondati su ragioni di incertezza interpretativa più che su una consapevole e negligente tardività nell'esercizio del diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, 1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti dell' per intervenuta decadenza; CP_2
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 14/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo