Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
In materia di sanzioni amministrative, alle controversie instaurate sia prima che successivamente alla formazione del titolo esecutivo, per vizi della fase precedente, trovano applicazione la competenza e la procedura previste per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio (artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981), e, per le parti non disciplinate da detti articoli, le norme dell'ordinario giudizio innanzi al tribunale; pertanto, l'eventualità che la prima udienza di comparizione, fissata alle parti dall'ufficio, non si tenga per festività sopravvenuta, per impedimento del giudice designato o per qualsiasi altro motivo, resta soggetta al dettato dell'art 82, secondo comma (divenuto terzo dopo la riforma introdotta dall'art.79 legge n.353 del 1990) disp. att. cod. proc. civ., e per il rinvio d'ufficio alla prima udienza immediatamente successiva tenuta dallo stesso giudice, in base al decreto annuale che determina il calendario delle udienze, non occorre alcuna specifica comunicazione. Il differimento della comparizione medesima ad una udienza ulteriore, rendendo altrimenti non conoscibile la data di essa alle parti, non può prescindere , invece, dalla comunicazione del relativo provvedimento, restando preclusa a pena di nullità, in assenza di tale comunicazione, l'emissione dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 23, comma quinto, legge citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17716 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN RO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 16, presso lo studio dell'Avv. Domenico Bonaiuti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
SINDACO del COMUNE di ROMA, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove n.21, presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Lesti in forza di procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Roma, pubblicata l'11.5.1999, pronunciata nella causa iscritta al n. 14331/97 del R.G.. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.3.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.4.1997, AN GH adiva il Pretore di Roma per sentir dichiarare la nullità o pronunciare l'annullamento dei verbali di accertamento, inerenti ad una serie di infrazioni al codice stradale, in relazione ai quali il 7.4.1997 le era stata notificata cartella esattoriale avversata dalla medesima ricorrente.
Deduceva quest'ultima di non avere più la proprietà
dell'autovettura interessata dalle richiamate violazioni per averla ceduta a tal Filippo D'Aleo, come da dichiarazione di acquisto del mezzo rilasciata il 7.10.1991 dal medesimo D'Aleo, dietro accollo di ogni responsabilità per le eventuali, future infrazioni. Si costituiva il Sindaco del Comune di Roma a mezzo di funzionario designato, significando come, dagli accertamenti eseguiti presso il locale PRA, risultasse che, sotto la data delle accertate violazioni, l'autovettura in questione (FIAT 500 targata Roma B08119) fosse ancora di proprietà della ricorrente.
Il giudice adito, con sentenza in data 5/11.5.1999, rigettava il ricorso e, per l'effetto, confermava l'impugnata ordinanza (rectius, cartella), assumendo che, in effetti, soltanto il 10.2.1992 fosse stata eseguita la trascrizione dell'atto di vendita del veicolo a favore del D'Aleo, laddove, però, la sopra indicata dichiarazione dell'acquirente risultava da scrittura privata la cui sottoscrizione non era autenticata e che, pertanto, non poteva reputarsi di data certa opponibile ai terzi ex art.2704 c.c., senza, peraltro, che tale data fosse rimasta accertata con alcun mezzo di prova e senza che l'opponente stessa si fosse preoccupata di dimostrare che, al momento delle contestazioni, aveva già perso il possesso del mezzo. Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione la GH, deducendo quattro motivi di gravame cui resiste il Comune (rectius, il Sindaco del Comune) di Roma con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione, per sua mancata, falsa ed erronea applicazione, dell'art.22, comma quarto, della legge n.689 del 1981, nonché insufficiente motivazione in relazione all'art.360, n.3 e n.5, c.p.c., denunziando di non aver ricevuto alcuna notifica circa la data dell'udienza effettivamente tenuta. nel senso esattamente che dall'esame del fascicolo di ufficio si rileva come, rispetto all'udienza inizialmente fissata per il 2.7.1998, quella appunto effettiva sia stata celebrata il 13.4.1999, laddove dalla relativa documentazione in atti una simile notifica risulta effettuata soltanto quanto alla data della prima di tali udienze e non anche della seconda.
Il motivo è fondato.
Dalla suindicata documentazione, infatti, il cui esame diretto si palesa ammissibile da parte di questa Corte avendo la GH dedotto esattamente un error in procedendo, è dato di evincere:
a) come sia stata notificata a quest'ultima, in data 4.8.1997, copia del decreto emesso il 26.7.1997 dal Pretore adito con cui detto giudice, sul ricorso della stessa GH, aveva fissato per la comparizione delle parti l'udienza del "2.7.1998";
b) come l'odierna ricorrente, il 18.9.1997, abbia quindi depositato presso la cancelleria del medesimo giudice istanza in data 11.9.1997, tesa ad ottenere, "in relazione al ricorso ... prossima udienza 2.7.97" (rectius, evidentemente, "2.7.98"), la sospensione degli atti esecutivi, con ciò stesso denotando di essere a conoscenza della data di tale udienza;
c) come il Sindaco del Comune di Roma si sia quindi costituito in giudizio a mezzo comparsa depositata in cancelleria il "1^.7.1998";
d) come, tuttavia, l'udienza di comparizione delle parti sia stata tenuta soltanto il "13.4.1999", quando, cioè, il Pretore, in assenza dell'opponente, ha provveduto a decidere la causa "come da dispositivo pubblicamente letto", depositato in cancelleria in pari data;
e) come si debba perciò riconoscere, secondo quanto implicitamente ammesso dallo stesso controricorrente, che l'udienza originariamente fissata per il 2.7.1998 ha subito evidentemente un rinvio, al 13.4.1999 appunto, senza che, del resto, minimamente risulti che sia stata data notizia alla medesima opponente di siffatto rinvio, ovvero altresì della nuova data dell'udienza, per il 13.4.1999 cioè, rispetto a quella, primitiva, per il 2.7.1998 già comunicata all'interessata.
Tanto premesso, si deve nella specie osservare:
1) che, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, alle controversie relative alla corrispondente pretesa dell'autorità irrogante instaurate sia prima della formazione del titolo esecutivo sia successivamente, per vizi della fase precedente, trovano applicazione la competenza e le regole procedimentali dettate per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, regolata dagli artt.22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Cass. 13 luglio 2000, n. 491; Cass.5 aprile 2001, n. 5040);
2) che occorre quindi fare riferimento al principio secondo cui, con riguardo a tale giudizio, nel quale la prima udienza di comparizione è fissata alle parti dall'ufficio (art.23, secondo comma, della richiamata legge n.689 del 1981) ed al quale sono applicabili, in mancanza di diversa disciplina contenuta nei menzionati articoli, le norme relative all'ordinario giudizio davanti al tribunale, l'eventualità che, nel giorno fissato, detta udienza non si tenga per festività sopravvenuta, o per impedimento del giudice, o per qualsiasi altro motivo, resta soggetta al dettato dell'art.82, secondo comma (divenuto terzo dopo la riforma introdotta dall'art.79 della legge 26 novembre 1990, n.353, ma rimasto immutato nel contenuto), disp. att. c.p.c., che prevede, con disposizione analoga a quelle di cui al primo comma dello stesso art.82 ed al primo comma dell'art.57 disp. att. c.p.c. (inerenti al diverso caso in cui il giudice designato non tenga udienza nel giorno fissato, nell'atto contenente la vocatio in ius, per la prima comparizione delle parti, ovvero al caso in cui l'udienza fissata dalla parte non coincida con quella stabilita in via tabellare per il medesimo giudice al quale sia stata assegnata la trattazione della causa), il rinvio di ufficio alla prima udienza immediatamente successiva tenuta da detto giudice, da desumersi sulla base del decreto annuale che determina il calendario delle udienze;
3) che, pertanto, il provvedimento di rinvio dell'udienza di comparizione delle parti fissata a norma del citato art.23, secondo comma, della legge n.689 del 1981, mentre non va comunicato a queste ultime quando rimandi all'udienza da ultimo indicata, non può prescindere invece dalla comunicazione quando differisca la comparizione direttamente ad una udienza ulteriore, tanto che, in assenza di una simile comunicazione, resta preclusa, a pena di nullità, la stessa possibilità di pronunciare l'ordinanza di convalida contemplata dall'art.23, quinto comma, della legge n.689 del 1981 (Cass. 7 settembre 1992, n. 10267; Cass. 19 giugno 1996,
n. 5663; Cass. 7 agosto 1996, n. 7245). Pertanto, il primo motivo del ricorso deve trovare accoglimento e, dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese, al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese, al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2002