Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2003, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
| Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN ME DI POP0 1 870 0 3 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo MILEO 17126/00 R.G.N. - Cron. 4286 Dott. Alberto SPANO' Consigliere - Consigliere Rep Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI . Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 16/10/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI-Rel.Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: AM ER LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO N. SASSANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO ANDREUCCI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ESSELUNGA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA PINTO, VITTORIO BECHI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 4056 -1- avverso la sentenza n. 273/00 del Tribunale di LUCCA, | depositata il 25/03/00 R.G.N. 1041/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato BECHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Lucca, con sentenza del 5.3.00 ha ritenuto che il sign. PI OP AM dipendente della spa Esselunga è stato dalla stessa legittimamente licenziato per ragioni disciplinari;
2- che il predetto giudice ha rilevato che dall'istruttoria era risultato comprovato che il AM aveva sottratto una confezione di yogurt nel supermercato presso cui lavorava in qualità di gastronomo occultandola indosso a lui e che, a tal fine, particolare rilievo assumeva la deposizione del teste Bianchi sorvegliante presso il supermercato stesso;
3- che il Tribunale ha quindi valutato, alla stregua dell'art.2119 cc., l'incidenza della condotta del lavoratore sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro ritenendo che il fatto addebitato al lavoratore, nonostante la lievità del danno patrimoniale, fosse idoneo a ledere irrimediabilmente il rapporto stesso anche in relazionė a precedenti infrazioni disciplinari, legittimamente valutabili nel predetto contesto,fra le quali assumevano particolare rilievo quelli relativi: al cambio di un assegno presso la cassa del supermercato di un assegno privo di copertura;
alla richiesta di un trattamento di favore ad un fornitore del super mercato;
ad una trattenuta indebita di somme retributive superiori a quelle spettantegli;
4- che il sign.AM chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui resiste la spa Esselunga con controricorso;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art.2119 cc. e dell'art. 5 della 1.604/66, addebitando al Tribunale di non essersi attenuto nel valutare l'incidenza della sua condotta sul rapporto di fiducia con il datore di lavoro, essendo stata irrogata la più grave delle sanzioni diciplinari, ad un razionale criterio di proporzionalità che avesse tenuto conto della esiguità del danno dando prevalenza a parametri soggettivistici anzicchè a parametri oggettivi;
2- che con il secondo motivo denuncia motivazione omessa,insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi e denuncia la mancanza di ogni e qualsiasi valutazione concreta della vicenda in relazione ai principi integranti la giusta causa affermati come applicabili alla fattispecie, manca, a suo avviso, nella decisione impugnata una analisi critica sulla sussistenza o meno degli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni,nonchè alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale e di ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto che su di esso possa incidere negativamente e quindi, in conclusione, un adeguato giudizio di proporzionalità fra fatto e sanzione irrogata;
3- che i due motivi,che per la loro interdipendenza e connessione devono esaminarsi congiuntamente sono entrambi infondati;
2 ´4- che, infatti, il Tribunale, contrariamente, a quanto asserisce il ricorrente, si è posto proprio nella giusta ottica di valutazione del fatto, in ottemperanza del suo obbligo di accertare l'incidenza dello stesso sul rapporto di fiducia che deve intercorrere con il lavoratore al fine di verificarne l'irreparabile lesione;
5- che tal fine ha collocato il fatto episodico del furto della confezione di yogurt nel contesto aziendale in cui avvenuto,valutate le mansioni del ricorrente e l'obbligo particolare che egli aveva di astenersi dal rendersi autore delle stesso, collegandolo con una serie di significativi precedenti che al singolo fatto fanno assumere valenza di condotta irreparabilmente lesiva del predetto rapporto pertant fiduciario, collocandosi inun'ottica di proporzionalità fra infrazione disciplinare e sanzione irrogata;
6- che essendosi, pertanto il Tribunale attenuto alle regole enunciate in materia da questa Corte il ricorso va rigettato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 32,00 oltre € 2.500,00 per onorari. Roma 16 ottobre 2002 Il Consigliere es. incense Miles Il Presidente CANCELLIERE Deposit s in Cancelleria FEB. 2003 oggi CANCELLIERE