Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 1
Gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., salvo che detti atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica" qual'è quella derivante da una loro assunzione "contra legem".
Commentari • 2
- 1. Art. 514 - Letture vietatehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Inutilizzabili sempre le dichiarazioni autoaccusatorie senza difensore (Cass. 4158/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 settembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 48949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48949 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
4 8 9 4 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1480 Presidente - Giovanni Conti Sent. n. sez. Anna Criscuolo UP 07/10/2016 - Ersilia Calvanese R.G.N. 25268/2016 motivazione semplificata Gaetano De Amicis Relatore - Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GU IC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/10/2015 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. ककли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 ottobre 2015 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, che dichiarava IC GU colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione.
2. Avverso la su indicata pronuncia ha personalmente proposto ricorso per cassazione il GU, deducendo le seguenti doglianze: a) violazioni di legge ex artt. 24 e 111 Cost. e difetto della motivazione con riferimento alla lesione del principio del giusto processo, del diritto alla difesa e del contraddittorio, in considerazione del consenso dato dal difensore d'ufficio - in assenza dell'imputato rimasto contumace - all'acquisizione ed utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., quando invece il consenso doveva ritenersi un atto personalissimo dell'imputato ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto che nel caso di specie il • difensore era privo di procura speciale;
b) nullità della sentenza per l'irregolare notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, che nel caso di specie risulta essere stato ritirato da una persona qualificatasi come cugino dell'imputato, la cui identificazione è impossibile in quanto la firma apposta sull'atto riporta esclusivamente il cognome "GU": il decreto di citazione, dunque, non è stato mai consegnato all'imputato, che ne è venuto a conoscenza solo nel momento della notifica della sentenza di primo grado;
c) vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'affermazione della responsabilità penale, in considerazione del fatto che l'attività di controllo posta in essere dagli agenti non è stata intralciata, poichè regolarmente portata a termine con la identificazione dell'imputato, che nel caso di specie, peraltro, ebbe ad esibire il relativo documento di identità, indispensabile per l'effettuazione delle operazioni di controllo: il successivo comportamento ha concretato una mera reazione d'impeto, pur disdicevole, ad un'attività che i pubblici ufficiali avevano comunque già espletato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello già spiegato, in replica alla medesima obiezione difensiva, che dagli atti pacificamente risulta che il fascicolo del P.M. è stato acquisito, con il consenso delle parti, al fascicolo del dibattimento nel corso del giudizio di primo grado, con il logico corollario che il Giudice ben poteva, ai sensi dell'art. 555, comma 4, cod. proc. pen., utilizzare gli atti ivi contenuti per la formazione del proprio convincimento. Ли 1 Яг Secondo un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237412; Sez. 6, n. 25456 del 04/03/2009, Agosta, Rv. 244589), gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. -proc. pen., salvo che detti atti evenienza, questa, neppur ipotizzata nel caso di specie - siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica" quale è quella derivante da una loro assunzione contra legem. Né assume alcun rilievo, al riguardo, il fatto che all'acquisizione del fascicolo vi abbia acconsentito il difensore, poiché il consenso può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle relative prove, oltre che del principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore (Sez. 6, n. 7061 del 11/02/2010, Minzera, Rv. 246090). La ratio dell'intervento normativo, d'altronde, è comunemente ravvisata nella volontà del legislatore di semplificare le formalità di celebrazione del dibattimento, per ridurne i tempi di durata effettiva, evitando sempre e comunque la ripetizione di attività svolte nel corso delle indagini preliminari. Ne discende che la deroga al principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti trova la sua piena legittimazione costituzionale nel disposto di cui all'art. 111, comma 5, Cost.. 2. Palesemente infondato, inoltre, deve ritenersi il secondo motivo, incentrato su una doglianza che, per un verso, non è stata ritualmente dedotta in sede di gravame, per altro verso ha già ricevuto congrua definizione nella sentenza di primo grado, avendo il Tribunale motivatamente rigettato la correlativa eccezione difensiva, senza che, sul punto, il ricorrente abbia opposto alcuna argomentazione di segno contrario, né in appello, né, tanto meno, in questa Sede.
3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, né a sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo sui ли 2 फफ passaggi decisivi della motivazione, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello (v. pag. 6), che ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa e gli elementi costitutivi della correlata affermazione di responsabilità, osservando che la tesi dalla difesa prospettata non trovava alcun sostegno nel contenuto degli atti processuali, ritenuti logicamente dimostrativi, per contro, di un tentativo di investimento dei pubblici ufficiali operanti al fine di impedirne, a bordo di un'autovettura, lo svolgimento della necessaria attività di controllo: condotta, quella ora evidenziata, che i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrativa di un atto positivo di aggressione, non certo di un comportamento di mera resistenza passiva.
4. Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo misura di euro quantificare nella millecinquecento.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis, Giovanni Conti r uk DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 NOV 2016 REMA DI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO! CAR Dott.ssa Silvana DYPUCCHIO »