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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANTORO ROBERTO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 529/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia - Via Banchina Dell'Azoto 30100 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 20780 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede, in atti, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere,
a spese compensate.
Resistente/Appellato: il procuratore dell'ufficio si associa alla richiesta di estinzione di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e qui depositato l' Ricorrente_1 SP, C.F. e P.I. P.IVA_1, con sede legale in Milano (MI), Indirizzo_2, in persona dei legali rappresentanti ing. Rappresentante_1 e Dott.ssa Rappresentante_2,( infra, la società o la ricorrente) chiedendone l'annullamento, impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Venezia ( infra, la resistente o l'Ufficio) il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica prot. n.20780/RU del 7 maggio
2025 (allegato 1 del ricorso) per il 2010-11 relativo all'istanza di rimborso di Euro 2.874,12 (allegato 2 del ricorso) protocollata al n. 18268/RU del 17.04.2025 e presentata in data 17.04.2025 da Ricorrente_1 SP , riferibile a consumi registrati dal consumatore finale Società_1 SP per n. 1 punti di fornitura sito in provincia di Venezia avente potenza disponibile inferiore a 200 kw.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/Ufficio delle Dogane di Venezia, (infra, anche l'Ufficio
o la parte resistente) che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per impugnativa di mera comunicazione di diniego e suo difetto di legittimazione passiva perché la ricrrente avrebbe dovuto chiamare in giudizio la
Città Metropolitana di Venezia, trattandosi di utenza avente potenza disponibile non superiore ai 200 kw, per la quale era priva di alcuna competenza.
All'odierna pubblica udienza, tenutasi con le modalità e con le presenze come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del procedimento con provvedimento prot. RU2062 del 14 novembre 2025, già acquisito agli atti del presente giudizio, l'Ufficio ha disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, relativamente al mancato accoglimento dell'istanza di rimborso per l'importo di euro 2.874,12, a titolo di addizionali all'accisa sull'energia elettrica per le forniture con potenza disponibile inferiore a 200 kW.
Dopo rinvio per consentire il pagamento del dovuto ( pur se non effettuato,) le parti hanno concordemente
Richiesto di dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite, essendo venuta meno la materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 5461992 ( cfr. atto depositato il 6 gennaio 2026 da parte del ricorrente e dichiarazione a verbale dell'Ufficio).
Come da atti e documenti depositati nel fascicolo e richiesta concorde delle parti è da dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Nulla per le spese regolate dall'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il G.M.
a) dichiara l'estinzione del procedimento;
b) nulla per le spese.
Venezia, 5 febbraio 2026
Il G.M. ( Roberto Santoro)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANTORO ROBERTO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 529/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia - Via Banchina Dell'Azoto 30100 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 20780 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede, in atti, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere,
a spese compensate.
Resistente/Appellato: il procuratore dell'ufficio si associa alla richiesta di estinzione di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e qui depositato l' Ricorrente_1 SP, C.F. e P.I. P.IVA_1, con sede legale in Milano (MI), Indirizzo_2, in persona dei legali rappresentanti ing. Rappresentante_1 e Dott.ssa Rappresentante_2,( infra, la società o la ricorrente) chiedendone l'annullamento, impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Venezia ( infra, la resistente o l'Ufficio) il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica prot. n.20780/RU del 7 maggio
2025 (allegato 1 del ricorso) per il 2010-11 relativo all'istanza di rimborso di Euro 2.874,12 (allegato 2 del ricorso) protocollata al n. 18268/RU del 17.04.2025 e presentata in data 17.04.2025 da Ricorrente_1 SP , riferibile a consumi registrati dal consumatore finale Società_1 SP per n. 1 punti di fornitura sito in provincia di Venezia avente potenza disponibile inferiore a 200 kw.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/Ufficio delle Dogane di Venezia, (infra, anche l'Ufficio
o la parte resistente) che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per impugnativa di mera comunicazione di diniego e suo difetto di legittimazione passiva perché la ricrrente avrebbe dovuto chiamare in giudizio la
Città Metropolitana di Venezia, trattandosi di utenza avente potenza disponibile non superiore ai 200 kw, per la quale era priva di alcuna competenza.
All'odierna pubblica udienza, tenutasi con le modalità e con le presenze come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del procedimento con provvedimento prot. RU2062 del 14 novembre 2025, già acquisito agli atti del presente giudizio, l'Ufficio ha disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, relativamente al mancato accoglimento dell'istanza di rimborso per l'importo di euro 2.874,12, a titolo di addizionali all'accisa sull'energia elettrica per le forniture con potenza disponibile inferiore a 200 kW.
Dopo rinvio per consentire il pagamento del dovuto ( pur se non effettuato,) le parti hanno concordemente
Richiesto di dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite, essendo venuta meno la materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 5461992 ( cfr. atto depositato il 6 gennaio 2026 da parte del ricorrente e dichiarazione a verbale dell'Ufficio).
Come da atti e documenti depositati nel fascicolo e richiesta concorde delle parti è da dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Nulla per le spese regolate dall'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il G.M.
a) dichiara l'estinzione del procedimento;
b) nulla per le spese.
Venezia, 5 febbraio 2026
Il G.M. ( Roberto Santoro)