Articolo 2 della Legge 3 agosto 2009, n. 115
Articolo 1Articolo 3
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28 agosto 2009
Art. 2. Strutture scolastiche 1. Fermo restando il finanziamento previsto dall' articolo 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' autorizzata per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente, la spesa di euro 569.000 e di euro 5.474.000, per la costruzione della nuova sede della Scuola. Gli ulteriori oneri necessari per la medesima finalita', sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformita' a quanto convenuto con l'accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007.
2. Ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , sono altresi' poste a carico della provincia e del comune di Parma:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola;
b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.
3. Ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , per l'allestimento e per l'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, la provincia e il comune di Parma sono tenuti a dare alla Scuola un parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere il formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«1342. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della “Scuola europea” di Parma.».
- Si riporta il testo dell' art. 3, commi 1 , 2 e 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante «Norme per l'edilizia scolastica»:
«Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In attuazione dell' art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
...(Omissis)...».
Entrata in vigore il 28 agosto 2009
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