Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17716
CASS
Sentenza 12 dicembre 2002

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In materia di sanzioni amministrative, alle controversie instaurate sia prima che successivamente alla formazione del titolo esecutivo, per vizi della fase precedente, trovano applicazione la competenza e la procedura previste per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio (artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981), e, per le parti non disciplinate da detti articoli, le norme dell'ordinario giudizio innanzi al tribunale; pertanto, l'eventualità che la prima udienza di comparizione, fissata alle parti dall'ufficio, non si tenga per festività sopravvenuta, per impedimento del giudice designato o per qualsiasi altro motivo, resta soggetta al dettato dell'art 82, secondo comma (divenuto terzo dopo la riforma introdotta dall'art.79 legge n.353 del 1990) disp. att. cod. proc. civ., e per il rinvio d'ufficio alla prima udienza immediatamente successiva tenuta dallo stesso giudice, in base al decreto annuale che determina il calendario delle udienze, non occorre alcuna specifica comunicazione. Il differimento della comparizione medesima ad una udienza ulteriore, rendendo altrimenti non conoscibile la data di essa alle parti, non può prescindere , invece, dalla comunicazione del relativo provvedimento, restando preclusa a pena di nullità, in assenza di tale comunicazione, l'emissione dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 23, comma quinto, legge citata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17716
    Data del deposito : 12 dicembre 2002

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