Sentenza 26 febbraio 2013
Massime • 1
Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Nella specie l'imputato, trovato su alcuni gradini in una pubblica via con un coltello nel mentre preparava una sigaretta, aveva assunto nella immediatezza che il coltello era da lui usato per il capeggio, laddove, invece, nel ricorso aveva sostenuto che si trattasse di un arnese usato come "apribottiglie").
Commentari • 5
- 1. Tribunale di Nola - 128/21 - GM Raffaele Muzzica - Stupefacenti- AssoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 21/01/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 21/01/2021), n.128 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 Esito: Condanna (mesi sette di reclusione ed euro 2000,00 di multa) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 21/1/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA (con redazione contestuale dei motivi) nei confronti di: (...), nato a (...) il (...), residente ed elettivamente domiciliato in (...) alla Via (...) detenuto per altra causa, rinunciante a …
Leggi di più… - 2. Giustificato motivo nel porto di arma: possibili temperamenti nella prassi giudiziaria?Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 4 ottobre 2021
- 3. Timore di aggressione non giustifica porto di coltello (Cass. 16376/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 aprile 2019
- 4. Mazza da baseball in auto, condannato (Cass.55037/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 gennaio 2019
- 5. Mazza da baseball in auto? E' reato se manca il giustificato motivoAccesso limitatoSerena Masi · https://www.altalex.com/ · 8 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2013, n. 18925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18925 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 26/02/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 265
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 48565/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA SO N. IL 14/02/1990;
avverso la sentenza n. 9/2012 TRIB.SEZ.DIST. di FIDENZA, del 19/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Iasonna Stefania, in sostituzione dell'avv. Cappelluto Donata G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19.04.2012 il Tribunale di Parma in composizione monocratica, Sezione distaccata di Fidenza, dichiarava AS RA colpevole di porto ingiustificato di un coltello a serramanico con lama, a punta, lunga cm. 8, così condannandolo, ritenuta l'ipotesi lieve, alla pena di Euro 100 di ammenda. Il RA era stato trovato, in data 02.03.2008, alle ore 02,55, in possesso del coltello mentre, seduto su alcuni gradini in una via pubblica, si stava preparando una sigaretta;
egli assumeva che lo stesso gli serviva normalmente per il campeggio.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione: a) si trattava di un arnese utilizzabile anche come apribottiglie, e, per la sua conformazione, non idoneo all'offesa alla persona;
b) il suo porto era giustificato, al momento del sequestro, proprio per aprire una bottiglia di birra;
c) mancanza dell'elemento psicologico, stante la convinzione di portare un oggetto lecito;
d) per le sue caratteristiche, in particolare essendo privo di punta ed a "becco di civetta", l'oggetto non può essere qualificato arma, ne' oggetto atto ad offendere, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art.
4. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato, non può essere accolto.
2. Deve essere dapprima rilevato come il principale presupposto in fatto della impugnazione - trattarsi di lama priva di punta ed "a becco di civetta" - presupposto da cui il ricorrente fa discendere alcune considerazioni, coerenti con quella premessa, non corrisponde ai dati processuali. Ed invero l'accesso agli atti - reso necessario dalla natura della deduzione - rivela che il coltello di cui il RA fu trovato in possesso, era, in realtà, a punta, come risulta sia dall'acquisito verbale di sequestro, sia dalla deposizione del verbalizzante. Ciò posto quale indiscutibile risultanza in fatto, e risultando parimenti apodittica quanto inveritiera l'asserzione difensiva avere il coltello conformazione "a becco di civetta", se ne deve trarre conclusione di infondatezza dei motivi di ricorso correlati a tale errata premessa (v. sopra, sub ritenuto, p.
2.a e p.
2.d). Ed invero la lunghezza della lama e la presenza di un'estremità appuntita rendono l'oggetto classificabile come vero e proprio coltello ai sensi di legge, trattandosi comunque di "strumento da punta e da taglio atto ad offendere". Inoltre la giurisprudenza di questa Corte ha di recente chiarito che, in relazione agli oggetti da punta e da taglio, dunque veri e propri coltelli, l'intervenuta abrogazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 80 rende irrilevanti le dimensioni dello stesso (cfr. Cass. Pen.
Sez. 1, n. 13618 in data 22.03.2011, Rv. 249924, P., in fattispecie di coltello con lama di cm. quattro).
3. Pari giudizio di infondatezza deve essere dato in merito alla deduzione spesa dal ricorrente in ordine alla giustificazione al porto (v. sopra, sub ritenuto, p.
2.b). Ancora una volta deve essere rilevato come l'argomentazione espressa nei motivi dell'impugnazione (utilizzare l'arnese per aprire una bottiglia di birra) non corrisponde a quella che risulta essere stata fornita nell'immediatezza dall'imputato (usare il coltello per il campeggio), e come entrambe non siano pertinenti nello specifico, la prima perché l'oggetto, a punta e non a "becco di civetta", non risulta idoneo ad aprire bottiglie, la seconda perché il RA, al momento del controllo, non era certo in campeggio. Peraltro, sul punto, occorre rievocare e qui ribadire la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 4696 in data 14,0 1.1999, Rv. 213023, Zagaria;
ecc). Peraltro, ancora, in relazione a quella che risulta essere l'utilizzazione concreta del coltello in questione, quale fatta dall'imputato e constatata dai verbalizzanti (prepararsi una sigaretta), vale qui ricordare la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, dovendosi fare riferimento ai fini della qualificazione alla normale funzione del coltello, tanto non vale a giustificarne il porto, che in tal caso rimane illecito (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 18189 in data 08.04.2009, Rv. 243549, Perri;
Cass. Pen. Sez. 4, n. 11356 in data 06.10.2005, Rv. 233659, Bucchieri;
ecc.).
4. Neppure può essere accolto il motivo di ricorso che fa riferimento all'elemento psicologico del reato (v. sopra, sub ritenuto, .
2.e) che, se si riduce ad errato convincimento sulla natura dell'oggetto, si risolve in ignoranza della legge penale, come tale inammissibile ex art. 5 c.p., tanto più che si tratta di contravvenzione, di tal che è sufficiente coscienza e volontà, nella fattispecie non discutibile, di portare il coltello senza giustificazione accettabile.
5. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013