Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5943/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia De Filippo ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Striano (Na), via Caionche n. 39;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t.;
CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il
€ 1.566,00. b) Condannare l' al pagamento del TFR, per la cifra Controparte_2 complessiva di € 1.566,00, in favore della ricorrente, per tutte le ragioni di fatto e diritto esposte nel presente atto. Con attribuzione delle spese di lite al procuratore anticipatario.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2022, la ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società dal 15.04.2013 al Controparte_3
29.04.2016, allorquando era stata licenziata per perdita dell'appalto;
-che alla cessazione del rapporto non le era stato corrisposto il TFR pari ad € 1.566,00, sicché aveva adito il Tribunale di Torre Annunziata per il pagamento delle somme spettanti;
- che, con sentenza n. 1577 del 05.07.2017, il Tribunale adito aveva condannato la società datoriale al pagamento del TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- che, successivamente il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, con sentenza n. 582/2020 aveva dichiarato il fallimento della società Controparte_3
- che, con decreto del 22.10.2019, era stato rilevato che non vi era attivo da distribuire ai creditori, sicché era stato disposto di non farsi luogo alla verifica del passivo del fallimento n.
555/2019 Controparte_3
- di aver presentato in data 23.07.2021 domanda di intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' per il pagamento del TFR;
CP_1
- che in data 29.09.2022 l' (territorialmente competente) le aveva comunicato il rigetto CP_1 dell'istanza di accesso al Fondo poiché, secondo l'ente, la domanda era stata presentata con l'erronea indicazione del datore di lavoro e, comunque, non sarebbe stata completa della documentazione necessaria.
Rivendicando il proprio diritto al pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento CP_1 della domanda come illustrata dalle suesposte conclusioni.
Nonostante la rituale istaurazione del contraddittorio nessuno si costituiva per l' che va, CP_1 pertanto, dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La L. n. 297/1982, all'art. 2, comma 1, prevede che presso l' è istituito il Fondo CP_1 di Garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Al comma 2 è previsto che “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”.
Secondo il disposto del comma 5 “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché,
a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Il D.Lgs. n. 80/1992 – di attuazione della Direttiva CE n. 987 del 1980 –, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, estende l'accesso al Fondo anche per il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro “rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
3. Fatta tale generale premessa, si osserva che nella produzione documentale di parte si rinviene, per quanto di interesse, oltre la domanda di accesso al Fondo e il provvedimento di rigetto dell' , la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti della CP_1 al pagamento in favore della ricorrente del TFR quantificato in € 1.566,00; Controparte_3 un decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 24.10.2019, nell'ambito della procedura di fallimento n. 555/2019, con cui si dispone “non farsi luogo alla verifica del passivo del fallimento
n. 555/19 , in ragione dell'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai Controparte_3 creditori;
una visura della non estratta dal pubblico registro presso la Controparte_3
C.C.I.A.A..
Ciò posto, non è allegato né documentato alcuna iniziativa della parte volta alla riscossione del credito come accertato in sentenza;
invero, non è chiaro se la ricorrente ha depositato istanza di fallimento della società oppure se ha presentato domanda di ammissione al passivo oppure se è stato precluso un intervento tardivo per assenza di attivo.
Non sono documentate procedure esecutive individuali nei confronti della predetta società.
4. In relazione all'ipotesi di chiusura del fallimento per assenza di attivo da ripartire, deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l ai sensi della L. n. CP_1
297 del 1982, art. 2, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass. 22 maggio 2007, n. 11945; Cass. 7 giugno 2007, n. 13305; Cass. 17 aprile 2015,
n. 7877: tutte anche in caso di impedimento dell'esame di domanda di insinuazione per la previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo).
3.1. in particolare, è stato ritenuto che la previsione della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, debba trovare applicazione anche nel caso in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, abbia disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro prima ancora dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: essendo sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben possa il lavoratore procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013). E che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del T.f.r. dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per
l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo
l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (Cass. 28 gennaio 2020,
n. 1886; Cass. 19 febbraio 2021, n. 4061)” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/12/2021, n. 39157).
Orbene, nel caso di specie, è di tutta evidenza che la parte ricorrente, una volta conseguito il titolo giudiziale del proprio credito per TFR, sia rimasta totalmente inerte, non avendo diligentemente esperito, prima della domanda di accesso al Fondo, alcuna azione esecutiva nei confronti della società (che dalla visura prodotta non risulta cancellata dal registro delle imprese).
Ne consegue, pertanto, l'assenza di uno dei presupposti prescritti dalla su indicata normativa per accedere al Fondo di Garanzia istituto presso l' ; sicché la domanda si rivela infondata e come CP_1 tale va rigettata.
5. Quanto al governo delle spese, va richiamato il principio giurisprudenziale per cui
“la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (ex multis Cass. 19/08/ 2011 n.
17432; Cass. lav. 13/06/2014 n. 13491). Pertanto nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 19/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno